Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2463 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2463 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 14867-2008 proposto da:
PEPE

MARIA

ArSUNTA

C.F.

PPEMSS56M55C429C,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7,
presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE NOTARIIS
GIOVANNI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3455

I.N.P.S.
SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

Data pubblicazione: 04/02/2014

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
c
13ì’cloa G4 ‘Y
VIA ZUELLA FREZZA
presso l’Avvocatura Centrale

9,

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati

giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 19/03/2008 R.G.N.
23/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, LUIGI CALIULO,

Svolgimento del processo
Con sentenza del 2.10.06 il Tribunale di Campobasso respinse il
ricorso di Pepe Maria Assunta nei confronti dell’INPS diretto
all’accertamento, con effetto ex tunc e con i conseguenti diritti e
obblighi, della natura artigiana della impresa di essa ricorrente
(sartoria). La Pepe esponeva che vi era stato un pregresso

che i limiti dimensionali ex art. 4, lett. b) della legge n.443\85
erano stati superati dalla sua impresa, e che la sentenza era
stata poi confermata dalla Corte d’appello e dalla Cassazione
(sent. n. 20943\04); che era tuttavia sopravvenuto il
Regolamento applicativo dell’art.4, comma 1, lett. c) legge citata
(d.P.R. n.288\01, pubblicato in in G.U. 11.7. 2001), normativa
che aveva individuato i settori di lavorazione artigianale,
ricomprendendovi l’attività svolta da essa Pepe ed ampliando (da
9 a 32 dipendenti) il limite dimensionale che era al riguardo
previsto.
Il convenuto INPS resisteva alla domanda, eccependo che nella
specie era intervenuto il giudicato circa la natura non artigiana
dell’impresa Pepe, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), ed
ancora circa l’esclusione della applicabilità dell’art. 4, comma 1,
lett. c) L. n. 443\85, concernente le lavorazioni “su misura”
(come stabilito dalla Corte d’appello all’esito dell’impugnazione
proposta dalla Pepe, confermata dalla S.C.).
Il primo giudice motivava la sua decisione rilevando che (giusta
anche le indicazioni fornite in giudizio della Pepe in materia di
esecuzione) nella specie si era formato il giudicato in ordine al
carattere non artigianale della sartoria, che copriva sia il dedotto
che il deducibile, ed inoltre che non poteva assumere rilievo la
normativa soprawenuta in materia.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Pepe. Resisteva
l’INPS, proponendo appello incidentale in ordine alla

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contenzioso con l’INPS, nel cui ambito il Tribunale aveva statuito

compensazione delle spese, nonché la SCCI s.p.a. eccependo di
non essere stata parte del giudizio di primo grado.
Con sentenza depositata il 19 marzo 2008, la Corte d’appello di
Campobasso rigettava
comunque

l’appello principale, dichiarandolo

inammissibile nei confronti della S.C.C.I. s.p.a.,

condannando l’appellante al pagamento delle spese nei suoi

inosservanza del termine di notifica; compensava le spese tra la
Pepe e l’INPS.
Per la cassazione propone ricorso la Pepe, affidato a quattro
motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste l’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
s.p.a., con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1260 c.c., 92, comma 2 e 111 c.p.c., oltre
ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma
1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che essendo stato l’appello proposto nei confronti
dell’INPS in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., che
aveva provveduto per conto del primo ad interrompere la
prescrizione, non poteva il giudice d’appello dichiararla estranea
al giudizio col conseguente favore delle spese.
Il motivo è infondato per l’assorbente ed incontestata
considerazione (pag. 8 sentenza impugnata) che la società SCCI
non è stata convenuta e non ha fatto parte nel giudizio di primo
grado, sicché non poteva essere convenuta nel giudizio di
secondo grado, con conseguente inammissibilità dell’appello nei
suo confronti e condanna al pagamento delle spese da essa
sostenute per la sua costituzione in giudizio.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., dello ius superveniens di

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confronti; dichiarava inammissibile l’appello incidentale, per

cui al d.P.R. n. 288\01, oltre ad omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Lamenta che la Corte di merito non prese in considerazione il
predetto ius superveniens, intervenuto successivamente al primo
giudizio di appello, su cui non poteva formarsi alcun giudicato.

