Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24632 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11099/2015 proposto da:

C.L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO MASSIMO

COZZOLINO;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 283/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

23/03/2015 R.G.N. 52866/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI per delega verbale Avvocato

ARTURO MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso L. Fall., ex art. 111-bis, il Dott. C.L.L., già dirigente di Alitalia – L.A.I. e licenziato per il termine dell’attività aziendale in data 4 dicembre 2008, premesso di essere rimasto disoccupato successivamente al licenziamento e di avere diritto alla indennità supplementare prevista dall’accordo integrativo al CCNL dei dirigenti dell’industria del 27 aprile 1995, chiedeva di essere ammesso in prededuzione e in privilegio ex art. 2754-bis c.c., per l’importo di Euro 250.000,00.

2. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 283 del 2015, rigettava l’opposizione proposta dal predetto C. avverso la reiezione dell’istanza ex art. 111-bis cit.. Preliminarmente, rilevava che l’opponente aveva proposto per il medesimo credito l’istanza ex art. 111-bis, oggetto del presente procedimento, e un’altra istanza di insinuazione nello stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 101, decisa con pronuncia di inammissibilità, “trattandosi di crediti di lavoro maturati dal dirigente successivamente alla data di ammissione della società alla procedura concorsuale”.

3. Nel merito, condivideva quanto ritenuto dal giudice delegato, che aveva escluso il riconoscimento del diritto all’indennità supplementare in assenza di prova dello “stato di disoccupazione” del dirigente. Al riguardo, argomentava in sintesi – come segue:

– l’indennità in parola è dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie disegnate dall’accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba intendersi quindi definitivamente risolto;

– il D.L. 347 del 2003, art. 5, comma 2-ter, prevede che, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’art. 2, comma 2, secondo periodo, nell’ambito delle consultazioni di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, comma 4, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano al cessionario; i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in CIGS o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario; la norma in questione, quindi, in deroga ai generali principi civilistici posti a presidio delle vicende circolatorie dell’impresa, configura una speciale ipotesi di “trasferimento” dei lavoratori, che si può anche attuare attraverso il licenziamento e la successiva riassunzione; in questa ipotesi il licenziamento assume solo l’aspetto di una modalità di trasferimento del lavoratore e non può quindi assumere, neppure potenzialmente, quei profili di illegittimità che costituiscono il sostrato sulla base del quale è costruita l’intera disciplina negoziale dell’accordo integrativo al CCNL;

– sulla base di tale ricostruzione normativa, l’indennità supplementare prevista dall’accordo sindacale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta a tutti i dirigenti licenziati che non siano transitati ad altra impresa in attuazione della specifica disciplina dettata per la cessione di beni e contratti nell’ambito della amministrazione straordinaria ed è onere del lavoratore fornire la prova della mancata assunzione alle dipendenze del soggetto subentrante;

– nel caso in esame, tale prova non era stata offerta dal C..

4. Per la cassazione di tale sentenza il C. proponeva ricorso affidato a quattro motivi. Resisteva con controricorso Alitalia in amministrazione straordinaria. Parte ricorrente depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

5. La causa, già chiamata all’udienza pubblica del 7 marzo 2019, è stata rinviata in accoglimento della richiesta congiunta dei difensori, che avevano riferito all’udienza predetta della pendenza di trattative di bonario componimento.

6. All’udienza odierna, il difensore del ricorrente ha dichiarato che “le parti hanno definito bonariamente il contenzioso e quindi è cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”. Il difensore della parte resistente ha dichiarato: “si associa alla dichiarazione ed anche alla compensazione delle spese”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La definizione bonaria della lite, di cui i difensori delle parti concordemente hanno dato atto, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere.

2. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 8980 del 2018, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

3. “La cessazione della materia del contendere dichiarata concordemente dalle parti in sede di legittimità per intervenuta risoluzione negoziale della lite è un evento sopravvenuto rispetto alla pronuncia della sentenza assoggettata a ricorso per cassazione, ancorchè la sua efficacia regolatrice si proietti sulla controversia e, quindi, anche sul passato”. La situazione di evidenziazione congiunta e concorde della definizione della lite con l’accordo negoziale non può considerarsi come situazione che evidenzia un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso; al contrario, le parti “…vogliono che sul ricorso si decida e postulano che lo si faccia, però, non esaminandone i motivi e nemmeno la ritualità, bensì dando atto che sulla materia da esso dedotta davanti alla Corte e, quindi, sull’oggetto del processo ed in definitiva sulla controversia, è intervenuto a regolare la situazione fra le parti l’accordo negoziale, individuato o meno che sia…”; “…la circostanza che anche in Cassazione il processo in simili casi è dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositivo giustifica che la Corte debba rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall’intervenuto accodo negoziale. Tanto impone, nell’esercizio dei poteri decisionali, di adottare una formula decisoria che realizzi detto interesse e che dunque dia atto della cessazione della materia del contendere per l’intervenuto accordo negoziale. Tale dichiarazione implica necessariamente, proprio perchè la Corte accerta che la controversia è ormai oggetto solo di regolazione convenzionale, la constatazione dell’automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti regolando con l’accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia. Il fenomeno che si verifica non è una “cassazione” della sentenza impugnata, bensì l’accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effetto dell’accordo negoziale delle parti, perchè con esso le parti ne hanno disposto” (S.U. sent. cit., in motivazione).

4. Dunque, allorquando la situazione di concordia delle parti sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.

4.1. Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno dichiarato alla Corte che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che la materia del contendere è stata da essa regolata e su di essa è cessata la lite e non vi è, pertanto, bisogno di una decisione sul contenuto del ricorso e sulle difese svolte nel controricorso, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa. In tale contesto, i difensori non hanno esercitato direttamente il potere di transigere la controversia, ma hanno introdotto in giudizio l’accordo negoziale intervenuto tra le parti al di fuori del processo.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere definito con la declaratoria della cessazione della materia del contendere in forza dell’intervento di un accordo negoziale fra le parti, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.

6. Sulla regolamentazione delle spese, i difensori hanno inteso richiamare quanto contenuto nell’accordo, nel senso che la Corte ne debba ritenere la compensazione, astenendosi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo.

7.1. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti. La predetta misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23175 del 2015). Per la medesima ragione essa non trova applicazione nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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