Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24629 del 13/09/2021

Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 13/09/2021), n.24629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24297/2019 proposto da:

Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), in persona del curatore

Dott. D.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Silvani Fabrizio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Gramsci n. 34,

presso lo studio dell’avvocato Francario Lucio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Rapali Gabriele, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in Liquidazione, Pubblico Ministero di

Teramo, Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso la

Corte di Appello di L’Aquila;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1199/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’avv. Silvani Fabrizio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli avv. Ioffredi Vincenzo, con

delega scritta, Francario Lucio, e Rapali Gabriele, che hanno

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con istanza ex art. 147 L. Fall., il curatore del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Teramo – “ritenuta la sussistenza di una società di fatto tra la fallita (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS)” – di “estendere il fallimento della prima alla seconda, così dichiarando il fallimento di quest’ultima”.

Con sentenza depositata in data 8 febbraio 2018, il Tribunale ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS), “in estensione rispetto al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione dichiarato con sentenza in data 3/1/2018 del Tribunale di Teramo”.

2.- La s.r.l. (OMISSIS) ha presentato reclamo L. Fall., ex art. 18, avanti alla Corte di Appello di L’Aquila. Questa, con sentenza depositata il 9 luglio 2019, lo ha accolto, così revocando il dichiarato fallimento.

3.- La Corte territoriale ha in particolare riscontrato che il Tribunale aveva “ravvisato l’esistenza di una società di fatto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS)”, per far poi “discendere dal fallimento della prima (una società a responsabilità limitata) il fallimento della seconda (anch’essa società a responsabilità limitata) in base alla L. Fall., art. 147, comma 1, senza previamente dichiarare il fallimento della società di fatto”.

Tuttavia – ha proseguito – “la società a responsabilità limitata non rientra tra i tipi societari contemplati dalla predetta norma, da cui può discendere il fallimento in estensione solo del socio illimitatamente responsabile” e “se anche una s.r.l. può rivestire la qualifica di socio illimitatamente responsabile di una società di fatto irregolare, e se è possibile che il fallimento di una società irregolare si estenda ai suoi soci illimitatamente responsabili ove pure aventi natura di società di capitali, nel caso di specie era necessaria la previa dichiarazione di fallimento, non sostituibile da un immotivato e incidentale accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto che sarebbe stata costituita tra (OMISSIS) e (OMISSIS)”.

“Il fallimento in estensione dei soci di una società di fatto” – ha altresì precisato la Corte territoriale – “può essere dichiarata solo dopo che sia stata accertata non solo l’esistenza di una società di fatto, ma anche l’insolvenza della società di fatto stessa, detto accertamento non potendo coincidere con quello dell’insolvenza della singola partecipante già dichiarata fallita”, mentre “nell’impugnata sentenza l’accertamento dell’insolvenza della società di fatto costituita fra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. è stato omesso anche sul piano motivazionale, anche a voler prescindere dall’omessa dichiarazione di fallimento della società in parola”.

4.- Avverso questo provvedimento ricorre il Fallimento della (OMISSIS) e svolge 5 motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la s.r.l. (OMISSIS).

5.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini che vengono qui riprodotti.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147,artt. 112,115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147,artt. 2727 – 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147,artt. 112,115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2727 – 2729 c.c. e art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, L. Fall., artt. 15,18,147, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

7.- I primi quattro motivi di ricorso appaiono suscettibili di un esame unitario. Tutti questi motivi vengono infatti a gravitare su due punti che risultano strettamente connessi tra loro: quello della dichiarazione di fallimento della c.d. supersocietà di fatto e quello dell’accertamento dell’insolvenza propria (ovvero autonoma) di questa stessa società.

7.1.- Il primo motivo, che fa riferimento promiscuo alle disposizioni contenute nella L. Fall., art. 147, commi 1, 4 e 5, assume in particolare che, una volta che sia “accertata l’esistenza di una società di fatto, la responsabilità illimitata per i debiti sociali si estende anche a chi aveva dissimulato la sua qualità di socio”.

Nel caso di “fallimento successivo dichiarato a seguito di altro fallimento (art. 147, commi 4 e 5)” è irrilevante – si prosegue – la presenza o meno di una “espressa dichiarazione di fallimento”; specie quando la società di fatto è composta, come nel caso, da solo due soci. Che’, allora, la dichiarazione di fallimento della società di fatto risulta implicita nello stesso fatto di dichiarare il fallimento dell’unico socio della società di fatto: nel concreto, tale dichiarazione deve ritenersi “implicita nella dichiarazione del fallimento della (OMISSIS) come (unica) socia di fatto della (OMISSIS) s.r.l.”.

