Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2463 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 50/2007/31 depositata il 29/8/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.I. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Grosseto n. 56/01/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro 2000.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 605 del 1954, artt. 4 e 5. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la C. – che aveva fruito delle agevolazioni di cui alla suddetta legge al momento della registrazione della compravendita di terreni agricoli – non fosse decaduta dai benefici nonostante non avesse prodotto nel triennio il certificato definitivo di idoneita’.

La censura e’ fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 21050 dell’8/10/2007 e n. 10939 del 25/07/2002 ) la L. n. 604 del 1954, art. 4 nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessaire per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla C. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro 2000.

La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali e i reiterati mutamenti normativi giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla C. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) Registro 2000. Compensa tutto.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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