Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24628 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. II, 22/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PARENTI Luigi,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Viale delle

Milizie, n. 114;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentata e difesa, in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dagli Avv. MARTIGNETTI Maria e

Guglielmo Martignetti, elettivamente domiciliata nel loro studio in

Roma, Viale delle Milizie, n. 138;

– controricorrente –

e contro

S.L. e T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 249 del 20

gennaio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Anna Maria Sgarbi, per delega dell’Avv. Luigi Parenti,

e Guglielmo Martignetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità

o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con sentenza non definitiva del 21 luglio 1999, il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da T.M. nei confronti della madre S.L. e della sorella T.G. per la condanna di costoro alla cessazione dell’illegittimo godimento esclusivo di beni immobili loro devoluti con testamento del defunto padre T.E. e per le ulteriori statuizioni volte alla resa del conto, alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti e al risarcimento dei danni;

che con sentenza definitiva del 9 maggio 2003, il Tribunale di Roma respinse le ulteriori domande dell’attore contro i medesimi convenuti e nei confronti di T.A. per la declaratoria della lesione dei diritti ereditari di esso legittimario in dipendenza delle disposizioni contenute nel testamento apparentemente redatto dal padre E. nonchè per la declaratoria della nullità del medesimo testamento;

che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 gennaio 2009, ha respinto le impugnazioni proposte da T.M. contro l’una e l’altra pronuncia;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello T. M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 febbraio 2010, sulla base di tre motivi;

che T.G. ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: erronea valutazione della situazione di diritto;

che il secondo mezzo censura omessa motivazione in ordine ai motivi di appello proposti;

che con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine alla domanda di falsità del testamento e di indegnità a succedere;

che i motivi – là dove prospettano violazione e falsa applicazione di legge – sono privi del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2003, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che i medesimi motivi, nella parte in cui denunciano il vizio di motivazione, sono stati redatti senza l’osservanza dell’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., del quesito di sintesi;

che invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è omessa, insufficiente o contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass. , Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189;

Cass., Sez. I, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che nella specie detto quesito di sintesi è del tutto assente;

che non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass., Sez. 1^, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3^, 24 marzo 2010, n. 7119);

che pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la mancata osservanza dell’art. 366 bis cod. proc. civ., essendo la detta mancanza, per la sua evidenza decisoria, assorbente di altri profili di inammissibilità prospettati dalla difesa della parte controricorrente;

che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida, in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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