Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2463 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1878-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN

NICOLA DA TOLENTINO n. 1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

NASO, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,

depositata il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO RITA,

la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. CRISTIANO DALLA TORRE, per parte ricorrente, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. ILIA MASSARELLI, per parte controricorrente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza n. 28494 del 7.11.2018 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da C.M. avverso la sentenza n. 2254 del 2017, con la quale la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dal C. avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Venezia aveva a sua volta respinto l’opposizione proposta contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di rigetto della domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria.

Con la richiamata ordinanza n. 28494/2018, questa Corte ha in particolare ravvisato la tardività dell’appello, assumendo come modello di atto introduttivo tanto il ricorso, come ritenuto dalla Corte lagunare, quanto la citazione, poichè quest’ultima era stata notificata in data 12.5.2016 ed era stata iscritta al ruolo in data 23.5.2016.

Propone ricorso per la revocazione di detta decisione il C. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente evidenzia che questa Corte, nell’ordinanza oggetto di ricorso per revocazione, non ha rilevato che l’appello era stato proposto tempestivamente, e che la causa era stata, del pari, tempestivamente iscritta al ruolo. Il ricorrente evidenzia, al riguardo, che l’ordinanza del Tribunale di Venezia, conclusiva del giudizio di prima istanza, era stata comunicata l’11.4.2016; che la richiesta di notificazione dell’atto di appello, introdotto con citazione, era avvenuta il 10.5.2016; che la notificazione di detto atto si era perfezionata il successivo 12.5.2016; che la causa era stata iscritta al ruolo generale presso la Corte di Appello di Venezia in data 23.5.2016, poichè il 22 cadeva di domenica.

La censura è fondata, ancorchè sulla base di un percorso logico differente da quello proposto dal ricorrente.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, “Nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overruling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. Resta fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 28575 del 08/11/2018, Rv. 651358 – 01).

Da tale principio deriva che, nei giudizi aventi ad oggetto le domande di protezione internazionale instaurati prima dell’entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito, con modificazioni, in L. 13 aprile 2017, n. 46 e quindi disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) pur se l’appello andava proposto con ricorso, e non con citazione, si doveva tuttavia tutelare l’affidamento incolpevole della parte in merito alla stabilità della consolidata interpretazione giurisprudenziale precedente all’arresto delle Sezioni Unite, secondo la quale, invece, l’impugnazione andava proposta mediante citazione, “anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 17420 del 13/07/2017, Rv. 644940; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23938 del 12/10/2017, Rv. 645759; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19821 del 26/07/2018, Rv. 650195; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 27283 del 26/10/2018, Rv. 650916; per la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 142 del 2015, da ultimo richiamato, vedi invece, ex multis, Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 26326 del 15/12/2014, Rv.634474 e Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 14502 del 26/06/2014, Rv. 631621).

In conclusione, quindi, la Corte di Appello di Venezia, nell’affermare, con la propria sentenza n. 2254 del 2017, depositata il 13.10.2017, che il gravame avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso, ha anticipato l’overrruling processuale che le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi compiuto con la già richiamata sentenza n. 28575 del 08/11/2018 (Rv. 651358 – 01).

L’ordinanza di questa Corte n. 28494 del 2018, oggetto della domanda di revocazione, è stata invece depositata il 7.11.2018, ovverosia il giorno prima del deposito della pronuncia delle Sezioni Unite, ed ha pertanto applicato l’orientamento previgente all’overruling, e da questo tutelato, secondo cui l’appello doveva essere proposto con citazione ex 702 quater c.p.c., anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015.

Anche in base a quest’ultimo orientamento, tuttavia, l’appello avrebbe dovuto essere ritenuto tempestivo, tenuto conto della scissione degli effetti del procedimento notificatorio ed essendo stata richiesta la notificazione il ventinovesimo giorno dopo la comunicazione dell’ordinanza del Tribunale impugnata, e non spiegando alcun rilievo – ai fini della tempestività del gravame – la circostanza che essa si fosse poi perfezionata due giorni più tardi, e quindi trentuno giorni dopo la comunicazione del provvedimento di prima istanza.

Anche l’iscrizione al ruolo generale del procedimento d’appello -che peraltro non rileva ai fini della tempestività dell’impugnazione, ma della procedibilità dell’appello, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 348,347 e 165 c.p.c. – doveva ritenersi tempestiva, in quanto essa è avvenuta entro i dieci giorni successivi al perfezionamento della notificazione dell’atto introduttivo del gravame, poichè l’ultimo giorno (il 22.5.2016) cadeva di domenica, con conseguente proroga del termine, ope legis, al primo giorno feriale successivo (lunedì 23.5.2016).

