Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24629 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11477/2017 proposto da:

G.M.L., in proprio e quale legale rappresentante della

ALL SERVICE SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTECORVO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 28/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- G.M.L., in proprio e quale rappresentante legale della s.r.l. All Service, ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento dell'(OMISSIS) s.r.l., proponendo un motivo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 28 marzo 2017.

2.- L’intimato Fallimento non ha svolto difese.

3.- Parte ricorrente ha anche depositato memoria.

4.- La vicenda processuale giunta ora al vaglio di questa Corte deriva da una richiesta di insinuazione al passivo del Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) presentata per il compimento di talune prestazioni professionali poste in essere in parte dal rag. G. e in parte dalla società All Service.

Esclusi questi crediti dal giudice delegato, i richiamati soggetti hanno allora presentato opposizione avanti al Tribunale di Monza. Con decreto del 9/17 novembre 2016, quest’ultimo ha peraltro respinto l’opposizione.

5.- Preso atto del provvedimento, il rag. G. e la s.r.l. All Service ne hanno chiesto la revocazione per errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, avanti al Tribunale di Monza.

Al proposito, essi hanno in particolare assunto che il rigetto dell’opposizione era “frutto di una svista” del giudice: per avere questi “erroneamente supposto”, cioè, l'”omesso deposito della documentazione” concernente le prestazioni professionali svolte, “benchè tutta ritualmente prodotta, sia in sede di domanda di insinuazione allo stato passivo, che nel giudizio di opposizione allo stesso”. Il non avere rilevato la presenza di questa documentazione – così si è altresì rilevato è aspetto risultato “decisivo ai fini dell’adozione dell’erroneo provvedimento”.

6.- Il Tribunale di Monza, con decreto dl 28 marzo 2017, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, rilevando quanto segue.

“Dalla mera lettura del decreto” impugnato “emerge che lo stesso è stato deciso sulla scorta dell’eccezione del difetto di data certa della documentazione prodotta e non dell’omesso deposito della stessa”. “Il Collegio ha ivi stabilito che a fronte delle eccezioni proposte dalla curatela in sede di opposizione (“e in particolare dell’inopponibilità dei contratti in quanto privi di data certa”) l’opponente avrebbe potuto e dovuto provare l’effettivo svolgimento dell’attività… posta a fondamento del credito insinuato. Prova che non è stata fornita”.

“E’ evidente” – ha aggiunto ancora il decreto – “che il Collegio non è incorso in una svista, ma ha valutato che la documentazione fornita, a fronte dell’eccezione di difetto della data certa, non costituiva prova circa l’effettivo svolgimento dell’attività svolta”. “Qualsiasi ulteriore valutazione, e in particolare quella inerente invece alla sufficienza dei documenti prodotti, attiene non a vizio revocatorio, ma semmai a censura di merito” del provvedimento, “non propria di questa sede”.

7.- Il motivo di ricorso risulta intestato “vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Per avere il Tribunale di Monza dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, interposto avverso il decreto di rigetto n. 1678/2016 – emesso dallo stesso Tribunale dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, sulla base di una motivazione affetta da evidenti vizi giuridici e articolata su argomenti perplessi e obiettivamente incomprensibili, sì da integrare l’ulteriore vizio di motivazione apparente”.

A tale riguardo, il motivo rileva, in primo luogo, che il provvedimento impugnato “nulla riferisce in merito a quali documenti sarebbero stati esaminati dal precedente Collegio e delle ragioni che lo avrebbero indotto a ritenere che gli stessi non avrebbero costituito prova circa l’effettivo svolgimento dell’attività svolta”.

Segnala altresì che il “primo Collegio non ha affatto dato conto in merito alla documentazione prodotta” a sostegno delle attività professionali svolte “e alla sua (non) valenza probatoria”. Perciò, prosegue il motivo, il secondo Collegio non poteva “trarre conclusioni diverse da quelle riconducibili al tenore testuale delle parole”.

8.- Il motivo concretamente formulato dai ricorrenti sembra, per la verità, oscillare tra una denunzia del vizio di contraddittorietà della motivazione – nel sistema vigente non più passibile di ricorso per cassazione, a seguito della riforma intervenuta nel 2012 – e una denunzia, invece, del vizio di motivazione apparente (ascrivibile, nel caso, dell’art. 360 c.p.c., n. 4).

Anche a volere assumere questa seconda linea prospettica, tuttavia, il risultato non viene, nella sostanza, a mutare.

Il decreto impugnato doveva verificare l’eventuale sussistenza di un vizio di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, nel decreto di rigetto dell’opposizione all’esclusione dallo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) di crediti pretesi per prestazioni professionali.

Pertanto, il Tribunale altro non doveva fare se non verificare l’eventuale presenza di un errore materiale nel decreto di rigetto dell’opposizione: errore consistente nell’avere questo ritenuto “non prodotta” la documentazione (delle prestazioni professionali effettuate) per contro prodotta dagli attuali ricorrenti.

Non v’è dubbio che il Tribunale ha compiuto la verifica che gli era stata affidata.

La rilevazione che il rigetto dell’opposizione all’esclusione dallo stato passivo “è stato deciso sulla scorta dell’eccezione di difetto di data certa della documentazione prodotta” (cfr. sopra, nel n. 6, secondo capoverso) di necessità suppone, infatti, il rilievo che tale documentazione sia stata fatta oggetto di preventivo esame.

9.- In conclusione, il motivo deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, secondo la previsione del comma 1 bis del medesimo articolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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