Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24630 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. un., 04/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 04/11/2020), n.24630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 35095/2019 R.G. proposto da:

F.L., rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Massimo

Luciani e Piermassimo Chirulli, con domicilio eletto in Roma,

lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio

Superiore della Magistratura n. 105/19 depositata il 10 ottobre

2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino;

udito l’Avv. Massimo Luciani;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale

SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 10 ottobre 2019, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha accolto l’azione disciplinare promossa nei confronti della Dott.ssa F.L., Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, dichiarandola responsabile dell’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, lett. e), ed infliggendole la sanzione disciplinare della rimozione, perchè, pur essendo venuta a conoscenza che presso il proprio ufficio di appartenenza – all’epoca, il Tribunale di Roma – risultava essere indagato, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta, l’imprenditore C.G.V., ne otteneva vantaggi a) indiretti, conseguenti all’incarico di consulenza che almeno dal 25 marzo 2007 (allorchè venne festeggiato in un’apposita cena offerta presso la propria abitazione dall’imprenditore) sapeva essere stato conferito da C.G.V. al proprio coniuge, B.L., con la stipula del relativo contratto in data 23 marzo 2007, per un corrispettivo mensile di Euro 100,000,00, e, comunque, remunerato con la dazione di un importo non inferiore ad Euro 180.000,00, e b) diretti, costituiti da svariati soggiorni nell’appartamento a Londra e nella villa a (OMISSIS) di C.G.V., viaggi in aereo privato, borsa del valore di Euro 700,00, festa di compleanno del valore di Euro 2.056,00.

A fondamento della decisione, la Sezione disciplinare ha rilevato innanzitutto che il procedimento aveva avuto originariamente ad oggetto ulteriori illeciti, consistenti a) nell’avere fatto conseguire al coniuge, usando la propria qualità di magistrato, un ingiusto vantaggio, consistente nella stipula, a favore del marito dell’incolpata, da parte del C.G., di un contratto di consulenza assai lucroso (D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), b) nell’aver fatto uso della qualità di magistrato al fine di conseguire ingiuste regalie e vantaggi da parte del C.G., indagato in un procedimento penale pendente davanti all’ufficio giudiziario di appartenenza della incolpata (art. 3, comma 1, lett. a ed e), e c) nell’avere svolto attività (gestione di vicende giudiziarie e di affari del C.G.) incompatibili con la funzione di magistrato dell’incolpata. Premesso che in ordine ai primi due capi d’incolpazione era stata promossa azione penale per il delitto di cui allo art. 317 c.p., a seguito della quale era stata disposta la sospensione del procedimento disciplinare, proseguito solo per il terzo capo, e precisato che in sede penale la Dott.ssa F. era stata assolta per insussistenza del fatto, mentre in sede disciplinare era stata condannata alla sanzione della perdita di anzianità di mesi due e del trasferimento d’ufficio presso la Procura della Repubblica di Napoli, ha rilevato che, a seguito di tali sviluppi, il Procuratore generale aveva riformulato l’incolpazione, in riferimento alle condotte residuate.

Ciò posto, la Sezione Disciplinare ha escluso la configurabilità di una violazione del principio del ne bis in idem, osservando che la condotta sanzionata con la predetta sentenza non consisteva nel ricevimento delle utilità prestate dal C.G., richiamate in quella sede esclusivamente a fini descrittivi, ma nello svolgimento dell’attività di consulente giuridico e gestore di affari per conto del medesimo imprenditore. Ha ritenuto inoltre che, pur essendo stata disposta per un fatto non costituente reato, la sospensione del procedimento risultasse idonea ad impedire il superamento del termine per la conclusione del procedimento, affermando che l’insussistenza del dovere giuridico di sospendere il procedimento non esclude l’efficacia della sospensione, ove sia stata comunque disposta.

Nel merito, ha ritenuto non controverso che la Dott.ssa F. avesse ripetutamente ricevuto ospitalità in un appartamento londinese di proprietà del C.G., da lui messo a disposizione anche in sua assenza, che avesse occasionalmente ricevuto ospitalità anche in un altro appartamento di prestigio dell’imprenditore e che avesse ricevuto ulteriori utilità, nonchè che il marito dell’incolpata avesse ricevuto dal C.G. un rilevantissimo incarico contrattuale, motivato non già dalle sue qualità professionali, ma unicamente dalla qualità di coniuge del magistrato. Ha osservato che la conoscenza della qualità d’indagato del C.G. da parte dell’incolpata (comunque risultante dalla sentenza relativa alle altre incolpazioni) avrebbe potuto far difetto al più nel momento della stipulazione del contratto, ma non durante il periodo di vigenza del rapporto di consulenza e nei periodi in cui erano state percepite le altre utilità, essendo provato che la Dott.ssa F. si occupava proprio delle vicende giudiziarie dell’imprenditore. Ha aggiunto che l’assenza di comportamenti coartativi o induttivi dell’incolpata, in ordine alla stipulazione del contratto di consulenza, non escludeva la percezione delle ragioni soggettive che lo avevano determinato, risultando anzi provato che ella era stata preventivamente informata della volontà del C.G. d’incontrare il marito ai fini del possibile conferimento dell’incarico professionale. Ha ritenuto inoltre che, in quanto successiva all’instaurazione del rapporto di consulenza, la percezione delle predette utilità dimostrasse che la Dott.ssa F. era consapevole di riceverle da un soggetto che si trovava in una peculiare relazione processuale con il suo ufficio di appartenenza. Ha affermato che, ai fini della configurabilità dell’illecito, doveva ritenersi sufficiente anche una mera agevolazione, quale la concessione del diritto personale di godimento a titolo gratuito sull’immobile di proprietà dell’imprenditore o il riconoscimento di un compenso manifestamente sovradimensionato rispetto alla natura dell’incarico conferito al coniuge. Precisato comunque che la ratio del D.Lgs. n. 109 del 2006 art. 3, comma 1, lett. e), consiste nel tutelare l’immagine d’imparzialità della funzione giudiziaria, evitando che il magistrato possa sentirsi indotto a restituire il favore a chi gli abbia fornito benefici, ha affermato che ciò che viene in considerazione è l’oggettivo conseguimento del beneficio da parte dei soggetti indicati dalla norma, della cui condizione il magistrato abbia consapevolezza, senza che assumano alcun rilievo nè una condotta attiva del magistrato, nè la connotazione dell’utilità conseguita, identificabile in un vantaggio non dovuto.

