Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2463 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21789/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1011/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/07/2006 R.G.N. 1163/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, azionata in via subordinata, da S.F., ufficiale giudiziario inquadrato nella 7^ qualifica funzionale, tendente a ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento, con decorrenza 1 luglio 1998, delle superiori mansioni di dirigente dell’ufficio UNEP presso il Tribunale di Alessandria corrispondenti alla 8^ qualifica funzionale ex D.P.R. n. 44 del 1999 ed alla posizione economica C3 del CCNL 3 febbraio 2000.

La predetta Corte, per quello che interessa in questa sede, considerava, innanzitutto, irrilevante la mancata dotazione organica trattandosi non d’inquadramento nella qualifica superiore, ma di corresponsione di differenze retributive in ragione dello svolgimento di mansioni superiori.

Rilevava, poi, la Corte territoriale che nel profilo professionale n. 293 ex DPR n. 44 del 1991 rivestito dal dipendente era previsto la dirigenza di uffici UNEP non aventi rilevanza esterna, mentre quello diretto dal S. aveva rilevanza esterna e come tale rientrava nel superiore inquadramento corrispondente all’8^ qualifica profilo 292 di cui il dipendente aveva espletato in via prevalente tutte le relative mansioni.

Tanto precisato la Corte del merito osservava che poichè in base al contratto integrativo del personale del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, a cui il CCNL del 16 febbraio 1999 nel ricondurre nell’area C le qualifiche funzionali dalla 7^ alla 9^ aveva demandato la definizione e la collocazione dei profili, aveva inserito nella posizione C3 i lavoratori preposti alla direzione dell’Ufficio NEP nell’ambito di strutture giudiziarie di notevole complessità quale era la unità organica NEP nell’ambito del Tribunale di Alessandria, era corretto ricondurre le mansioni svolte dal S. alla posizione economica C2 a decorrere dal 1 luglio 1998 ed a quella C3 a decorre dal 5 aprile 2000.

La Corte del merito, conseguentemente, richiamando la sentenza di questa Corte n. 91 del 2004 circa la portata retroattiva del D.Lgs. n. 387 del 1999, art. 91, relativamente alla spettanza di differenze retributive per lo svolgimento di superiori mansioni, riconosceva dette differenze a decorrere dal 1 luglio 1998 limite temporale iniziale della giurisdizione del giudice ordinario.

Avverso tale sentenza il Ministero della Giustizia ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, illustrata da memoria.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione del DPR n. 44 del 1990, CCNL comparto ministeri sottoscritto il 16.2.99 e del Contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5.4.2000, nonchè del D.Lgs. n. 29 del 1593 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001), della L. n. 421 del 1992 e del D.P.C.M. 4 ottobre 2000 e D.M. 6 aprile 2001 e vizio di motivazione, pone, ex art. 366 bis epe, il seguente quesito di diritto: “se in base alle norme sopra indicato spetti al ricorrente il differenziale retributivo tra la qualifica superiore ed il livello di inquadramento e, pertanto, affermativamente risponda la Corte al quesito se i compiti svolti dall’interessato nell’ambito dell’Ufficio Nep di appartenenza siano propri della qualifica in cui il medesimo è inquadrato (ufficiale giudiziario dell’area funzionale C, posizione economica C1)”.

Allega che con il D.P.R. n. 44 del 1990, pur introducendosi il profilo di funzionario UNEP non seguì alcuna attribuzione di organico con la conseguenza che dall’10 luglio 1998 al 5 aprile 2000 mancava del tutto il presupposto legale che giustificasse la pretesa giudiziale avanzata dal S..

Asserisce poi, il Ministero che in base al CCNL del 16.2.1999 i collaboratori UNEP, 7^ qualifica funzionale, rivestita dal S., sono stati inquadrati in posizione economica C1.

Rileva, ancora il Ministero, che la contrattazione collettiva integrativa del 5.4.2000 nell’ambito dell’Area C ha previsto, oltre alla posizione economiche C1 – già esistente ex ccnl, anche quella C2 e C3.

Conseguentemente secondo il ricorrente la Corte di Appello ha riconosciuto l’espletamento delle superiori mansioni corrispondenti al profilo professionale C2 che all’epoca dell’1.7.1998 non esisteva.

Nè la Corte di Appello, sottolinea il Ministero, ha considerato che in base a” contratto collettivo integrativo gli ufficiali giudiziari CI, quale è il S., ben possono dirigere Uffici Nep di dimensioni limitate quale è nel concreto l’Ufficio Nep di Alessandria.

Conclude il Ministero deducendo che la sentenza impugnata è censurabile nella parte in cui ha omesso d’indicare le ragioni per cui il contratto integrativo del 5.4.2000 avrebbe assegnato il profilo professionale dell’ufficiale giudiziario dirigente di uffici giudiziari non di particolare rilevanza e complessità nell’area funzionale C, posizione economica C2 e quelli di particolare rilevanza e complessità nell’area funzionale C, posizione economica C1, così determinando a partire da data addirittura antecedente alla sua efficacia, lo svolgimento di mansioni superiori del dirigente assegnato alla posizione economica C1.

Il ricorso è inammissibile.

Invero le S.U. di questa Suprema Corte con sentenza n. 627/08, nel comporre il contrasto insorto in senso alle sezioni semplici della stessa Corte, hanno sancito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Applicando questo principio, al quale il Collegio ritiene di dare continuità giuridica, al caso di specie emerge che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., non risulta, e allegato al ricorso, e depositato successivamente, e prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ..

Conseguentemente stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato e non avendo il difensore di parte; ricorrente chiesto di essere rimesso in termini, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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