Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24629 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17855/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI CINQUEMANI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1839/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, depositata il 29/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di S.S. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Sicilia ne aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto avverso la decisione di primo grado integralmente favorevole al contribuente.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che la raccomandata utilizzata per la notificazione fosse stata spedita il 10 giugno 2011 e, quindi, nei termini.
2. La censura è inammissibile laddove con il mezzo non si individua un fatto decisivo (nell’accezione di cui alla norma invocata) il cui esame sia stato omesso quanto piuttosto l’error in procedendo commesso dal Giudice di appello nell’ancorare il dies a quo per la tempestività della notifica a quello di ricezione e non a quello di spedizione; censura questa che avrebbe dovuto articolarsi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del controricorrente delle spese liquidate in complessivi Euro 2.500, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017