Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2463 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2463 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 14613-2016 proposto da:
INEGBEDION OSHOR MOSES, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PIETRO SGARBI;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;
– intimato –

avverso la sentenza n. 492/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 19/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE
1. — Il cittadino nigeriano INEGBEDION OSHOR MOSES
ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di

Data pubblicazione: 31/01/2018

Ancona n. 492 pubblicata in data 19 aprile 2016 con la quale è
stato respinto il gravame da lui proposto avverso l’ordinanza
con cui il Tribunale locale aveva confermato la reiezione delle
istanze di riconoscimento della protezione internazionale Roma
2, di riconoscimento della protezione sussidiaria e di

2.

L’intimato

Ministero

dell’Interno-Commissione

territoriale di Ancona non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

3. — Il ricorso lamenta la violazione di legge con riferimento
alla disciplina normativa applicabile in tema di riconoscimento
dello

status

di rifugiato, con particolare riferimento alla

definizione di rifugiato, all’esame dei fatti e delle circostanze
che suffragano tale condizione e alla definizione di atti di
persecuzione, e in tema di protezione sussidiaria nonché diritto
di asilo e infine di riconoscimento della protezione umanitaria;
lamenta inoltre vizio di motivazione con riferimento alla
mancata considerazione delle plurime circostanze dedotte nel
processo a suffragio della concessione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari.

RITENUTO CHE

4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di
motivazione semplificata.

5. — Il primo motivo di ricorso è inammissibile atteso che,
sotto l’apparente deduzione di plurime false applicazioni della
richiamata disciplina normativa applicabile al caso di specie,
tende in realtà a far compiere a questa Corte una ulteriore
Ric. 2016 n. 14613 sez. M1 – ud. 12-09-2017
-2-

concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

valutazione dei fatti e delle prove dedotti nel giudizio, preclusa
in questa fase di legittimità; la Corte territoriale ha
partitamente esaminato le gradate domande del ricorrente,
respingendole sulla base dell’esame delle sue allegazioni,
definite contraddittorie e scarsamente credibili, e delle prove

dimostrare l’esistenza di un reale pericolo per la vita del
ricorrente ove rimpatriato; a fronte di siffatta argomentazione
non risultano dedotte né del resto appaiono sussistere /
violazioni ai canoni ermeneutici o di onere motivazionale tali da
consentire a questa Corte di sindacare il merito della
controversia.
La censura relativa al difetto di motivazione è inammissibile,
giacché si limita a lamentare un’omissione di fatti dedotti in
lite, senza però indicare quando e dove tali pretese circostanze
omesse siano state precedentemente introdotte nel processo,
così da non consentire a questa Corte di esercitare l’invocato
controllo sull’eventuale

error in procedendo,

che pur

presuppone una specifica indicazione dei fatti storici principali e
secondari dedotti in lite e pretesamene non considerati.

6. — Nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;- ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo
v■,c,vb
13, comma 1 quater, dichiara cheisussistono i presupposti per
il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12
settembre 2017.

addotte a sostegno del racconto, ritenute inidonee a

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