Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24631 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. un., 04/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6413-2020 proposto da:

L.O., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato IVANO IAI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23/2020 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 27/01/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Presidente BIAGIO VIRGILIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Ivano Iai e Giacomo Aiello per l’Avvocatura

Generale dello Stato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 23 del 24 gennaio 2020, depositata il 27 gennaio 2020, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha disposto, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13, comma 2, il trasferimento del Dott. L.O., Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino con funzioni di sostituto procuratore generale.

1.1. Il provvedimento cautelare è stato adottato in accoglimento della richiesta avanzata il 13 gennaio 2020 dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale pochi giorni prima aveva promosso azione disciplinare nei confronti del Dott. L. per l’illecito di cui al citato D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), e per mancata osservanza dei doveri di correttezza ed equilibrio di cui all’art. 1 del medesimo D.Lgs., sulla base dei seguenti due capi di incolpazione:

1) con il primo è stato addebitato al magistrato di aver tenuto, con dichiarazioni rese nel corso di un’intervista al canale televisivo TGCOM24 il 21 dicembre 2019, un comportamento gravemente scorretto nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, dei sostituti della medesima procura e del GIP del detto Tribunale in relazione a numerosissimi provvedimenti di custodia cautelare emessi nell’ambito del procedimento denominato “(OMISSIS)”, che aveva avuto rilevanza mediatica nazionale: in particolare, l’addebito si riferisce al passaggio dell’intervista in cui il Dott. L., con riguardo a tale procedimento, dopo aver detto di non essere a conoscenza del contenuto dei provvedimenti adottati, aveva affermato di poter rispondere “sulla base di ciò che normalmente accade, cioè l’evanescenza, come ombra lunatica, di molte delle operazioni della Procura distrettuale di Catanzaro”, così esprimendo una critica risoltasi in una immotivata e ingiustificata denigrazione del lavoro svolto dai magistrati interessati, palesemente idonea a determinarne il discredito;

2) con il secondo è stato contestato di aver tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei componenti della Sezione disciplinare del CSM che aveva disposto il trasferimento cautelare del Dott. F.E., Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, al Tribunale di Potenza con funzioni di giudice civile, comportamento consistito nel postare sul proprio profilo Facebook la petizione promossa sulla piattaforma Change.org diretta a far sì che la Sezione rivedesse la propria decisione.

1.2. Inoltre, in data 16 gennaio 2020 il Ministro della giustizia aveva a sua volta richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 14, comma 3, l’estensione dell’azione disciplinare per l’illecito di cui al citato art. 2, comma 1, lett. d), in relazione ad ulteriori aspetti della detta intervista (capo di incolpazione 1-bis): l’addebito di grave scorrettezza è riferito ai passaggi in cui il magistrato aveva affermato, da un lato, che “vi è la buona abitudine, da parte della Procura distrettuale di Catanzaro, di saltare tutte le regole di coordinamento e collegamento con la Procura generale”, e, dall’altro, che la vicenda era pervenuta a conoscenza del suo Ufficio “soltanto a seguito della pubblicazione sulla stampa che evidentemente è molto più importante della Procura generale contattare e informare”.

2. La Sezione disciplinare, rilevata preliminarmente l’inapplicabilità dell’art. 11 c.p.p. ai giudizi da essa svolti e ritenuta, ad abundantiam, la legittimità di tale regime in ragione della ontologica unicità della Sezione, ha accertato l’esistenza del requisito del fumus boni iuris con riferimento alle condotte di cui al capo 1) di incolpazione, sulla base, in sintesi, delle seguenti considerazioni:

a) deve escludersi in radice che l’incolpato fosse stato intervistato non già per la funzione giudiziaria rivestita ma, piuttosto, nell’esclusiva qualità di conoscitore delle problematiche inerenti le infiltrazioni della criminalità organizzata nella società calabrese e in altre regioni italiane, poichè la prima domanda, relativa alla “operazione di Catanzaro”, era stata a lui rivolta nella specifica qualità di Procuratore generale di Catanzaro, con competenza sugli uffici inquirenti posti in quel distretto di Corte d’appello;

