Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24631 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8065/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1668/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.G. di avviso di accertamento relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP dell’anno d’imposta 2008, la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado (parzialmente favorevole al contribuente) perchè non era stata depositata, unitamente all’atto di impugnazione, la ricevuta di spedizione postale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate su due motivi.

L’intimato non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 53, comma 2 e art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – con il quale la ricorrente deduce l’errore in procedendo commesso dalla C.T.R. (nell’avere dichiarato l’appello inammissibile, malgrado dall’avviso di ricevimento depositato in atti risultasse la tempestività della proposizione dell’impugnazione e della costituzione di essa ricorrente) è manifestamente fondato.

2. Sulla questione controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 13453 del 29 maggio 2017 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

“a) Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

b) nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

3. Egualmente fondato il secondo motivo (con il quale si censura la condanna al pagamento del doppio contributo unificato) alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9938/2014: “il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito”.

4. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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