Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24630 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. II, 22/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.T.B.L. – Radio Tele Basso Lazio s.r.l., rappresentate e difesa, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. D’URGOLO

Filippo, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma P.le delle

Provincie, 11;

– ricorrente –

contro

V.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. MERLA Giovanni,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma Via Panama, 110;

– controricorrente –

e contro

F.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Giuseppe Poscia e

Marcello Greco, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via Paolo Emilio, n. 57;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

F.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. Giuseppe Poscia e

Marcello Greco, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Paolo Emilio, n. 57;

– ricorrente in via incidentale –

contro

V.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Giovanni Merla,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma Via Panama, 110;

– controricorrente –

e contro

R.T.B.L. – Radio Tele Basso Lazio s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2459 dell’11

giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Giovanni Merla e Marcello Greco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 4 novembre 1998, V. A. evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina la s.r.l.

R.T.B.L. – Radio Tele Basso Lazio, deducendo: di avere acquistato dalla convenuta, con atto a rogito notar Orsi del 16 aprile 1998, un appartamento in (OMISSIS), per il prezzo di L. 250.000.000; che nel rogito notarile le parti convennero che l’acquirente avrebbe conseguito il materiale possesso dell’immobile entro e non oltre quattro mesi dalla data della stipula dell’atto;

che con scrittura privata di pari data le parti stabilirono che la R.T.B.L. avrebbe potuto vantare un ulteriore credito di L. 50.000.000, qualora avesse fatto acquisire all’acquirente, entro quattro mesi dalla stipula, la materiale disponibilità dell’appartamento, ancora occupato dalla proprietaria ed oggetto di una esecuzione immobiliare proposta dalla stessa R.T.B.L., e che la dazione di tale somma sarebbe stata altresì condizionata alla previa verifica dello stato dei luoghi come previsto nella relazione del consulente tecnico nominato per la stima del giudice dell’esecuzione e previa esibizione di documentazione relativa alla completa libertà dell’immobile da pesi ed oneri di qualunque natura sul medesimo gravanti;

che premesso che la società convenuta non aveva ottemperato a tali pattuzioni, l’attore domandò al Tribunale dichiararsi l’inesistenza del credito vantato dalla società in relazione alla detta scrittura privata, e condannarsi la medesima società ad effettuare la consegna dell’appartamento previa verifica dello stato dei luoghi;

che la convenuta si costituì, resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto;

che la convenuta, inoltre, chiese ed ottenne la chiamata in giudizio in garanzia di F.M., il quale, come c.t.u. nominato dal giudice dell’esecuzione, aveva redatto la relazione di stima dell’immobile;

che il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1600 del 2004, dichiarò l’inadempimento della R.T.B.L. rispetto agli obblighi assunti con il rogito di trasferimento e la coeva scrittura privata, dichiarò non dovuta dal V. la somma di Euro 25.882,84, respinse la domanda riconvenzionaie della R.T.B.L., dispose che il V. fosse immesso nel possesso dell’immobile non più quale custode ma quale proprietario e, infine, dichiarò che, pur sussistendo vizi nella cosa, per cui doveva ritenersi solidalmente responsabile il F., la loro quantificazione sarebbe stata demandata a separato giudizio;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’11 giugno 2009, ha respinto l’appello principale della società e quelli incidentali del V. e del F., dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di lite;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la R.T.B.L. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 ed il 10 febbraio 2010, sulla base di tre motivi;

che hanno resistito, con separati atti di controricorso, il V. ed il F.;

che quest’ultimo ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo;

che il solo V. ha resistito al ricorso incidentale;

che in prossimità dell’udienza la società R.T.B.L. ed il V. hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente in via principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che il secondo mezzo del medesimo ricorso censura violazione e falsa applicazione degli artt. 1452, 1453, 1476, 1490, 1492, 1498 e 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;

che il terzo motivo del ricorso principale è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”;

che tutti e tre i motivi del ricorso principale – con cui si prospetta violazione e falsa applicazione di legge – sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 is cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collabo-rando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione;

i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che gli stessi motivi del ricorso principale, là dove si denuncia il vizio di motivazione, sono stati redatti senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che anche il ricorso incidentale, con cui si lamenta, in relazione alla statuizione sulle spese del giudizio, violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, è stato redatto senza l’osservanza dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che non rileva che l’uno e l’altro ricorso siano stati notificati quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; condanna la società R.T.B.L. al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti V. e F., che liquida, per ciascuno, in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

condanna altresì il F. al rimborso delle spese processuali sostenute dal V., che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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