b) nell’affermare che frequentemente le indagini svolte dalla Procura di Catanzaro si erano rivelate evanescenti, con l’aggiunta del sarcastico riferimento alla tendenza di tali indagini a sbLlire come “ombre lunatiche”, il Dott. L. ha espresso un giudizio prognostico negativo circa l’esito che l’indagine c.d. “(OMISSIS)” avrebbe avuto dopo il vaglio giurisdizionale, e ciò, per sua stessa affermazione, senza nulla conoscere degli atti; il fatto che la parola “evanescente” fosse stata utilizzata in passato dalla Corte di cassazione in relazione ad altre indagini della medesima Procura si rivela del tutto inidoneo a scriminare la condotta, con la quale l’incolpato ha di fatto espresso un’esplicita accusa di costante e reiterata fragilità delle indagini effettuate da detta Procura, del tutto gratuita nel contesto dell’intervista e sfornita di riscontri fattuali;

c) la circostanza che l’incolpato avesse più volte segnalato alla Procura generale presso la Corte di cassazione la mancata attuazione, da parte del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, del coordinamento di cui all’art. 118 bis disp. att. c.p.p. è irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito contestato, poichè ciò che conta non è la veridicità dei fatti affermati, bensì le modalità oggettivamente denigratorie (seppure sotto la veste di mere espressioni sarcastiche) delle parole utilizzate;

d) vi è stata una indubbia risonanza mediatica dell’intervista in questione, riportata nei giorni successivi da numerosi quotidiani di notevole diffusione nazionale;

e) è, infine, fondata la specifica contestazione mossa dal Ministro con estensione dell’azione disciplinare, poichè l’incolpato, nell’affermare l’abituale violazione del dovere di informazione di cui all’art. 118 bis cit. e la priorità data alla stampa nella pubblicità degli atti, ha implicitamente accusato i colleghi dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. aa).

2.1. Dopo aver escluso, allo stato delle acquisizioni istruttorie, che risulti già definita con assoluta nettezza la gravità degli elementi di fondatezza dell’azione disciplinare di cui al secondo capo di incolpazione – v, sopra, al par. 1.1. sub 2) -, la Sezione disciplinare ha ritenuto, quanto al periculum in mora, che:

a) la oggettiva gravità delle dichiarazioni rese dal Dott. L. nell’intervista in esame, la risonanza mediatica delle stesse e lo sconcerto nell’ambiente giudiziario rendono l’incolpato sicuramente incompatibile con la permanenza nella sede e nella funzione attuali, che appare in evidente contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia;

b) sussiste pertanto la necessità di allontanare il magistrato, in pendenza del giudizio disciplinare, da un ambiente nel quale egli non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la dovuta serenità e il necessario distacco, determinando notevoli difficoltà nel garantire sereni rapporti tra gli uffici del distretto;

c) inoltre, tenendo conto del particolare e sensibile ambito territoriale in cui l’incolpato esercita le proprie funzioni, l’affermazione – del tutto arbitraria e fuori contesto – dell’esistenza di una pluralità di procedimenti penali rivelatisi poi evanescenti finisce per additare la locale Procura della Repubblica di Catanzaro, oltre che gli uffici del GIP, di incompetenza e superficialità in materie delicatissime e di particolare esposizione per i magistrati;

d) ricorre, pertanto, l’immediata esigenza di garantire che la funzione di vertice attualmente ricoperta dal Dott. L. sia esercitata in condizioni di assoluta indipendenza e imparzialità, anche percepite, finalità esclusivamente realizzabile mediante l’applicazione della misura cautelare del trasferimento fuori dal distretto dove egli attualmente svolge le funzioni; per identica esigenza, l’incolpato deve essere privato delle funzioni direttive.

3. Il Dott. L.O. propone ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato con memoria.

4. Il Ministro della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente eccepisce l’inammissibilità del controricorso del Ministro della giustizia in quanto notificato oltre il termine prescritto dall’art. 370 c.p.c..

1.1. L’eccezione è infondata.

In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, il regime delle impugnazioni è caratterizzato, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 dall’applicazione delle norme processuali penali quanto alla fase introduttiva del giudizio, restando, invece, il suo svolgimento regolato da quelle processuali civili.

Si applica, quindi, la disciplina del processo penale con riguardo alla fase di proposizione del ricorso, la quale comprende l’individuazione dei soggetti ammessi a proporlo, le modalità di presentazione dello stesso (artt. 582 e 583 c.p.p.) e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice a quo (comunicazione o notificazione ex art. 584 c.p.p. e trasmissione degli atti alle Sezioni unite civili di questa Corte).