7.2.- Il secondo motivo di ricorso riprende gli stessi concetti qui appena riportati, assumendo, in specie, che la motivazione, resa sul punto dalla pronuncia impugnata, è solo apparente, comunque attraversata da affermazioni radicalmente inconciliabili. Che, inoltre, è stato omesso l’esame – in sé decisivo, si esplicita – del fatto che, nella specie, la supersocietà di fatto risulta composta da solo due soci.

7.3.- Col terzo motivo, il ricorrente sostiene che “laddove, come nella specie, i soci della s.d.f. siano soltanto due, essendoci completa coincidenza tra l’impresa esercitata dalla fallita a nome proprio e l’impresa riferita alla s.d.f. tra questa e l’altro socio, anche l’insolvenza accertata e dichiarata in occasione della prima società è in realtà (e non potrebbe essere diversamente) dell’impresa comune e quindi già accertata e dichiarata con la prima sentenza di fallimento”.

Soccorre comunque, così si aggiunge, una sorta di presunzione di insolvenza. Così, “avendo il Tribunale accertato che l’impresa esercitata dalla (OMISSIS) fosse in realtà riconducibile alla sdf tra questa e la (OMISSIS), la stessa insolvenza era da ritenersi comune”.

7.4. – Il quarto motivo riprende questi concetti assumendo, in particolare, che la motivazione, resa sul punto dalla pronuncia impugnata, è solo apparente, comunque attraversata da affermazioni radicalmente inconciliabili.

Segnala pure che la pronuncia non ha proprio tenuto conto del fatto che tra la società (OMISSIS) e la società (OMISSIS) correvano rapporti di parentela/affinità dei soci; che identica era la sede operativa; che i patrimoni delle due società erano praticamente “confusi tra loro”: che, insomma, ha omesso di valutare il “fatto storico oggetto di discussione, costituito dalla identità di impresa “tra quella esercitata formalmente dalla (OMISSIS) e quella propria della s.d.f. tra questa e la (OMISSIS)”.

8.- I primi quattro motivi di ricorso non sono fondati.

9.- E’ opportuno, prima di ogni altra cosa, puntualizzare i contorni della fattispecie che è stata portata avanti a questa Corte. Come indica lo stesso ricorso (p. 4), il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha “dedotto la sussistenza di una società di fatto” corrente tra società (poi) fallita e la s.r.l. (OMISSIS), così pure chiedendone, tra l’altro, l’accertamento al Tribunale di Teramo. Questo ha riscontrato l’effettiva esistenza di una simile società (c.d. supersocietà).

Si manifesta dunque constatazione oggettiva quella che il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) non ha chiesto al Tribunale l’accertamento dell’esistenza di un socio occulto della società (OMISSIS) (cosa che, del resto, in una prospettiva funzionalmente intesa al conseguimento di una dichiarazione di fallimento della s.r.l. (OMISSIS) non avrebbe neppure avuto senso fare, posto che la fallita (OMISSIS) è una società a responsabilità limitata; su questo punto, si tornerà pureinfra, nell’ambito del n. 14).

Ne segue – per quanto lo svolgimento dei motivi di ricorso tenda frequente a mettere sotto un unico segno, ad accumunare anzi, le due ipotesi – che nella specie concreta si verte nel campo governato dalla norma della L. Fall., art. 147, comma 5, non già in quello che è invece preso in considerazione dalla disposizione del comma 4 del medesimo articolo.

10.- Si tratta, in effetti, di ipotesi tra loro diverse e, per sé, di conformazione strutturale non contigua (al di là della rilevazione, corrente e sostanzialmente descrittiva, per cui si tratta di disposizioni che comunque risultano concernere comportamenti imprenditoriali “senza spendita del nome” e, in questo senso, occulti).

La norma dell’art. 147, comma 4, riguarda, dunque, il caso della partecipazione di dati soci – occulti e illimitatamente responsabili – a una data impresa, per sé palese (o comunque ormai “disvelata”, a seguito di apposita dichiarazione di fallimento): con la conseguenza che il fallimento di questi soci occulti è un fallimento dipendente (non diversamente da quello regolato dell’art. 147, comma 1, per i soci palesi).

