Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24629 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 02/12/2016), n.24629
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28476/2013 proposto da:
D.G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PAOLO MERCURI n. 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA
GEMELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI TIZIO
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
LOCAFIT LOCAZIONE MACCHINARI INDUSTRIALI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3410/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
La Locafit s.p.a., chiese e ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti dell’utilizzatrice inadempiente (e dei suoi garanti) di un impianto concessole in leasing.
D.G.A., in veste di fideiussore co-ingiunto, propose opposizione, lamentando la mancata applicazione alla vicenda negoziale (da qualificarsi leasing traslativo) dell’art. 1526 c.c. e la conseguente illegittimità della clausola contrattuale volta a disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, che aveva, nella specie, versato un importo pari al prezzo del bene – onde il diritto della locatrice finanziaria a pretendere null’altro che un equo compenso, dal quale detrarre il ricavato della vendita del macchinario.
Il giudice di primo grado respinse l’opposizione.
La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dall’opponente in prime cure, la rigettò, ritenendo che la pacifica, mancata restituzione del bene concesso in leasing (pur essendosi la Locafit prontamente attivata per ottenerla) e la richiesta di pagamento, da parte della concedente, dei soli canoni scaduti, rendesse del tutto ultronea l’indagine circa l’applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 1526 c.c..
Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina D.G.A. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Tutte le censure – che ripropongono dinanzi a questa Corte di legittimità le medesime doglianze già rappresentate in sede di appello – si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dalla Corte territoriale nella parte in cui, conformemente alla decisione di primo grado, ha ritenuto che la mancata restituzione del bene, e la limitazione della richiesta della concedente ai soli canoni scaduti, risultasse ostativa tout court all’esame di ogni questione in tema di applicazione dell’art. 1526 c.c., ritenendo altrettanto correttamente il fideiussore obbligato ex se a seguito dell’omessa riconsegna del bene concesso in locazione finanziaria (benchè condotta a lui non direttamente riconducibile in punto di fatto).
La motivazione, che appare del tutto scevra da vizi logico-giuridici, è interamente condivisa da questa Corte.
Il ricorso è pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016