Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24631 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11093/2015 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO MASSIMO

COZZOLINO;

– ricorrente –

contro

ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 288/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

23/03/2015 R.G.N. 52864/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GIOVANNINI per delega verbale Avvocato

ARTUTO MARESCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso L. Fall., ex art. 111-bis, il Dott. M.V., già dirigente di Alitalia sino al 31 agosto 2009 e licenziato per il termine dell’attività aziendale, premesso di essere rimasto disoccupato successivamente al licenziamento e di avere diritto all’indennità supplementare prevista dall’accordo integrativo al CCNL dei dirigenti dell’industria del 27 aprile 1995, chiedeva di essere ammesso in prededuzione e in privilegio ex art. 2754-bis c.c., per l’importo di Euro 184.167,00.

2. Il Tribunale di Roma, con decreto n. 288 del 2015, rigettava l’opposizione proposta dal predetto M. avverso la reiezione dell’istanza ex art. 111-bis cit.. Preliminarmente, rilevava che l’opponente aveva proposto per il medesimo credito due distinte istanze, una ai sensi dell’art. 111-bis, oggetto del presente procedimento, e un’altra di insinuazione nello stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 101, decisa dal giudice delegato con pronuncia di inammissibilità della domanda (provvedimento avverso il quale il M. aveva prestato acquiescenza). Riteneva che, essendo la predetta pronuncia in rito e non di merito riguardo alla pretesa creditoria, l’esame della domanda non fosse precluso nella sede concernente l’opposizione ex art. 111-bis, in ordine alla verifica dei crediti prededucibili.

3. Nel merito, condivideva quanto ritenuto dal giudice delegato, che aveva escluso il riconoscimento del diritto all’indennità supplementare in assenza di prova dello “stato di disoccupazione” del dirigente. Al riguardo, argomentava in sintesi – come segue:

– l’indennità in parola è dovuta nella sola ipotesi in cui si verifichi, nell’ambito delle fattispecie disegnate dall’accordo, una “effettiva” cesura nel rapporto di lavoro ed esso debba intendersi quindi definitivamente risolto;

– il D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2-ter, prevede che, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’art. 2, comma 2, secondo periodo, nell’ambito delle consultazioni di cui D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, comma 4, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano al cessionario; i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in CIGS o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario; la norma in questione, quindi, in deroga ai generali principi civilistici posti a presidio delle vicende circolatorie dell’impresa, configura una speciale ipotesi di “trasferimento” dei lavoratori, che si può anche attuare attraverso il licenziamento e la successiva riassunzione; in questa ipotesi il licenziamento assume solo l’aspetto di una modalità di trasferimento del lavoratore e non può quindi assumere, neppure potenzialmente, quei profili di illegittimità che costituiscono il sostrato sulla base del quale è costruita l’intera disciplina negoziale dell’accordo integrativo al CCNL;

– sulla base di tale ricostruzione normativa, l’indennità supplementare prevista dall’accordo sindacale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta a tutti i dirigenti licenziati che non siano transitati ad altra impresa in attuazione della specifica disciplina dettata per la cessione di beni e contratti nell’ambito della amministrazione straordinaria ed è onere del lavoratore fornire la prova della mancata assunzione alle dipendenze del soggetto subentrante;

– nel caso in esame, tale prova non era stata offerta dal M., non potendo essere ammessa la documentazione tardivamente prodotta e non essendo concludente il contratto di assunzione del 24 maggio 2010 presso una società estera, che non costituisce prova della mancata immediata riassunzione da parte di Alitalia C.A.I. s.p.a..

4. Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso affidato a tre motivi, al quale ha resistito con controricorso Alitalia in amministrazione straordinaria. Parte ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

5. La causa, già chiamata all’udienza pubblica del 7 marzo 2019, è stata rinviata in accoglimento della richiesta congiunta dei difensori, che avevano riferito all’udienza predetta della pendenza di trattative di bonario componimento.

6. All’udienza odierna, i difensori hanno chiesto concordemente, stante il fallimento delle trattative, che la causa fosse trattenuta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’Accordo interconfederale 27 aprile 1995, in combinato disposto con l’art. 1362 c.c. e con il D.L. 347 del 2003, art. 5, comma 2-ter.

Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la regolamentazione pattizia richieda lo stato di disoccupazione, nonchè la prova che il dirigente non sia transitato in altra azienda cessionaria e ha altresì ritenuto che tale onere processuale gravi sul medesimo richiedente. Si oppone che il fatto costitutivo dell’indennità supplementare è costituito esclusivamente dal licenziamento intimato dalla società che versi in una delle situazioni specificamente previste.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 7 e dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di appello considerato che la difesa della procedura concorsuale non aveva mai eccepito l’assunzione del ricorrente in Alitalia C.A.I..

