Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24629 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5543-2018 proposto da:

D.B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4024/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/ 10/ 2020 dal Consigliere Relatore Dott.

RAGONESI VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 9564/16, sez. 6, rigettava il ricorso proposto da D.B.E. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per rendita catastale.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4024/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

L’Amministrazione non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ritenuto sussistente il difetto di motivazione dell’atto controverso in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. In particolare si duole che l’atto impugnato non avrebbe fornito motivazione alcuna sulle censure relativamente alla mancanza di individuazione degli elementi in base al quale determinare il valore medio di mercato della microzona, la mancanza di elementi per determinare il valore medio catastale, la mancanza individuazione all’interno della microzona di sottogruppi omogenei; la mancata comparazione tra il valore medio di mercato e quello catastale della microzona centro con quelli delle altre microzone; la mancata valutazione della flessione dei valori di mercato degli immobili intercorso tra il momento della introduzione a livello normativo (2005) e quello dell’inizio del procedimento (2014) del procedimento di revisione etc.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sul motivo con cui si deduceva l’inattualità dei valori indicati nell’avviso di accertamento in particolare per ciò che concerne il valore medio di mercato.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sul motivo con cui si deduceva che la revisione del classamento era basata su un valore medio catastale non più vigente in ragione anche delle svariate modifiche a livello normativo intervenute medio tempore.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi ed in parte sovrapponibili, risultano manifestamente fondati.

La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; Cass. 27180/2019).

Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento.

Quanto ai presupposti di fatto, l’amministrazione comunale è tenuta anzitutto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione – anche secondo la Corte Costituzionale, che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Corte Cost. 249/17).

E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, questa Corte ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. n. 9770/2019).

In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che – come nella specie – faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 23051/2019).

In particolare nel determinare il classamento tenendo conto di fabbricati similari, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.(Cass. 25037/17).

A fronte dei predetti principi sanciti da questa Corte ed agli specifici e dettagliati motivi proposti con l’appello dianzi sinteticamente riportati, la sentenza impugnata si è limitata nel motivare in modo del tutto sintetico facendo generico riferimento al contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento senza in alcun modo valutare se si trattasse di una motivazione di carattere puramente formale ed apodittica o fornisse invece elementi concreti in riferimento sia ai presupposti per una rivalutazione della microzona indicando quali erano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che giustificavano la riqualificazione dell’area, a tal fine risultando inidonei i richiami a generiche espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta.

In secondo luogo, la sentenza impugnata riguardo al nuovo specifico classamento dell’immobile si limita a riportare che l’avviso di accertamento aveva effettuato il raffronto con immobili similari senza indicare se erano state fornite adeguate argomentazioni in proposito o se l’accertamento aveva utilizzato unicamente formule di stile.

I motivi vanno pertanto accolti. Resta assorbito il terzo motivo.

Sussistendo i presupposti per una pronuncia nel merito, va accolto il ricorso introduttivo del giudizio.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio. Stante i contrastanti orientamenti della giurisprudenza durante la fase di merito, si compensano le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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