Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24631 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. II, 22/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., rappresentato e difeso, in virtù di pro possesso

sentenza informa semplificata cura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Vitiello Vincenzo Rosario, elettivamente domiciliato in

Roma, presso lo studio dell’Avv. Creaco Antonino, piazza Benedetto

Cairoli, n. 2;

– ricorrente –

contro

R.S., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del controricorso, dall’Avv. Esposito Francesco Saverio,

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Lauro

Massimo, via Ludovisi, n. 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 18 del 14

gennaio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 gennaio 2009, in accoglimento del gravame interposto da R.S. nei confronti di R. G. ed in riforma della impugnata pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ha condannato R.G. – a conferma del provvedimento interdittale in data 14 ottobre 1997 – a reintegrare l’appellante nel possesso della porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), ivi compreso il rudere ubicato dalla parte opposta rispetto al fabbricato principale, e a non molestare ulteriormente il possesso esercitato dall’appellante sulle porzioni di fabbricato già oggetto di esecuzione, sulla zona di terreno attigua e sul rudere ubicato dall’altra parte della corte;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello R. G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 febbraio 2010, sulla base di due motivi;

che l’intimato ha resistito con controricorso.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3);

che il secondo mezzo ricorso è rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”;

che il primo motivo del ricorso – con cui si prospetta violazione e falsa applicazione di legge – è privo del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo-rando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione;

i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della cen-sura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che il secondo motivo del ricorso, là dove si denuncia il vizio di motivazione, è stato redatto senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1, 26 ottobre 2009, n. 22573; Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna, il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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