Resta, di conseguenza, esclusa la disciplina del processo civile, che pone invece a carico del ricorrente l’onere della notificazione dell’impugnazione alle controparti, e del suo deposito, e, specularmente, a carico di queste ultime quello della notificazione e del deposito del controricorso.

Il diritto di difesa delle controparti è garantito dall’obbligo di comunicazione dell’udienza di discussione e dalla facoltà delle stesse di presentare memorie e di partecipare all’udienza (artt. 377,378 e 379 c.p.c.) (Cass., Sez. un., 31/7/2007, n. 16873; 5/10/2007, n. 20844; 12/6/2017, n. 14550).

Il Ministro della giustizia non era, dunque, tenuto a proporre il controricorso di cui all’art. 370 c.p.c.: all’atto depositato va pertanto riconosciuta natura e funzione di memoria difensiva.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), “inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13 in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost. nonchè all’art. 649 c.p.p., all’art. 4, prot. n. 7 CEDU del 22 novembre 1984, all’art. 42 del Regolamento interno (secondo l’interpretazione contenuta nell’art. 3, circolare del CSM 26 luglio 2016 – recte, 2017 -) e all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE”.

Premesso che, subito dopo l’esercizio dell’azione disciplinare, la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha avviato nei confronti del ricorrente, per i medesimi fatti contestati in sede disciplinare e cautelare, una procedura di trasferimento d’ufficio ai sensi del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2 è denunciata la violazione del principio del ne bis in idem, essendo stato il Dott. L. sottoposto a un duplice procedimento per gli stessi fatti, cioè a un cumulo di “misure” da considerare, per il loro grado di gravità e afflittività – secondo i criteri stabiliti dalla nota sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi -, di natura sostanzialmente penale.

Si tratta, in definitiva, sostiene il ricorrente, di due procedure (quella che si svolge dinanzi alla Prima Commissione e quella disciplinare cautelare conclusasi con l’ordinanza impugnata) sostanzialmente sovrapponibili, con la conseguenza che la Sezione disciplinare avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare la decisione e adottare un provvedimento di non doversi procedere per l’operatività del principio, convenzionale e internoXne bis in idem.

In subordine, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 13 e 22 in riferimento agli artt. 3,24 e 111 Cost., oppure di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, circa la compatibilità delle norme citate con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Il R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 2 prevede, al comma 2, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 26, comma 1, che i magistrati “possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni” quando, per quanto qui interessa, “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.

Il procedimento di trasferimento d’ufficio ivi previsto si fonda sull’accertamento in concreto di situazioni lesive, sul piano puramente oggettivo, della indipendenza e imparzialità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, a prescindere da qualsivoglia indagine o valutazione di profili soggettivi di responsabilità, a titolo di dolo o di colpa, riferibili a condotte, anche volontarie, del magistrato: all’istituto è, cioè, del tutto estranea una finalità sanzionatoria, perchè esula da esso ogni sindacato di colpevolezza o “riprovevolezza” del comportamento dell’interessato.

Ciò esclude in radice, in ragione della ontologica diversità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, la configurabilità di un bis in idem – sia di diritto convenzionale, sia di diritto unionale, sia di diritto interno – tra il trasferimento d’ufficio previsto dal R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 2 (provvedimento che, peraltro, nel caso in esame non risulta essere stato nemmeno adottato) e quello contemplato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 applicabile, quale sanzione accessoria (comma 1) o – come nella specie – misura cautelare (comma 2), in relazione a procedimenti relativi ad illeciti disciplinari e quindi a questi correlato (cfr. Cass., Sez. U., 12/12/1989, n. 5542; 11/02/2003, n. 1994; 28/9/2009, n. 20730; 18/11/2019, n. 29833).

2.3. Ne consegue la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e la mancanza dei presupposti per un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), “inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13 in relazione agli artt. 34 e 36 c.p.p.”.

