Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24631 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25358/2012 proposto da:

S.L., (OMISSIS), S.G. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANPAOLO ALICE,

DOMENICO MORABITO, MARIO MENGHINI, giuste procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.F., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SABOTINO 45, presso. lo studio dell’avvocato MARCO STEFANO

MARZANO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA

UGA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1287/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato CINZIA DE MICHELI;

udito l’Avvocato MARCO STEFANO MARZANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.D. e V.F. convennero in giudizio S.G., B.E. in S. e P.C. per ottenere la declaratoria di inefficacia ex tunc dell’atto di donazione (la donazione) del (OMISSIS) intercorso tra i convenuti ed avente ad oggetto le quote della società BO.SA s.r.l. (Società). Allegarono gli attori l’esistenza di un credito portato in lodo definitivo e l’esistenza di un atto di disposizione tale da privare detto credito di ogni garanzia. Si difesero i convenuti sostenendo l’inesistenza del credito.

A seguito del decesso di S.G. gli attori riassunsero il processo nei confronti di tutti gli eredi impersonalmente.

Il Tribunale di Biella accolse la domanda degli attori e dichiarò l’inefficacia nei confronti degli stessi dell’atto di donazione del (OMISSIS) intercorso tra i donanti, S.G. ed B.E. in S., e la donataria, P.C., avente ad oggetto le quote di partecipazione all’immobiliare BO.SA s.r.l. detenute dai donanti. Ha rigettato la domanda dei convenuti volta a far dichiarare la inesistenza e/o la nullità della riassunzione.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1287 del 22 settembre 2011.

3. Avverso tale decisione, B.E. e S.G. e L. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso C.D. e V.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, articolato in più censure, i ricorrenti deducono la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 342 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità del motivo 8^ di appello proposto da B.E., S.G. e L. e del motivo 2, 8 di appello proposto da P.C., per difetto di specificità (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)”.

Lamentano, sotto più profili, che i giudici del merito hanno errato laddove hanno ritenuto inammissibile il motivo di appello sopra indicato incentrato sulla inesistente allegazione adottata dagli attuali controricorrenti con riferimento alla fattispecie generatrice del preteso credito. Prospettano la questione sulla validità o meno del titolo di credito da cui, appunto, desumono argomenti di invalidità della sentenza.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo 8 di appello proposto da B.E., S.G. e L. e al motivo 2, 8^ di appello proposto da P.C., per difetto di specificità (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

I ricorrenti sostengono che il vizio della sentenza deriva da errore in cui il giudice di secondo grado è incorso nel risolvere la questione attinente a violazioni della norma processuale verificatesi nel giudizio di primo grado. Lamentano che il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, dopo, nel pronunciare la sentenza ha tenuto conto e considerato fattispecie non tempestivamente dedotte in giudizio dagli originari attori, violando così l’art. 112 c.p.c., ritenendo la sussistenza di una fattispecie di credito posta a fondamento della citazione in realtà esclusa dalla citazione e dai successivi atti degli attori.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda degli attori espressa in citazione e nel corso del primo grado di giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Lamentano che la sentenza ha identificato il fatto costitutivo dell’insorgere del credito degli attori preteso in citazione e nelle conformi conclusioni assunte in via definitiva nel procedimento di primo grado, nella evidente allegazione quale causa petendi del credito derivante dal decreto ingiuntivo ottenuto dagli attori nei confronti anche di S.G. e B.E. (…). Quindi la sentenza è errata perchè omette di palesare le ragioni per le quali la constatata riduttiva indicazione di citazione, e cioè il riferimento specifico al lodo definitivo, si traduca nella allegazione evidente del credito derivante dal decreto ingiuntivo.

5. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, come nel caso di specie, una serie di questioni di fatto già riproposte dai ricorrenti nei precedenti gradi di giudizio e tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. I ricorrenti, infatti, pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Pertanto il giudice di merito nel caso in esame, come già sopra detto, non è incorso in nessuna delle violazioni addebitate ed ha motivato in modo congruo e logico e scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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