La Sezione Disciplinare ha pertanto concluso per la configurabilità dell’illecito ascritto all’incolpata, escludendo la possibilità d’invocare l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis in considerazione dell’oggettiva consistenza delle condotte contestate, della notorietà pubblica della vicenda e dello strepitus derivatone, nonchè del vantaggio patrimoniale indiretto ricollegabile al lucrosissimo incarico professionale conferito al coniuge dell’incolpata. Ha escluso che la condotta di quest’ultima si fosse esaurita in una mera presa d’atto degli affari occasionalmente conclusi dal marito, ritenendo pacifica la finalità soggettivamente perseguita dal C.G. ed aggiungendo che il contratto di prestazione d’opera intellettuale avrebbe potuto essere risolto con il recesso del cliente, e che dopo la sua stipulazione la Dott.ssa F. aveva intensificato il rapporto privilegiato cui tendevano le aspirazioni dell’imprenditore. Ha ritenuto ininfluente sia la circostanza che i benefici conseguiti dall’incolpata non avessero avuto alcun costo per questo ultimo, dovendosi conferire rilievo esclusivamente al vantaggio indebitamente conseguito dal magistrato, sia l’esclusione in sede penale di una condotta concessiva o induttiva, osservando che la costrizione o la semplice persuasione non rappresentano elementi costitutivi dell’illecito disciplinare, ai fini del quale è sufficiente la mera consapevolezza da parte del magistrato della qualità soggettiva di chi attribuisce l’utilità e l’oggettiva percezione o il conseguimento del beneficio attribuito. Precisato infine che la relazione creatasi tra il C.G. e l’incolpata, pur avendo gradualmente coinvolto profili più strettamente amicali e personali, era nata e si era alimentata sulla dimensione interessata del rapporto da parte dell’imprenditore, ha affermato che, anche a voler escludere la sussistenza degli elementi specializzanti dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e), sarebbero comunque residuati quelli della fattispecie di cui alla lett. a) della medesima disposizione, che non avrebbero comunque giustificato un diverso trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla reiterazione, consistenza e pervasività delle condotte, nonchè alla gravità della compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.

2. Avverso la predetta sentenza la Dott.ssa F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tredici motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 e art. 20, comma 3, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi dell’illecito di cui all’art. 3 cit., lett. e) in contrasto con l’accertamento compiuto in sede penale, avente autorità di giudicato nel giudizio disciplinare. Sostiene che il Giudice penale non si era limitato ad escludere la sussistenza di una condotta concussiva o induttiva del magistrato, ma aveva accertato che gli scambi di gentilezze ed utilità con il C.G. erano ampiamente giustificati dalle circostanze fattuali in cui avevano avuto luogo, ed erano quindi estranei alle finalità correlate alla violazione dei doveri d’ufficio ascritta ad essa ricorrente. In particolare, dalla sentenza penale di assoluzione emergeva che la maggior parte delle utilità in questione erano rivolte non già all’incolpata, ma al coniuge della stessa, in relazione al rapporto professionale con lo stesso intercorrente, e che le dazioni, non aventi carattere unilaterale, trovavano giustificazione nell’ambito del rapporto di amicizia instauratosi con il C.G..

