Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24628 del 31/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24628 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA i)LiTee,0-06 JQL
sul ricorso 22868-2011 proposto da:
UNIQA PROTEZIONE SPA 00226710309 (già FRIULI VENEZIA
GIULIA ASSICURAZIONI LA CARNICA SPA) in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 80 – int. 27, presso lo studio dell’avvocato
RINAURO FRANCESCA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MONTINARI ADRIANO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

LANDUCCI FRANCESCO,
ALLEANZA TORO SPA 10050560019 – già Toro Assicurazioni SpA,
GIORGETTI LUCA GRGLCU78E15G628R;
– intimati –

Data pubblicazione: 31/10/2013

avverso la sentenza n. 100/2011 del TRIBUNALE di VIAREGGIO,
depositata il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.
?
La Corte, rilevato che non vi è prova della notifica del ricorso a
Francesco Landucci e a Luca Giorgetti, invita la ricorrente Uniqa
Protezione s.p.a. (già Friuli Venezia Giulia Assicurazioni La Carnica
s.p.a.), a produrre le ricevute di ritorno delle già effettuate notifiche a
mezzo posta ovvero a integrare il contraddittorio nel termine di giorni
sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre
2013.

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesca Rinauro che si riporta agli

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