Si rappresenta che nel ricorso in opposizione il ricorrente aveva dedotto che, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, era rimasto disoccupato per un periodo di circa nove mesi, reperendo poi una nuova occupazione lavorativa presso una società estera, e che tale assunto non era stato in alcun modo contestato dalla controparte (l’art. 99 citato impone al convenuto, a pena di decadenza, l’onere di svolgere le eccezioni non rilevabili d’ufficio e di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere il Tribunale violato i criteri di ripartizione dell’onere della prova disciplinati da tale norma, in quanto, una volta fornita la prova del licenziamento, nessun altro onere gravava sull’opponente.

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

4.1. L’Accordo Interconfederale 27.4.95 prevede che, “in presenza delle specifiche fattispecie di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, riconosciute con il D.M. Lavoro di cui alla L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 1, comma 3, nonchè delle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 1, l’azienda che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine rapporto, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato”.

5. In merito alla questione posta dal presente ricorso per cassazione, ossia alla ritenuta (dal giudice di merito) necessità della prova dello stato di disoccupazione del dirigente a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con Alitalia, deve escludersi che detta circostanza condizioni il riconoscimento del diritto all’indennità supplementare.

5.1. Sin dalla pronuncia di questa Corte n. 16498 del 2009 è stato affermato che, in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d’azienda, l’indennità supplementare di cui all’Accordo Interconfederale del 27.4.95 fa riferimento a casi speciali, ai casi cioè in cui l’assetto aziendale, per le varie causali indicate, viene radicalmente modificato da coinvolgere una pluralità di dirigenti della stessa impresa, con conseguente necessità di sopperire alle relative emergenze occupazionali, giacchè, come è noto, i dirigenti non rientrano nell’ambito di operatività nè della cassa integrazione nè dell’indennità di mobilità (in tal senso, v. pure Cass. n. 142 del 2019).

5.2. Più recentemente, questa Corte ha ribadito che l’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’Accordo Interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro (Cass. n. 86 del 2019) e che ciò che rileva, sul piano del diritto, è l’effettiva ragione del recesso e il nesso di derivazione causale dello stesso rispetto alle fattispecie giuridiche, di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, individuate dall’Accordo Interconfederale, al di là della motivazione formalmente adottata da parte datoriale (sent. n. 142 del 2019).

6. Deve concludersi che, ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare di cui all’Accordo 27.4.95, rileva unicamente l’indagine circa la riconducibilità del licenziamento alle fattispecie contemplate dall’Accordo e l’effettività della causale del recesso.

6.1. Nel caso di specie, il decreto impugnato va cassato, in quanto il giudice di merito, dopo avere dato atto (v. pag. 4 decreto): a) che il ricorrente era stato assunto a tempo indeterminato da Alitalia con la qualifica di dirigente; b) che il rapporto di lavoro era soggetto al CCNL per i dirigenti dell’industria; c) che Alitalia era stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del 15 settembre 2008; d) che il rapporto di lavoro era stato risolto unilateralmente dal commissario straordinario “…a seguito della chiusura dell’attività produttiva dell’azienda collocata in amministrazione straordinaria”, ha ritenuto necessaria la dimostrazione di un ulteriore fatto, ossia la prova della mancata assunzione del dirigente da parte di Alitalia C.A.I.. Viceversa, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, deve ritenersi che tale requisito sia un elemento estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto all’indennità supplementare di cui all’Accordo Interconfederale 27.4.95.

7. Neppure può rilevare la circostanza che il licenziamento sia avvenuto a distanza di alcuni mesi dalla apertura della procedura e che lo stesso non sia conseguenza diretta della ristrutturazione dell’azienda, ma della accertata impossibilità di proseguire nell’attività produttiva.

7.1. Sul tema del diritto alla indennità supplementare riconosciuta dalla contrattazione collettiva ai dirigenti licenziati a causa di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi settoriale o aziendale, nonchè di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, questa Corte ha già avuto occasione di disattendere letture orientate a ravvisare “una cesura di carattere non solo temporale, ma logica” fra la fase propriamente di risanamento e quella eventualmente conseguente all’esaurimento dell’esperimento conservativo, tale da escludere la suddetta indennità in caso di licenziamento intervenuto a significativa distanza dall’apertura della procedura e “non conseguente della ristrutturazione dell’azienda bensì all’accertata impossibilità di proseguire nell’attività produttiva”. Si è osservato come la contrattazione collettiva attribuisca l’indennità in questione “prescindendo dall’epoca del recesso” e “la ricollega ad una situazione in itinere, insorta con intenzione conservativa, il rischio del cui esito negativo non può trasferirsi sul dirigente esclusivamente in base al dato temporale offerto dall’epoca del recesso” (in tal senso Cass., Sez. 1, n. 29735 del 2018, che richiama Cass. Sez. lav. n. 14769 del 2005, Cass. n. 3572 del 2004 e n. 5371 del 1998).

8. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio, anche per la pronuncia sulle spese relative al presente giudizio, al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare – in diversa composizione, per il riesame del merito alla stregua dei richiamati principi.

9. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. Difatti, il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare – in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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