2. Con il secondo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 e art. 20, comma 3, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto configurabile in via alternativa l’illecito di cui alla lett. a) dell’art. 3 cit., in virtù della ritenuta consapevolezza da parte di essa ricorrente delle finalità perseguite dal C.G. attraverso la sua frequentazione, nonchè della riconducibilità delle utilità contestate alla fattispecie di cui all’art. 319-quater c.p., senza tenere conto del giudicato penale, da cui emergeva che essa ricorrente non aveva mai fatto uso della propria qualità di magistrato per ottenere le utilità contestate, nè della reciprocità delle dazioni e del rapporto di amicizia in cui le stesse s’inquadravano, conformemente ai doveri di convivenza civile e sociale.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce ancora la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 e art. 20, comma 3, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), affermando che, nel qualificare come agevolazione il contratto di consulenza stipulato tra il C.G. ed il coniuge di essa ricorrente, la sentenza impugnata non ha considerato che, come accertato in sede penale, il rapporto professionale, sorto prima che essa ricorrente conoscesse l’imprenditore, si era svolto in un contesto di piena liceità e ragionevolezza. Aggiunge che il compenso, ritenuto sovradimensionato in sede disciplinare, risultava adeguato alla complessità ed alla gravosità dell’incarico, tale da impedire lo svolgimento di altre attività, come accertato anche in sede civile dal Tribunale di Roma, che aveva riconosciuto il credito del professionista per l’attività prestata e non pagata.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), osservando che, nel ritenere sussistenti i presupposti di fatto dell’illecito, la sentenza impugnata ha attribuito ad essa ricorrente una condotta commissiva consistente nella coltivazione del rapporto con il C.G. in virtù della mera coerenza della stessa con gli obiettivi perseguiti dall’imprenditore, senza considerare che non era stata mai provata la conoscenza o la condivisione di tali obiettivi da parte di essa ricorrente. Aggiunge che, come accertato dalla sentenza penale di assoluzione, l’intento embrionalmente corruttivo del C.G. era stato subito dimesso, essendo sorta tra loro un’amicizia, a motivo della quale essa ricorrente aveva posto in essere le condotte sanzionate dalla precedente sentenza disciplinare. Rileva infine che, nell’addebitarle l’omessa risoluzione del rapporto professionale, la Sezione Disciplinare non ha tenuto conto della sua estraneità a tale rapporto, imputabile esclusivamente al coniuge, nei confronti del quale non era configurabile alcuna situazione d’incompatibilità.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia l’assenza o la manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), ribadendo che le considerazioni svolte dalla Sezione disciplinare in ordine al compenso previsto dal contratto di consulenza stipulato tra il coniuge ed il C.G. si pongono immotivatamente in contrasto con il giudicato penale e con la sentenza emessa il 6 maggio 2014 dal Tribunale civile di Roma.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) ed e),censurando la sentenza impugnata per aver ricondotto le utilità da lei percepite alla nozione di agevolazione di cui all’art. 3, lett. e) in virtù del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2018, senza considerare che tale pronuncia non recava alcuna precisazione al riguardo, ma si limitava a valutare la conformità della predetta disposizione alle norme costituzionali pertinenti. Premesso che l’agevolazione consiste nell’aiuto concesso per il compimento di un’opera o di un’operazione ovvero nel trattamento di favore riservato per l’evasione di determinati incombenti o per il sollievo rispetto a determinate necessità della parte agevolata, sostiene che in tale concetto non avrebbe potuto essere inclusa l’ospitalità concessale presso l’appartamento di Londra, non configurabile neppure come un contratto personale di godimento a titolo gratuito, notoriamente concluso a tempo determinato e nell’ambito del quale è prevista l’assunzione di obbligazioni da parte del comodatario. Aggiunge che il legislatore, utilizzando il verbo “ottenere”, anzichè “ricevere”, ha richiesto necessariamente, ai fini del perfezionamento dell’illecito, una condotta attiva e non meramente passiva del beneficiario volta al conseguimento dell’agevolazione o del prestito.

7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, osservando che, nell’affermare che essa ricorrente era consapevole della natura interessata del rapporto da parte del C.G., la sentenza impugnata ha illogicamente desunto tale consapevolezza dalla circostanza che l’imprenditore si era avvicinato a lei in qualità di magistrato; aggiunge che la Sezione Disciplinare ha equiparato la conoscenza di tale qualità da parte del C.G. con l’uso della stessa da parte di essa ricorrente, pur avendo accertato che essi si erano conosciuti in qualità di genitori di figli coetanei.

8. Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce l’assenza di motivazione, in riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), e art. 12, comma 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato, sia pure in via ipotetica e subordinata, la responsabilità di essa ricorrente per l’illecito di cui all’art. 3 cit., lett. a) senza un’approfondita e rigorosa motivazione. Premesso infatti che l’art. 12, comma 5, cit. individua i fatti per i quali la sanzione della rimozione è obbligatoria, senza escludere la possibilità d’irrogarla in ogni altro caso in cui la si ritenga adeguata, rileva che nella specie è assente qualsiasi motivazione sia in ordine alla necessità della predetta sanzione che in ordine alla reiterazione, alla consistenza o alla pervasività della condotta ed al grado di compromissione della credibilità della funzione giudiziaria, ai fini del quale la Sezione Disciplinare avrebbe dovuto tenere conto anche dell’avvenuto riconoscimento della settima valutazione di professionalità in favore di essa ricorrente.

9. Con il nono motivo, la ricorrente lamenta la violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del Settimo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, all’art. 649 c.p.p., agli artt. 15 e 90 c.p. ed alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9 e del giudicato disciplinare, deducendo l’improcedibilità dell’azione disciplinare, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 17 nonchè la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 19 e degli artt. 65,405,417 e 429 c.p.p.. Premesso che il principio del ne bis in idem, applicabile anche nel procedimento disciplinare, esclude la possibilità di sanzionare singolarmente, in un momento successivo, i segmenti costitutivi di una condotta precedentemente contestata in modo unitario, e precisato che a tal fine è sufficiente la corrispondenza storico-naturalistica dei fatti, indipendentemente dall’identità degli elementi costitutivi degl’illeciti, sostiene che, nella contestazione degli addebiti che aveva condotto alla precedente sentenza di condanna, le circostanze relative al ricevimento delle utilità non erano state riportate in funzione meramente descrittiva, ma proprio al fine di contestare e far valutare la gravità della condotta tenuta da essa ricorrente. Aggiunge che, ove la contestazione abbia ad oggetto una pluralità di episodi, il giudice non può esaminarli atomisticamente, ma deve apprezzarli globalmente, in funzione della valutazione della gravità dei fatti e del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità della sanzione. Nessun rilievo poteva assumere, nella specie, l’idoneità o meno dei predetti fatti ad integrare l’illecito disciplinare, risultando sufficiente la loro contestazione, e spettando al Procuratore generale la responsabilità per l’eventuale errore nell’identificazione delle norme violate, peraltro non vincolante per il Giudice disciplinare.

