Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24630 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19465/2012 proposto da:

ETA INFORM SRL, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO BDL VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STICCHI

DAMIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO PICECI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORTILE PACCHETTO LOCALIZZATIVO BRINDISI A RL IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo

studio dell’avvocato MARCO SERRA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE MONTANARO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

MEIE AURORA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 961/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato UGO DE LUCA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2004 la Eta Inform s.r.l. convenne in giudizio la Società Consortile Pacchetto Localizzativo Brindisi P.A. e, nella sua qualità di garante, la MEIE Aurora Assicurazioni s.p.a. al fine di sentire, per quel che qui rileva, accertare e/o dichiarare, sulla base del contratto di appalto stipulato, la insussistenza del diritto della PLB ad escutere le polizze fideiussorie nei confronti della Meie Aurora Assicurazioni. Espose l’attrice che la Società Consortile Pacchetto Localizzativo Brindisi p.a. (PLB) nella qualità di soggetto gestore ed attuatore di un progetto formativo per la realizzazione e lo sviluppo di corsi di formazione professionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo invitò la società Eta Inform a partecipare alla gara d’appalto, a mezzo di licitazione privata, per l’affidamento del contratto relativo all’attuazione di corsi di formazione professionale. La Eta Inform, era risultata assegnataria dell’appalto e previa autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ricevette da PLB incarico di collaborazione professionale per una serie di attività e prestazioni. Con lo stesso atto di conferimento di incarico la PLB precisò che per l’attuazione del progetto formativo si sarebbe avvalsa dell’assistenza tecnica fornita da altro soggetto delegato, la Comerint, per la specifica attività di monitoraggio, controllo qualità e verifica dei risultati del progetto. Il corrispettivo per le attività previste nell’incarico professionale era stato fissato in complessive Lire 680.500.000 da pagarsi secondo le modalità specificate nel medesimo atto di conferimento dell’incarico. Eseguito regolarmente l’appalto, previa verifica da parte della PLB degli stati di avanzamento lavori periodici (Sal) vennero emesse nel 2001 una serie di fatture pari a circa l’80/0 dell’appalto residuando la somma di Lire 135.410.312 (pari al 20%) da corrispondersi a saldo. Ma per ottenere il saldo la PLB chiese alla Eta Inform di predisporre una polizza fidejussoria a copertura del 50% dell’importo rendicontato, resa necessaria dai rilievi formulati dall’Ispettorato del Lavoro e dalla conseguente necessità di presentare controdeduzioni al Ministero del Lavoro al fine di evitare decurtazioni. Precisò inoltre che gli enti delegati avrebbero ricevuto il saldo di quanto rendicontato se garantito dalla polizza e che in caso di accoglimento delle controdeduzioni, avrebbe escusso la polizza per rimanere indenne dalle definitive decurtazioni. La Eta Inform consegnò la polizza richiesta. A seguito delle verifiche relative alla rendicontazione finale da parte del Ministero del Lavoro la PLB intimava alla Eta Inform la restituzione della somma di Euro 96.625,65 quale somma non riconosciuta sugli importi rendicontati chiedendo l’escussione delle polizze.

Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza numero 728/2007, accolse la domanda attorea e dichiarò che nulla era dovuto dalla Eta Inform alla PLB, dichiarò l’estinzione delle polizze assicurative consegnate dall’attrice alla PLB, disponendone lo svincolo, e respinse la domanda riconvenzionale di quest’ultima.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 961 del 24 novembre 2011. La Corte, a differenza del giudice di prime cure, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla PLB ed ha condannato la Eta Inform al pagamento di Euro 77.155,90; ha dichiarato valida la polizza fideiussoria a garanzia dell’obbligo restitutorio ed il diritto di PLB ad escuterla. In particolare la Corte territoriale ha interpretato la clausola secondo cui “il saldo (20%) verrà erogato (…) al termine della verifica finale da parte del competente ispettorato del Lavoro” nel senso che il saldo (o parte di esso) non possa essere erogato alla Eta Inform nell’ipotesi, quale quella di specie, di esito negativo della detta verifica.

3. Avverso tale decisione, Eta Inform s.r.l. propone ricorso in Cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria.

3.1. Resiste con controricorso la Società consortile Pacchetto Localizzativo Brindisi A R.L. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3; violazione e/o falsa applicazione del contratto dell’1.12.2000 Protocollo (OMISSIS) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Lamenta che la Corte d’Appello ha errato perchè ha interpretato erroneamente la clausola contenuta dal contratto secondo cui “il saldo 20% verrà erogato con le stesse modalità sopra indicate al termine della verifica contabile finale da parte del competente Ispettorato del lavoro” come condizione del pagamento, e quindi al buon esito delle verifiche contabili ministeriali. Al contrario tale clausola doveva essere interpretata come termine se il giudice del merito avesse interpretato il contratto anche sulla base dei documenti (allegati n. 3 e 27 fasc. di parte attrice nel giudizio di primo grado) contenuti nel Vademecum Ministeriale che non sono invece stati presi in considerazione.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie, la Corte con ampia, esauriente e logicamente coerente disamina di tutta la documentazione prodotta in atti, ha fatto buon governo dei criteri ermeneutici del contratto, giungendo alla conclusione che la qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra le parti e della volontà negoziale versata in atti, è da ritenersi quella effettuata dalla Corte d’appello. Argomentazioni fondate, sia sul complessivo contenuto testuale, sia sul significato che si desume dal senso letterale e logico delle clausole e sia dal comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto da cui è emersa la comune intenzione.

Pertanto il giudice del merito, nel caso di specie, sulla base dell’esame di tutti i documenti depositati, compreso il vademecum valutato nel suo complesso (sentenza pag. 13 e 14) ha, con motivazione ampia e scevra di vizi logico-giuridici, dichiarato che il senso che risulta dal complesso dell’atto non può che essere quello di voler condizionare l’effettiva erogazione del saldo all’esito positivo del controllo contabile da parte del Ministero (condizione), e non al dato meramente temporale dell’effettuazione del detto controllo.

L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione, come, appunto, nel caso in esame (Cass. n. 2560/2007).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.400,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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