Rileva che tre componenti della Sezione disciplinare che ha pronunciato l’ordinanza impugnata versavano in situazione di incompatibilità, con conseguente necessità di annullamento del provvedimento per violazione dell’obbligo di astensione. L’incompatibilità nasceva dalla circostanza che: a) il Dott. D.M. e il Dott. Z. avevano partecipato, in Prima Commissione, al procedimento R.D.Lgs. n. 511 del 1946, ex art. 2 ed ivi manifestato un convincimento opposto all’archiviazione; b) la Dott.ssa D.M. e, nuovamente, il Dott. Z. avevano promosso, con altri colleghi, un’iniziativa tendente all’apertura di una pratica a sostegno del Dott. G. – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro -, in relazione alla medesima vicenda che ha condotto alla decisione impugnata. Ne derivava, per tutti, l’assenza dei requisiti di terzietà e imparzialità, anche solo apparenti.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Ribadito, in linea generale – quanto alla circostanza indicata sub a) -, che i due procedimenti in esame hanno diverso oggetto e sono diretti a tutelare differenti esigenze e interessi (e rilevato per di più che, nella specie, nel procedimento R.D.Lgs. n. 511 del 1946, ex art. 2 non vi è stata alcuna pronuncia nel merito), è in ogni caso decisivo osservare che, in tema di composizione della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la circostanza che la L. 24 marzo 1958, n. 195, art. 4 non preveda l’incompatibilità dei componenti della Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura che abbiano deliberato sugli stessi fatti in via amministrativa (tra l’altro, quindi, riguardo a proposte di trasferimento d’ufficio del magistrato incolpato) non pone tale norma in contrasto con l’art. 117 Cost. e art. 6 CEDU, poichè, venendo in rilievo una situazione suscettibile di essere apprezzata come causa di ricusazione, l’interessato ha il potere di ricorrere a tale strumento, pienamente compatibile con il procedimento disciplinare (Cass., Sez. U., 6/6/2019, n. 15385), nella specie non attivato (in materia penale, cfr., da ult., Cass. 19/4/2018, n. 35216, secondo la quale l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 c.p.p. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di gravame, ma può costituire motivo di ricusazione del giudice, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a, del codice medesimo).

4. Il terzo motivo di ricorso censura l’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per “inosservanza e/o erronea applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13 in relazione all’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 11 c.p.p.”.

Premesso che la Sezione disciplinare era risultata incompetente ai sensi del citato art. 11 c.p.p. poichè alcuni dei suoi componenti avevano assunto la qualità di persone offese con riguardo al secondo capo di incolpazione (v., sopra, nella narrativa in fatto, par. 1.1.), il ricorrente lamenta che il Collegio è stato formato senza il rispetto delle garanzie di imparzialità e terzietà prescritte da detta norma, che impone la lontananza giuridica e fisica dalla sede in cui opera il giudice interessato: ciò sia perchè il relativo provvedimento è stato adottato dal Vice Presidente, anch’egli persona offesa, sia in quanto il Collegio è stato costituito mediante l’individuazione di persone strettamente collegate e vicine non solo allo stesso Vice Presidente, ma a tutti i componenti incompatibili.

4.2. La doglianza è infondata.

4.3. Come è stato correttamente osservato nell’ordinanza impugnata, l’art. 11 c.p.p. è inapplicabile ai procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare del C.S.M., poichè le regole di attribuzione della competenza per territorio ivi dettate non riguardano evidentemente tale giudice, in ragione della unicità dell’organo, che opera a livello nazionale (per analogia, con riguardo alla Corte di cassazione, cfr. Cass., Sez. U., 7/6/2018, n. 14842, nonchè Cass. pen., 13/5/2009, n. 30760).

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche alla luce dell’evidente travisamento dei fatti e della mancata valutazione della memoria e della documentazione prodotta dal ricorrente con riferimento al contenuto e alle finalità dell’intervista televisiva rilasciata dal Dott. L.. Violazione dell’art. 21 Cost.”.

Rileva il ricorrente di non aver mai fatto alcun riferimento, nell’intervista, alle indagini della c.d. operazione “(OMISSIS)”, bensì di essersi limitato a offrire un generalissimo, quanto già noto, insieme di dati ricavati da diversi provvedimenti della Corte di cassazione di annullamento di ordinanze cautelari emesse nel distretto di Catanzaro, riportandone specifiche espressioni in essi contenute, senza alcun intento denigratorio o offensivo; peraltro, tali circostanze erano già state oggetto di rilievo in precedente occasione (relazione tenuta dal Dott. L. nel corso della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario 2019) e, con specifico riferimento alla violazione del dovere di informazione di cui all’art. 118 bis disp. att. c.p.p., di segnalazioni al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Osserva, inoltre, che l’intervista de qua deve ritenersi espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost., in quanto rilasciata non in veste di Procuratore generale, bensì di magistrato con lunga esperienza in materia di criminalità organizzata e al solo fine di esprimere pubblicamente un’opinione, anche pungente, ma con toni non eccessivi nè privi di continenza.