applicazione del d.P.R. n. 288\01, in relazione alla violazione
dell’art. 4 lett.c) della legge n. 443\85 (art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata escluse erroneamente
l’applicabilità dello ius superveniens per essersi formato giudicato
sul carattere di lavorazione non artigiana dell’impresa ricorrente,
dipesa dall’accertato superamento dei limiti dimensionali di cui
all’art. 4 lett.b) della legge n. 443\85, che erano stati superati dai
nuovi limiti (di trentadue dipendenti) di cui all’art. 4 lett.c), così
come modificato dal citato d.P.R. n. 288\01, che attribuiva natura
artigiana all’attività sartoriale se svolte con tecniche
prevalentemente manuali e non in serie o con singole fasi
automatizzate di lavorazione (laddove nel precedente giudizio era
stato accertato che la lavorazione dell’impresa ricorrente
aweniva “in serie non del tutto automatizzatan.
4.-

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia un vizio

motivazionale, per avere la sentenza impugnata affermato che,
indipendentemente dall’efficacia retroattiva del d.P.R. n. 288\01,
la domanda proposta, di inquadramento nel settore artigiano con
effetti

ex tunc,

non poteva essere comunque accolta,

legittimando semmai la ricorrente a richiedere all’INPS il nuovo
inquadramento con effetti ex nunc
5.- Con il quinto motivo la Pepe denuncia la violazione e falsa
applicazione della L. 23.8.88 n. 400 (art. 17) oltre alla ritenuta
irretroattività del d.P.R. n. 288\01.

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3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa

6.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e per il
resto infondati.
Risulta infatti inammissibile l’ultima censura di violazione di legge
non accompagnata dal necessario quesito di diritto ex art. 366
bis c.p.c. applicabile nella specie.

ricorrano i presupposti, è applicabile d’ufficio in ogni stato e
grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il
giudicato; ne consegue che qualora, nelle more del giudizio in
appello, venga introdotta una nuova norma che modifichi la
materia “sub iudice”, e di essa il giudice dell’appello non tenga
conto, è necessario che la parte, per evitare che si produca una
preclusione, alleghi specificamente, con i motivi di ricorso in
cassazione, l’applicabilità della nuova normativa (Cass.
n.21382\08, Cass. n.12625\06, Cass. n. 19169\97), cosa nella
specie non awenuta, sicché la questione risulta effettivamente
coperta dal precedente giudicato.
Deve peraltro rimarcarsi che anche laddove sia pacifica
l’immediata applicabilità nei giudizi in corso dello

ius

supervernens (ad esempio in materia di giurisdizione e
competenza), Cass. n. 13882\10, le sezioni unite di questa Corte
hanno affermato l’irrilevanza dell’entrata in vigore di uno “ius
superveniens” determinante un nuovo criterio di riparto della
giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da
soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di
fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul
medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici
appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale
sull’applicabilità del diritto soprawenuto (Cass. sez.un. n.
16193\10).

A‘-e
Né può condividersi la tesi per cui EaOliMtura=tel d.P.R. n.
288\01 avrebbe dovuto trovare applicazione quanto meno ex

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Per il resto osserva la Corte che lo “ius superveniens”, ove ne

nunc Ed invero l’art. 1, lett.c) del d.P.R. n. 288\01 (settore
dell’abbigliamento su misura), entrato in vigore dal 1°agosto
2001, stabilisce che: “1. Rientrano nell’abbigliamento su
misura le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi
accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla
base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o

committenti. 2. Tali

attività vengono svolte secondo

tecniche prevalentemente manuali;

anche con l’ausilio di

strumentazioni e di apparecchiature,

ad esclusione di

processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi
automatizzate di lavorazione”, preservando così il requisito della
“prevalenza” del lavoro diretto dell’imprenditore artigiano, inteso
come fattore qualificante e distintivo dello stesso fenomeno
“artigiano” (cfr in materia, Cass. n. 13648\04), sicché risulta
comunque infondata la tesi della ricorrente, stante il pacifico
accertamento, passato in giudicato, dello svolgimento dell’attività
sartoriale in questione con lavorazione in serie anche se non del

tutto automatizzata.
7.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condannalricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre
2013

dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese

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