La Corte di Appello di Venezia, nel caso di specie, ha preso in considerazione la data dell’iscrizione a ruolo del giudizio, non già ai fini dell’applicazione della tutela conseguente all’overruling, a quel tempo ancora non esistente, ma al diverso scopo di verificare se l’instaurazione del gravame con un atto diverso (citazione) da quello ritenuto corretto (ricorso) potesse comunque comportare la salvezza del giudizio, secondo il principio generale dell’equipollenza dell’instaurazione dello stesso mediante citazione o ricorso, ove anche l’iscrizione a ruolo, che realizza il contatto con l’ufficio giudiziario, sia avvenuta nel termine di trenta giorni previsto dalla legge.

Questa Corte, a sua volta, nella pronuncia n. 28494 del 2018 non ha applicato la regola della tutela derivante dall’overruling, posto che – come già precisato – la pronuncia delle Sezioni Unite segue di un giorno quella che costituisce oggetto della domanda di revocazione. La causa, di conseguenza, è stata decisa da questa Corte in base al presupposto – da ritenere corretto, all’epoca della decisione – secondo cui l’appello dovesse essere proposto con citazione, e non con ricorso.

Ciò nonostante, in motivazione il precedente collegio ha considerato ambedue le modalità introduttive del giudizio (citazione e ricorso), affermando espressamente la tardività dell’impugnazione, sia assumendo come modello di atto introduttivo la citazione, che invece il ricorso, e facendo riferimento, in ambedue i casi, alla data del 12.5.2016.

In questa affermazione si annida l’errore, poichè la data corretta che avrebbe dovuto essere considerata era il 10.5.2016, giorno in cui la notificazione dell’atto di citazione in appello era stata richiesta dalla parte. Considerato che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito sommario di cui agli artt. 702 bis c.p.c. e ss. e che l’ordinanza che lo aveva concluso era stata comunicata l’11.4.2016, il termine per proporre appello previsto dall’art. 702 quater c.p.c., pari a trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, scadeva l’11.5.2016. Il gravame, dunque, avrebbe dovuto essere considerato tempestivo.

Il successivo termine di dieci giorni per l’iscrizione al ruolo del ricorso, decorrente dal perfezionamento della notificazione (avvenuto il 12.5.2016) non spiega alcun rilievo ai fini della tempestività del gravame, ma soltanto ai fini della sua procedibilità. Peraltro, detto termine non era decorso, nel caso di specie, posta la scadenza del decimo giorno in data festiva e la successiva iscrizione della causa al ruolo generale l’undicesimo giorno, ovverosia il primo giorno feriale utile.

Così individuato l’errore, occorre valutare se esso abbia, o meno, natura revocatoria. Il collegio ritiene che, nel caso di specie, l’errore sia caduto sulla errata lettura dell’atto processuale, e di configuri quindi come error facti.

Questa Corte ha affermato, in materia di procedimento relativo all’equo indennizzo per irragionevole durata del processo, che l’erronea individuazione della data di notifica della citazione di primo grado integra un errore di fatto frutto di una svista materiale concernente una circostanza decisiva non oggetto di contrasto fra le parti, e non un’errata valutazione delle risultanze processuali; pertanto, essa rileva quale vizio che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, può essere fatto valere con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione (Sez. 2, Ordinanza n. 2712 del 30/01/2019, Rv. 652357).

Sotto altro profilo, si è affermato che “L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391-bis c.p.c. deve consistere – al pari dell’errore revocatorio imputabile al giudice di merito – nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente e non deve, invece, cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, non potendo pertanto essere ravvivato nella ipotesi in cui venga sostanzialmente denunciato un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10807 del 10/05/2006, Rv. 591649 – 01). Nel caso di specie, questa Corte ha escluso la configurabilità di un errore di fatto nell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la notifica del ricorso era avvenuta in una certa data, con la conseguente declaratoria di inammissibilità per tardività del ricorso stesso, poichè detta affermazione era dipesa dalle risultanze della relazione dell’ufficiale giudiziario, che mediante una relazione di notificazione integrativa di quella inizialmente resa aveva attestato che la notifica era stata eseguita in una data anteriore a quella originariamente indicata; sulla base del principio secondo cui le attestazioni contenute nella relazione di notifica possono essere vinte solo in esito ad un giudizio di falso, questa Corte ha ritenuto, in quel precedente, che non si configurasse una ipotesi di erronea percezione di documenti, in realtà presi in esame dal giudice, ma che si invocasse il riesame di quanto già affermato nella sentenza impugnata.