10. Con il decimo motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame dei verbali di udienza del 29 novembre 2010 e del 10 gennaio 2011 e dell’atto difensivo dell’aprile 2019, sostenendo che dagli stessi emergeva chiaramente la coincidenza tra le utilità che avevano costituito oggetto del procedimento disciplinare conclusosi con la precedente sentenza e quelle contestate nel presente giudizio.

11. Con l’undicesimo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 17 e 19 e degli artt. 429,431 e 522 c.p.p., rilevando che, nell’elencare i vantaggi patrimoniali conseguiti da essa ricorrente, la Sezione Disciplinare vi ha incluso inopinatamente anche l’ingresso presso la piscina di un hotel di lusso, che non costituiva oggetto della contestazione.

12. Con il dodicesimo motivo, la ricorrente lamenta, in via subordinata, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, commi 2 ed 8, anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’estinzione del procedimento disciplinare, in virtù della sospensione derivante dalla contemporanea pendenza del procedimento penale, senza considerare che ai fini della sospensione è necessaria l’integrale identità tra i fatti che costituiscono oggetto di accertamento nei due procedimenti. Afferma infatti la ricorrente che, in caso di esclusione della predetta identità, la sospensione deve considerarsi illegittima, con la conseguente decadenza dall’azione disciplinare, non potendosi ritenere rimessa alla pubblica accusa la determinazione di effetti così rilevanti, e non essendovi alcuna disposizione che attribuisca al Procuratore generale un potere discrezionale di sospensione, in relazione a fatti semplicemente connessi a quelli che costituiscono oggetto del procedimento penale.

13. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente denuncia, sempre in via subordinata, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3-bis censurando la sentenza impugnata per aver applicato la sanzione della rimozione, nonostante la scarsa rilevanza del fatto, desumibile dall’accertata insussistenza di alcune utilità contestate e dall’avvenuto rifiuto di altre, dall’esclusione dell’animus concussivo, dal mancato esercizio da parte di essa ricorrente di funzioni d’ufficio nelle vicende processuali riguardanti il C.G., dalle ragioni affettive del suo interessamento nei confronti di quest’ultimo.

14. Prioritario, rispetto all’esame delle altre censure, è quello del nono e del decimo motivo d’impugnazione, da trattarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto la violazione del principio del ne bis in idem, in relazione alla sentenza disciplinare precedentemente pronunciata in ordine alla medesima vicenda.

Correttamente, in proposito, la Sezione disciplinare del CSM ha escluso la coincidenza dei fatti presi in esame dalla propria sentenza del 10 gennaio 2011 con quelli che hanno costituito oggetto del presente procedimento, in virtù dell’osservazione che la condotta sanzionata in quella sede non consisteva nel ricevimento di utilità e graziosità da parte della ricorrente, richiamate soltanto a fini descrittivi dal relativo capo d’incolpazione, ma nello svolgimento da parte della stessa dell’attività di consulente giuridico e gestore di affari per conto del C.G.: ai fini della configurabilità dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. d), contestato in quel procedimento, veniva infatti in rilievo esclusivamente lo svolgimento di attività tali da recare pregiudizio all’assolvimento dei doveri di cui all’art. 1 del medesimo decreto, indipendentemente dalle utilità che ne aveva tratto l’incolpata, le quali potevano ben costituire oggetto di separata valutazione in relazione ad una diversa disposizione, dovendo la vicenda essere vagliata alla luce di tutte le sue implicazioni disciplinari (cfr. Cass. pen., Sez. I, 29/ 01/2014, n. 12943; Cass. pen., 28/11/2013, n. 51127; Cass. pen., Sez. V, 14/10/2009, n. 16556). Se è vero, d’altronde, che i due procedimenti hanno avuto ad oggetto la medesima vicenda, caratterizzata dall’instaurazione di un rapporto di assidua frequentazione tra la ricorrente ed il produttore, nell’ambito del quale la prima ha fornito consigli ed assistenza al secondo, ricevendone a sua volta vantaggi economici, è anche vero, tuttavia, che i rispettivi capi d’incolpazione si riferiscono a condotte non solo diversamente valutabili sotto il profilo disciplinare, ma anche distinte dal punto di vista materiale. Non può quindi ritenersi violato il principio di origine penalistica, ma considerato applicabile anche in materia disciplinare, secondo cui ciò che viene in rilievo, ai fini dell’operatività del divieto del bis in idem, non è la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ma la loro corrispondenza storico-naturalistica: tale corrispondenza dev’essere infatti valutata in riferimento non già alla vicenda complessivamente considerata, ma ai singoli fatti di cui si compone, in tutti i loro elementi costitutivi (condotta, evento e nesso di causalità) (cfr. Cass., Sez. Un. pen., 28/06/2005, n. 34655; Cass. pen. Sez. II, 31/10/2018, n. 52606; Cass. pen., Sez. V, 19/06/2018, n. 50496). L’operatività di tale principio incontra un limite soltanto nell’ipotesi in cui l’oggetto della contestazione, in entrambi i procedimenti, non sia costituito da singole specifiche infrazioni, ciascuna avente una propria rilevanza disciplinare, ma da un comportamento complessivo, unitariamente considerato, e del quale le singole irregolarità riscontrate costituiscano solo dei significativi indici rivelatori (cfr. Cass., Sez. lav., 23/10/2018, n. 26815; 15/12/ 1999, n. 14112; 2/04/1996, n. 3039): tale ipotesi non è tuttavia configurabile nella fattispecie in esame, caratterizzata da una pluralità di condotte che, pur inserite nella medesima vicenda sostanziale, risultano distintamente individuabili sotto il profilo materiale e suscettibili di autonoma valutazione sotto quello giuridico, sicchè deve escludersi che la separata proposizione dell’azione disciplinare per alcune di esse abbia potuto tradursi nella violazione del principio del ne bis in idem.