La norma dell’art. 147, comma 5, governa invece il caso in cui dichiarato il fallimento di un soggetto – successivamente si scopra che, in realtà, l’impresa è “riferibile” ad altro soggetto (di cui, peraltro, quello già dichiarato fallito sia socio illimitatamente responsabile). In questo caso, viene propriamente a mutare il termine di riferimento soggettivo di organizzazione e gestione dell’impresa.

A fallire qui è un soggetto diverso e “nuovo”, quale per l’appunto è la supersocietà di fatto: questo fallimento, perciò, costituisce un fallimento autonomo(su questi profili cfr., da ultimo, Cass., 4 marzo 2021, n. 6030; Cass., 13 gennaio 2021, n. 366). Fallimento, questo, che poi viene a sua volta a comportare, per estensione (o “per ripercussione”), il fallimento dipendente dei soci illimitatamente responsabili della stessa supersocietà (cfr. Cass., 20 maggio 2016, n. 10507; Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095).

11.- Poste queste premesse – la supersocietà di fatto è soggetto “nuovo”, diverso da suoi soci,che manifesta la sussistenza di una diversa organizzazione imprenditoriale rispetto a quella data da socio già dichiarato fallito -, segue de plano che l’accertamento in concreto dell’esistenza di una supersocietà di fatto non comporta per nulla un’implicita dichiarazione del suo fallimento.

Come ha rilevato la pronuncia di Cass., n. 105907/2016, d’altra parte, va escluso che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della supersocietà possa “essere dichiarato in forza di un accertamento meramente incidentale della ricorrenza fra gli stessi e il fallito della supersocietà, non solo perché la sentenza dichiarativa ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc (onde non si vede come il fallimento dei soci possa conseguire a una dichiarazione di fallimento meramente virtuale, o implicita della società), ma anche perché all’insolvenza del socio già dichiarato fallito non corrisponde l’insolvenza della società di fatto” (sul punto si veda, da ultimo, pure Cass., 22 febbraio 2021, n. 4712).

13.- Il quinto motivo di ricorso assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla istanza di fallimento della s.r.l. (OMISSIS) richiesta dal Fallimento della s.r.l. (OMISSIS). E questo in ragione della “natura propriamente devolutiva” del reclamo L. Fall., ex art. 18.

“Premesso di avere riscontrato la sussistenza di una società di fatto tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS)” – segnala il motivo – la Procedura della prima ha chiesto il fallimento della seconda “L. Fall., ex art. 147, con ogni provvedimento prodromico e/o consequenziale”. Perciò, la Corte territoriale “non avrebbe dovuto, come invece ha fatto, limitare la sua valutazione al profilo squisitamente procedurale contestato al Tribunale di Teramo, ma avrebbe dovuto comunque valutare il merito dell’istanza del curatore e quindi la fondatezza o meno del reclamo e decidere, sempre nel merito, circa la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento del reclamo del richiesto fallimento della (OMISSIS), quale socia di fatto della (OMISSIS), con ogni provvedimento prodromico e/o consequenziale”.

14.- Il motivo non merita accoglimento.

Come si è già rilevato ampiamente nell’esame dei primi quattro motivi, chiedere l’accertamento della sussistenza di una supersocietà di fatto (corrente tra i soci (OMISSIS) e (OMISSIS)) è cosa assai diversa dal chiedere l’accertamento dell’esistenza di un socio di fatto (od occulto) di una società palese (la (OMISSIS) come socia della (OMISSIS)). Ne’ quest’ultima richiesta (peraltro inaccoglibile nel caso di specie, in quanto (OMISSIS) è società a responsabilità limitata, non contemplata fra i tipi societari per i quali trovano applicazione comma 1 e il comma 4 della L. Fall., art. 147) implica (o in qualche modo risulta ricomprendere) la prima.

Ciò premesso, il motivo in esame va dichiarato inammissibile, sia perché non specifica se, ed in quali esatti termini, in sede di reclamo sia stato devoluto alla corte del merito di compiere l’accertamento (dell’esistenza della supersocietà di fatto) omesso dal primo giudice sia perché non investe l’ulteriore ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, costituita dal rilievo che il tribunale non solo non aveva dichiarato il fallimento della s.d.f., ma aveva del tutto omesso “sul piano motivazionale” di accertarne l’insolvenza.

15.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2021

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