Il discrimine tra le due ipotesi, dunque, va individuato nella circostanza che, nel provvedimento oggetto di revocazione, sia stata svolto, o meno, un procedimento logico interpretativo dei dati fattuali acquisiti agli atti del giudizio. Ove detti dati siano stati infatti considerati nella loro nuda oggettività, l’errore cade sul fatto; ove invece l’apprezzamento di essi si inquadri nell’ambito di una valutazione implicante un processo logico-interpretativo, l’errore cade inevitabilmente su detto processo, e quindi sul diritto.

Applicando detto criterio generale, questa Corte ha affermato che “L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 25/06/2008, Rv. 604023).

Ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, infatti, “la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1383 del 31/01/2012, Rv. 621176; nel caso di specie, questa Corte si era pronunciata in ordine alla validità della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio, eseguita in ottemperanza ad ordinanza emessa ai sensi degli art. 330 e 331 c.p.c.).

Con specifico riferimento al caso di specie, relativo all’erronea percezione delle risultanze del procedimento di notificazione, questa Corte ha ritenuto che “costituisce errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, quello sulla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, individuata in un giorno successivo a quello risultante dagli atti di causa, così da determinare l’inammissibilità dell’impugnazione per tardività, trattandosi di errore percettivo circa la inesistenza di un fatto -la precedente, tempestiva attivazione del procedimento notificatorio- invece positivamente e incontrovertibilmente acquisito nella realtà del processo, e che, ove esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2610 del 22/02/2012, Rv. 621859).

Sempre in tema di errore incidente sul procedimento di notificazione, si è ritenuto che “la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016, Rv. 642019).

Negli stessi termini cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv. 651495, secondo la quale laddove la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso sulla base dell’erroneo presupposto dell’avvenuta costituzione della parte intimata, smentito con evidenza dagli atti, senza compiere alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, in concreto da escludersi per difetto di prova dell’avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell’atto, è ammissibile la revocazione, poichè la statuizione dipende da una falsa percezione della realtà e da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. Nonchè, per il caso opposto, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14420 valutazione della situazione processuale” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2610 del 22/02/2012, Rv. 621859).

Sempre in tema di errore incidente sul procedimento di notificazione, si è ritenuto che “la parte, la quale lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sull’erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria, e non col ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l’omesso esame dell’avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016, Rv. 642019).

Negli stessi termini cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 28143 del 05/11/2018, Rv. 651495, secondo la quale laddove la Corte di Cassazione abbia accolto il ricorso sulla base dell’erroneo presupposto dell’avvenuta costituzione della parte intimata, smentito con evidenza dagli atti, senza compiere alcuna valutazione sulla regolarità del procedimento notificatorio, in concreto da escludersi per difetto di prova dell’avvenuta consegna del piego raccomandato al destinatario indicato nell’atto, è ammissibile la revocazione, poichè la statuizione dipende da una falsa percezione della realtà e da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile. Nonchè, per il caso opposto, Cass. Sez. L, Sentenza n. 14420 del 0/07/2015, Rv. 636456, secondo cui è affetta da errore di fatto revocatorio la decisione della Corte di cassazione che si fondi sull’asserita mancanza della notifica del ricorso per cassazione ove questa, invece, risulti dagli atti.

In tutte le richiamate ipotesi, si configura infatti una svista percettiva, immediatamente rilevabile, causata da una erronea lettura delle inequivoche risultanze degli atti processuali. Nel caso di specie, è ravvisabile una svista di questo genere nell’erronea indicazione, da parte della Corte di Cassazione, della data del 12.5.2016, anzichè di quella – corretta – del 10.5.2016, come momento al quale fare riferimento per determinare la tempestività, o meno, dell’appello che era stato proposto dal C. avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia comunicatagli l’11.4.2016.

Una volta individuata la data corretta da considerare ai fini della valutazione di tempestività dell’appello, il ricorso del C. va accolto, poichè – facendo appunto riferimento al 10.5.2016 – il gravame avverso la pronuncia reiettiva del Tribunale era stato introdotto – in osservanza alla disciplina ed alla interpretazione giurisprudenziale esistente al momento della decisione della Corte di Appello di Venezia, anteriore all’overruling di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 28575 del 08/11/2018- con citazione, notificata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento conclusivo del primo grado, previsto dall’art. 702 quater c.p.c.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso e quindi, in via rescindente, la revocazione dell’ordinanza n. 28494 del 07.11.2018, e, in via rescissoria, la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2254 del 13.10.2017, già impugnata con il ricorso n. 27378/2017, con rinvio della causa al medesimo giudice, in diversa composizione, anche per le spese dell’intero di giudizio di legittimità, e quindi tanto della presente fase, che di quella, precedente, conclusasi con l’ordinanza revocata.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, revoca l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28494 del 07.11.2018, e cassa la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 2254 del 13.10.2017.

Rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese dell’intero di giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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