15. E’ parimenti infondato il dodicesimo motivo, anch’esso logicamente e giuridicamente prioritario rispetto agli altri, in quanto riflettente l’estinzione del procedimento disciplinare.

Si osserva al riguardo che, in quanto consistente nel ricevimento di vantaggi indiretti derivanti dal conferimento di un incarico professionale di consulenza al coniuge e di vantaggi diretti costituiti da regali ed altre utilità, la condotta addebitata all’incolpata in sede disciplinare risulta parzialmente coincidente con quella alla stessa ascritta in sede penale, dalla quale si distingue per la sola esclusione dell’esercizio di una costrizione o induzione nei confronti del soggetto indagato dinanzi all’ufficio giudiziario di appartenenza. L’assenza di tale elemento, che ha indotto il Giudice penale ad escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 317 c.p.c., risulta irrilevante ai fini dell’illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. e), e non consente pertanto di escludere l’applicabilità del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, lett. a), ai sensi del quale il corso dei termini di cui ai primi due commi resta sospeso nel caso in cui per il medesimo fatto che costituisce oggetto di addebito in sede disciplinare sia esercitata l’azione penale. Nell’interpretare la predetta disposizione, queste Sezioni Unite hanno d’altronde affermato che l’espressione “medesimo fatto” non dev’essere intesa in senso restrittivo, come identità tra i fatti che costituiscono oggetto dei due procedimenti, ma in senso più ampio, come comune riferibilità degli stessi alla medesima vicenda storica (cfr. Cass., Sez. Un., 3/09/2020, n. 18302; 20/05/2020, n. 9277). Tale interpretazione trova conforto nella ratio della norma in esame, consistente nell’assicurare l’unitarietà del procedimento disciplinare, evitando per quanto possibile che l’esercizio dell’azione penale per alcuni soltanto dei fatti complessivamente addebitati all’incolpato possa determinarne il frazionamento, con inevitabili sovrapposizioni, divergenze e contrasti nell’ambito dei relativi accertamenti, e con il rischio di moltiplicazione delle condanne disciplinari (cfr. in riferimento all’analoga disposizione contenuta nel D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 59Cass., Sez. Un., 28/03/2014, n. 7310). Il rischio in questione non è tuttavia configurabile nel caso in esame, in cui la separata proposizione dell’azione disciplinare ha riguardato le medesime condotte (l’assidua frequentazione del soggetto indagato, la gestione delle vicende dello stesso e l’ingerenza nei suoi affari) che hanno costituito oggetto del procedimento penale, ritenute penalmente irrilevanti, per l’assenza dell’elemento della costrizione o dell’induzione. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’illegittimità della sospensione e la conseguente inidoneità della stessa ad evitare il decorso dei termini previsti a pena di estinzione del procedimento disciplinare.

16. Va quindi esaminato il primo motivo, avente ad oggetto i rapporti tra il procedimento disciplinare e quello penale precedentemente promosso nei confronti dell’incolpata per i medesimi fatti.