Afferma, pertanto, che l’ordinanza impugnata è affetta da motivazione insufficiente, o addirittura mancante, in relazione all’esistenza del presupposto del fumus di fondatezza dell’azione disciplinare e si riduce a mere e astratte enunciazioni di principio in ordine alla inconciliabilità della permanenza del Dott. L. nell’ufficio con il buon funzionamento della giustizia nel distretto di Catanzaro; analoga censura presupposto della misura provvedere, cioè dell’esistenza l’andamento della giustizia.

Rileva, infine, che lo strepitus fori è stato eterodiretto e preordinato alla delegittimazione del ricorrente.

5.1. Anche questo motivo è infondato.

5.2. Va innanzitutto ribadito, in linea generale, che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è limitato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sez. U., 19/3/2019, n. 7691).

Ciò vale anche, ed a maggior ragione, per le decisioni relative alla adozione di misure cautelari, giacchè questa, non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito), ma esige soltanto una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (Cass., Sez. U., 21/12/2012, n. 23856 e, da ult., 27/1/2020, n. 1719).

5.3. L’ordinanza impugnata, dettagliatamente riportata – nei passaggi essenziali – nella narrativa in fatto, risulta dotata di motivazione pienamente adeguata a rappresentare le ragioni della decisione, esauriente e priva di vizi logici o incongruità; a fronte di essa, le censure del ricorrente si rivelano inidonee ad inficiarne il percorso argomentativo, traducendosi in realtà in un tentativo di rilettura e di diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Sezione disciplinare ha accertato, con motivazione – come detto – tale da sottrarsi alle esposte doglianze e quindi non sindacabile in questa sede, l’esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, attraverso l’esame e la valutazione delle circostanze e degli aspetti indicati nel motivo di censura, quali, in sintesi, il chiaro riferimento dell’intervista alla “operazione di Catanzaro”; le segnalazioni concernenti l’inosservanza, da parte della Procura della Repubblica di Catanzaro, del disposto dell’art. 118 bis disp. att. c.p.p., reputate irrilevanti ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare; il carattere oggettivamente gratuito e denigratorio (sia pure in veste sarcastica) delle espressioni utilizzate; l’incompatibilità della permanenza dell’incolpato nella sede e nella funzione attuali con il buon andamento della giustizia nel distretto; la conseguente necessità di allontanare, con immediatezza, il magistrato, al fine di garantire, anche sotto il profilo della visibilità all’esterno e della serenità dei magistrati interessati, l’esercizio indipendente e imparziale della funzione di vertice svolta.

L’ordinanza impugnata si è, pertanto, attenuta al principio di diritto secondo il quale, ai fini dell’applicazione della misura cautelare del trasferimento d’ufficio del magistrato, il giudice del merito deve verificare che ricorrano, accanto ai gravi elementi di fondatezza dell’incolpazione (fumus), l’esistenza dei motivi di particolare urgenza che impongono il trasferimento in via cautelare, valutando sia l’esigenza di carattere soggettivo di allontanare il magistrato da un ambiente in cui, in pendenza del giudizio disciplinare, non potrebbe continuare ad esercitare le funzioni con la serenità e il distacco necessari, sia la finalità di carattere oggettivo, avente un peso preponderante, di evitare che la permanenza del magistrato nell’ufficio o nelle funzioni esercitate incida negativamente sul buon andamento dell’amministrazione della giustizia, anche sotto il profilo della visibilità all’esterno (Cass., Sez. U., 20/12/2018, n. 33017).

Non può, infine, essere invocata, nella specie, la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, essendo sufficiente rilevare che, come ha affermato il Giudice disciplinare – anche qui con accertamento in fatto congruamente motivato -, il Dott. L. si è espresso “nella specifica qualità di Procuratore generale di Catanzaro” in un’intervista televisiva (con conseguente clamore mediatico), e quindi non certo in una conversazione privata e confidenziale, e, per giunta, con toni ritenuti oggettivamente denigratori (cfr. Cass., Sez U., 23/10/2017, n. 24969).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Il ricorrente va condannato alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA