Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24628 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17322/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.A.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GERBI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 80/6/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l’appello di A.A.A.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso l’avviso di accertamento e liquidazione per l’imposta di registro, per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come, non essendo prevista nello strumento urbanistico, all’atto della costruzione, la destinazione dell’area a villa, l’edificio non avrebbe potuto essere considerato di lusso.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia assume la violazione della nota 2 bis art. 1 della tariffa parte 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che l’assunto della CTR circa l’efficacia temporale del D.M. 2 agosto 1969, art. 1, non troverebbe riscontri normativi ed avrebbe dovuto essere disattesa, ponendosi in contrasto con l’unanime indirizzo giurisprudenziale;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, in materia d’imposta di registro, i principi di ragionevolezza ed equità contributiva impongono che, al fine di stabilire la spettanza delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, rilevi che l’abitazione sia considerata “non di lusso” al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione (Sez. 6-5, n. 12853 del 21/06/2016; Sez. 5, n. 21791 del 05/12/2012);
che la CTR non si è adeguata ai predetti principi; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017