In ordine a tale problematica, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ferma restando l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, compiuto nel giudizio penale, il relativo giudicato non preclude una rinnovata valutazione degli stessi a fini disciplinari, diversi essendo i presupposti delle due responsabilità, cosicchè, pur essendo inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare, senza che il giudice disciplinare sia vincolato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale (cfr. Cass., Sez. Un., 9/07/2015, n. 14344; 24/11/2010, n. 23778). A tale principio si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nell’accertare l’illecito disciplinare, si è correttamente limitata a dare atto della mancata contestazione da parte dell’incolpata dell’avvenuto conseguimento dei vantaggi indiretti riportati nell’incolpazione, senza tener conto della valutazione di adeguatezza sociale degli stessi, fondata sulla loro inerenza al rapporto di frequentazione ed amicizia instaurato dalla Dott.ssa F. con il C.G., in virtù della quale il giudice penale aveva escluso la sussistenza dei reati di concussione e corruzione ascritti al magistrato in quella sede. La pretermissione di tali aspetti in sede disciplinare trova infatti giustificazione nel disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e), che ai fini della configurabilità dell’illecito richiede il conseguimento diretto o indiretto di prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti civili o penali pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio giudiziario del distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, attribuendo quindi un rilievo esclusivo al dato oggettivo della dazione di prestiti o della concessione di agevolazioni, senza fare alcun cenno alla natura dei rapporti intercorsi tra il magistrato e la parte o l’indagato, ed in particolare all’eventuale riconducibilità dei predetti benefici ad un rapporto di amicizia instauratosi tra gli stessi (cfr. Cass., Sez. Un., 23/07/2015, n. 15475). Il riferimento alla possibilità che i predetti vantaggi vengano ottenuti indirettamente consente poi, in presenza di determinate condizioni di cui si dirà più avanti, di ritenere sussistente l’illecito anche laddove la fruizione degli stessi costituisca la conseguenza di un rapporto giuridico instaurato dalla parte o dall’indagato con un terzo, le cui relazioni personali o familiari con il magistrato abbiano permesso a quest’ultimo di beneficiare in via mediata o di fatto dei relativi effetti economici.

17. I motivi dal secondo al sesto, anch’essi da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi in comune la questione riguardante la riconducibilità dei vantaggi ricevuti dall’incolpata alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a) ed e), sono invece parzialmente fondati.

Nell’osservare che, ove avessero fatto difetto gli elementi dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. e) sarebbero comunque residuati tutti quelli della diversa fattispecie prevista dalla lett. a) del medesimo articolo, la sentenza impugnata non ha affatto affermato che quest’ultima coincide con quella del reato previsto dall’art. 319-quater c.p., che, unitamente a quello di cui all’art. 317 c.p., ha costituito oggetto del procedimento penale promosso nei confronti della ricorrente e conclusosi con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto: la Sezione disciplinare ha tenuto anzi a distinguere, preliminarmente, le due fattispecie penali da quella disciplinare, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ai fini della configurabilità del reato di concussione e di quello di induzione indebita a dare o promettere utilità ritiene necessaria una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita (cfr. Cass. pen., Sez. Un., 24/10/2013, n. 12228; Cass. pen., Sez. VI, 13/10/2016, n. 52321; 22/09/2015, n. 50065), ed osservando invece che per la sussistenza dell’illecito disciplinare non occorre nè la costrizione nè una semplice condotta persuasiva, ma è sufficiente la mera consapevolezza da parte del magistrato della qualità soggettiva di chi attribuisce l’utilità e l’oggettiva percezione o il conseguimento del beneficio attribuito. Tale rilievo, in virtù del quale la sentenza impugnata ha correttamente escluso che il giudicato penale di assoluzione precludesse l’esercizio dell’azione disciplinare per il medesimo fatto, trova indirettamente conforto nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la quale, nell’affermare che ai fini della sussistenza dell’illecito non occorre la spendita espressa della qualità di magistrato, la cui conoscenza può emergere per implicito anche dal contesto in cui è stato ottenuto il vantaggio, non ha richiesto, a tal fine, una condotta costrittiva o induttiva del magistrato, ritenendo invece sufficiente il concorso di circostanze tali da evidenziare una pressione psicologica sulla controparte o comunque idonee ad incidere sulle determinazioni della stessa sino al punto di indurla ad addivenire ad un dato rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 28/05/2020, n. 10086; 16/12/2019, n. 33089). In riferimento all’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. e), che condivide con quello di cui alla lett. a) l’elemento costitutivo dell’uso della qualità di magistrato (non richiesto esplicitamente, ma desumibile chiaramente dalla conformazione della fattispecie), la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui prevede come obbligatoria la sanzione della rimozione, ha d’altronde escluso espressamente la coincidenza della fattispecie con quella di cui all’art. 319-quater c.p., affermando che la prima “non richiede alcuna condotta di abuso delle qualità o dei poteri, nè pretende che sia il pubblico ufficiale ad aver “indotto” altri a dare o promettere denaro o altre utilità indebite”, sicchè l’illecito disciplinare può ben configurarsi anche nel caso in cui l’incolpato sia stato assolto in sede penale dall’accusa di induzione indebita (cfr. Corte Cost., sent. n. 197 del 2018). Quanto poi all’ingiustizia del vantaggio, cui fa riferimento la lett. a) dell’art. 3, non si richiede necessariamente che la dazione sia contra jus, risultando sufficiente il conseguimento di trattamenti di favore non comunemente praticati, ma ottenuti in virtù della qualità di magistrato, quale strumento diretto al loro raggiungimento: la norma in esame risponde infatti alla duplice finalità di preservare la fiducia nell’imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l’abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nell’esercizio delle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere generico di correttezza nella vita privata (cfr. Cass., Sez. Un., 23/11/2018, n. 30424).

17.1. La sentenza impugnata non merita censura neppure nella parte in cui ha disatteso le argomentazioni svolte dalla difesa dell’incolpata a sostegno dell’impossibilità di ampliare la nozione di agevolazione prevista dalla lett. e) dell’art. 3 cit. fino a ricomprendervi da un lato la stipulazione del contratto di consulenza tra il C.G. ed il coniuge del magistrato e dall’altro le utilità e le graziosità da quest’ultimo ricevute. La stessa difesa della ricorrente ammette, nel sesto motivo d’impugnazione, che con il termine “agevolazione” può intendersi, oltre all’aiuto concesso per il compimento di un’opera, il trattamento di favore praticato per l’evasione di determinati incombenti o per il sollievo di determinate necessità, in tal modo riconoscendo che ciò che contraddistingue la fattispecie in esame è la fruizione di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle imposte ad altri soggetti per il conseguimento delle medesime finalità, e giustificate essenzialmente dalla qualità di magistrato del beneficiario. In tal senso depone chiaramente la ratio della norma in esame, individuata nell’esigenza di tutelare da un lato il corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale contro il rischio di distorsioni, evitando che il magistrato possa sentirsi indotto a restituire il favore a chi gli abbia fornito benefici, attivandosi in prima persona ovvero intervenendo su altri colleghi del medesimo distretto, a sostegno degli interessi di costui, e dall’altro l’immagine d’imparzialità della funzione giudiziaria, e la connessa fiducia della società nel suo corretto svolgimento, che potrebbero essere gravemente compromesse laddove la notizia della ricezione dei prestiti o delle agevolazioni divenisse di comune dominio (cfr. Corte Cost., sent. n. 197 del 2018). In quest’ottica, pur dovendosi riconoscere che l’accostamento del concetto di “agevolazione” a quello di “prestito” evoca immediatamente l’idea di un’utilità apprezzabile in termini pecuniari, deve escludersi la possibilità di restringere la predetta nozione al campo finanziario, risultando invece preferibile un’accezione più ampia, comprendente anche benefici suscettibili di valutazione economica, indipendentemente dai costi sopportati per l’erogazione degli stessi, e quindi anche regali o altri favori, come nella specie l’ospitalità concessa alla ricorrente presso gli appartamenti di proprietà del C.G. situati a Londra e (OMISSIS), il trasporto su aerei di proprietà del produttore, il pagamento di una cena di compleanno e l’acquisto di accessori di lusso. Non può condividersi, al riguardo, l’obiezione della ricorrente secondo cui la concessione della predetta ospitalità non comportava la stipulazione di un contratto di comodato, costituendo espressione del rapporto di amicizia sviluppatosi con il C.G.: tale rapporto, come già detto, non risulta infatti sufficiente a giustificare l’attribuzione del beneficio, correttamente ritenuto anch’esso suscettibile di valutazione economica, in quanto idoneo a determinare quanto meno un risparmio di spesa per l’incolpata. Irrilevante è altresì la circostanza che la concessione delle utilità contestate non abbia avuto luogo su sollecitazione dell’incolpata, ma esclusivamente per iniziativa del C.G., non sussistendo, sotto il profilo lessicale, alcuna differenza tra il verbo “ottenere”, utilizzato dal legislatore per riferirsi all’accettazione dei prestiti o delle agevolazioni da parte del magistrato, ed il verbo “ricevere”, ritenuto dalla difesa della ricorrente più adatto ad esprimere una condotta passiva dell’accipiens.

17.2. Non risulta invece condivisibile, nella sua lacunosità ed incongruenza, il percorso logico-giuridico attraverso il quale la Sezione disciplinare è giunta ad affermare la riferibilità all’incolpata dei vantaggi derivanti dal contratto di consulenza stipulato tra il coniuge ed il C.G..

La sentenza impugnata muove infatti dalla presa d’atto della mancata contestazione dell’avvenuto ricevimento da parte dell’incolpata delle utilità e delle graziosità addebitatele e del conferimento al coniuge di un lucroso incarico professionale da parte del C.G., mettendo in risalto l’intento di quest’ultimo di procurarsi in tal modo l’appoggio del magistrato; dichiara poi sufficiente, ai fini della configurabilità dell’illecito, l’obiettivo conseguimento dei benefici accertati, accompagnato dalla consapevolezza da parte della Dott.ssa F. di ricevere tali utilità da parte di un soggetto che si trovava nella posizione di indagato presso il proprio ufficio giudiziario, precisando, in ordine alla stipulazione del contratto di consulenza, che l’assenza di una condotta concussiva o anche soltanto induttiva dell’incolpata non implicava anche il difetto di percezione da parte della stessa delle ragioni soggettive sottese al conferimento dell’incarico; aggiunge che, anche a voler escludere che la Dott.ssa F. avesse influito fin dall’origine sulla stipulazione del contratto, non potrebbe escludersi la sua responsabilità per i vantaggi indirettamente conseguiti, non essendosi la sua condotta limitata ad una mera presa d’atto dei lucrosi affari occasionalmente conclusi dal marito.

Nella parte in cui dà per scontato che i vantaggi derivanti dal conferimento dell’incarico di consulenza si siano riversati automaticamente nella sfera dell’incolpata, ritenuta la vera destinataria del vistoso compenso pattuito (Euro 100.000,00 al mese), tale ragionamento non tiene conto della circostanza che la Dott.ssa F. non è stata parte del relativo contratto, stipulato tra il coniuge ed il C.G.. Pur non avendo dubitato dell’effettivo conferimento dell’incarico, ma avendo dato atto dell’avvenuta esecuzione della prestazione professionale, seppure per un breve periodo, la Sezione disciplinare non si è curata in alcun modo di dimostrare i benefici che il magistrato ha personalmente ricavato dalla predetta stipulazione, limitandosi ad evidenziare l’oggettiva consistenza del compenso ed accomunandolo senza ulteriori precisazioni ai vantaggi, assai meno rilevanti sotto il profilo economico, derivanti dalle altre utilità direttamente ricevute dall’incolpata. Tale ricostruzione della fattispecie non appare conforme all’interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, lett. e), recentemente fornita da queste Sezioni Unite, secondo cui la predetta disposizione, nella parte in cui fa riferimento a prestiti o agevolazioni ottenuti anche “indirettamente” da soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio del distretto, non dev’essere intesa nel senso che, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare, sia sufficiente il conseguimento del vantaggio da parte di un terzo in qualche modo legato al magistrato, occorrendo invece che il percettore sia proprio quest’ultimo, sia pure mediatamente. In proposito, si è posta in evidenza la diversità della formulazione della norma in esame rispetto a quella di cui alla lett. a) del medesimo articolo, osservandosi che, mentre la seconda richiede il conseguimento di un vantaggio ingiusto “per sè o per altri”, la prima individua quale unico destinatario del beneficio il magistrato, direttamente o indirettamente: e si è pertanto concluso che, ove il percettore del vantaggio sia un terzo, è necessario, ai fini della configurabilità dell’illecito, l’accertamento che lo stesso abbia svolto la funzione di strumento per mezzo del quale il prestito o l’agevolazione è pervenuto al magistrato (cfr. Cass., Sez. Un., 9/12/2019, n. 32111). Tale accertamento risulta completamente assente nella sentenza impugnata, che al fine di stabilire un collegamento tra il contratto di consulenza e la sfera dell’incolpata si limita a richiamare le dichiarazioni rese dal C.G., secondo cui attraverso il conferimento dell’incarico professionale egli si proponeva in realtà di trarre vantaggio dalla posizione istituzionale della Dott.ssa F., senza tuttavia verificare se e come tale soggettiva intenzione si sia tradotta nell’oggettiva attribuzione di un beneficio all’incolpata, al di là del compenso dovuto al coniuge per la prestazione professionale resa al committente.

Nel dimostrare che l’incolpata abbia svolto un ruolo nella stipulazione del contratto o quanto meno sia stata a conoscenza delle relative finalità, la Sezione disciplinare è incorsa poi in incertezze e contraddizioni: per un verso, infatti, essa ha reputato irrilevanti tali circostanze, ritenendo sufficiente, ai fini della sussistenza dell’illecito, la mera consapevolezza della qualità di indagato del C.G., senza tener conto della peculiarità della fattispecie, costituita dall’interposizione del terzo nella percezione del beneficio, che implicava necessariamente l’accertamento del consenso prestato dall’incolpata all’accordo, o quanto meno la consapevolezza di trarne un indebito vantaggio; per altro verso, la sentenza impugnata ha ritenuto accertato che fu la Dott.ssa F. a mettere il coniuge in contatto con l’imprenditore, riportando a tal fine le dichiarazioni rese da un testimone escusso nel giudizio penale, senza tener conto della conclusione cui era pervenuta la relativa sentenza, anch’essa richiamata dalla Sezione disciplinare, secondo cui l’incolpata ed il C.G. si erano incontrati e frequentati soltanto dopo il conferimento dell’incarico; per altro verso ancora, essa è giunta ad affermare l’irrilevanza di tale circostanza, a fronte della successiva acquisizione da parte della Dott.ssa F. della consapevolezza delle finalità dell’incarico e dell’avvio di un rapporto privilegiato tra l’incolpata e il C.G., nonchè dell’attività da lei svolta a favore di quest’ultimo, in tal modo contraddicendo la precedente affermazione, secondo cui l’incarico era stato conferito al solo scopo di trarre vantaggio dalla qualità di magistrato dell’incolpata.

18. E’ altresì fondato l’undicesimo motivo, avente ad oggetto la violazione del principio della necessaria correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza.

Nell’accertare i vantaggi direttamente conseguiti dall’incolpata nell’ambito del rapporto con il C.G., la sentenza impugnata vi ha infatti incluso l’ingresso presso la piscina di un hotel di lusso, del valore di qualche centinaio di Euro, che, indipendentemente dalla modesta rilevanza, in confronto alla consistenza del compenso pattuito per l’incarico di consulenza conferito al coniuge ed al valore degli altri benefici ricevuti, non aveva costituito oggetto di contestazione, non essendo riportato nel capo d’incolpazione: deve ritenersi pertanto violato il principio della necessaria correlazione fra l’accusa contestata e la sentenza, riferibile anche al procedimento disciplinare a carico dei magistrati, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 18, comma 4; tale rinvio rende infatti applicabile, sia pure nei limiti della compatibilità, la disciplina dettata dagli artt. 521 e 522 c.p.p., che, al fine di garantire il contraddittorio, impone di portare a conoscenza del responsabile i fatti che gli vengono addebitati, in modo tale da consentirgli di predisporre un’adeguata difesa.

19. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, restando assorbiti gli altri motivi d’impugnazione, riguardanti il profilo soggettivo dell’illecito disciplinare e l’individuazione della sanzione concretamente applicabile.

La causa va conseguentemente rinviata alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.

P.Q.M.

rigetta il primo, il nono, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso; accoglie il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, per quanto di ragione, nonchè l’undicesimo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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