Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24628 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 20/03/2018, dep. 05/10/2018), n.24628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11197/2017 proposto da:

P.M.F., B.L., B.A., B.U. in

proprio e quale legale rappresentante della POZZUOLI MARITTIMA SAS

DI B.U. E S.V. & C., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA DE NUNZIO;

– ricorrenti –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO PAOLO MANSI, GIORGIO BUONO;

– controricorrente –

contro

B.S., EREDI DI S.V.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI emessa in udienza

l’11/11/2016, nell’ambito del procedimento R.G. 3319/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La s.a.s. “Pozzuoli Marittima di B.U. e di D.S.V.”, P.M., B.L., B.A. e B.U. ricorrono per cassazione nei confronti di B.V., di B.S. e degli eredi di D.S.V.. Per presentare due motivi avverso l'”ordinanza (avente sostanzialmente natura di “sentenza”) dell’11/11/2016 emessa, all’udienza collegiale dell’11/11/2016, dalla Corte di Appello di Napoli… nel procedimento civile R.G. 3319/16″, in relazione alla parte “riferita alla dichiarazione di contumacia degli eredi di D.S.V.”.

2.- In via preliminare, i ricorrenti affermano che l’ordinanza in questione “contiene una statuizione di natura decisoria su questione pregiudiziale del processo di secondo grado (ritenuta regolarità notifica atto di appello – litisconsorzio necessario violazione del principio della integrità del contraddittorio previsto, tra più parti in causa inscindibile, in fase di impugnativa – rigetto implicito eccezione appellati)”. Ritengono, di conseguenza, che non possa essere revocata in dubbio l’ammissibilità del ricorso ex art. 360 c.p.c., nei confronti dell’indicata ordinanza.

3.- Il primo motivo è intestato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Il secondo motivo è intestato “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”.

Nella sostanza, i motivi proposti muovono dalla rilevazione che D.S.V., parte contumace nel giudizio di primo grado, è “deceduto prima della chiusura della discussione avanti al Collegio (udienza 15/12/2015)”. E vengono a contestare la decisione della Corte di Appello che – in funzione della dichiarazione di contumacia nel giudizio di appello degli eredi di D.S.V. – si è accontentata di una notifica effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi, presso l’ultimo domicilio del defunto.

Posta questa situazione di fatto, la Corte di Appello non avrebbe potuto “applicare quanto l’art. 303 c.p.c., comma 2, dispone per una ipotesi diversa”; nè tanto meno avrebbe potuto ritenere la regolarità di una simile notifica senza spendere alcuna motivazione, vista pure l’eccezione che gli stessi attuali ricorrenti avevano specificamente formulato in proposito.

4.- Al ricorso resiste B.V. con controricorso che ne rileva l’inammissibilità, prima dell’infondatezza.

Più in particolare, il controricorso eccepisce l’inammissibilità del ricorso per “mancanza di procura speciali alle liti”; “in quanto proposto avverso una assunta “dichiarazione di contumacia” contenuta nel “verbale di udienza” dell’11.11.2016″; per “carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti signori P.M.F., B.U., B.L. e B.A., nonchè della “Pozzuoli Marittima s.a.s.”, a proporre ricorso per cassazione avverso la “dichiarazione di contumacia” degli eredi D.S.”.

5.- I ricorrenti hanno anche depositato una “memoria ex art. 378 c.p.c., avverso controricorso dell’1/06/17”.

6.- Il ricorso è inammissibile.

Per dare conto di quella che appare la ragione più liquida in proposito (cfr. da ultimo su questo profilo Cass., 11 maggio 2018, n. 11458), è opportuno muovere dal secondo profilo di inammissibilità, che è stato sollevato nel controricorso.

7.- Sostiene dunque il controricorso che l’inammissibilità dell’impugnazione “risulta evidente ove si consideri che la “dichiarazione di contumacia” risulta essere stata disposta dalla Corte di Appello di Napoli, non col “verbale di udienza”” (dell’11 novembre 2016) “impugnato in questa sede, bensì solo con la successiva ordinanza del 5.12.2016, non oggetto del presente gravame”.

A. tale rilievo i ricorrenti hanno replicato che “dalla documentazione allegata risulta, senza ombra di dubbio, l’ordinanza impugnata emessa all’udienza collegiale”.

8.- Ora, è sicuramente vero che l’ordinanza di udienza dell’11 novembre dichiara la contumacia degli eredi D.S., la stessa esaurendosi anzi proprio nella formulazione di questa pronuncia (“la Corte dichiara la contumacia… eredi D.S.V.”).

Non meno vero è, tuttavia, che pure l’ordinanza resa fuori udienza il 5 dicembre è inequivoca nel rilevare la contumacia dei detti eredi: sia nell’argomentarla in punto di motivazione, sia nel dichiararla in sede di dispositivo (“dichiara la contumacia… delle eredi di D.S.V.”).

Di conseguenza, l’affermazione effettuata in proposito dai ricorrenti (“questa difesa ritiene che non possano prendersi in considerazione alcune affermazioni fatte dalla Corte in altra successiva ordinanza, emessa su diversa questione pregiudiziale per la quale si era riservata”) comunque si manifesta – al di là dell’ambiguità che parrebbe avvolgerla del tutto non corretta.

Non può mettersi in dubbio, d’altra parte, che il ricorso impugni unicamente l’ordinanza dell’11 novembre e non anche quella successiva del 5 dicembre (anche al di là dei contenuti dell’affermazione appena riportata: il ricorso non indica nemmeno gli estremi identificativi della seconda ordinanza).

9.- Posta questa somma di dati, ritiene il Collegio – anche in ragione della disciplina contenuta nell’art. 279 c.p.c., comma 4 – che un’ipoteca cassazione del provvedimento assunto dalla Corte di Napoli in data 11 novembre non potrebbe comunque possedere nessuna efficacia, ovvero riflesso, sulla successiva ordinanza del 5 dicembre, che non è stata fatta oggetto di impugnazione dal ricorso di cui si discute nella presente sede.

E pure è da rilevare, ancora, come non risultino intervenuti, nel periodo tra l’11 novembre e il 5 dicembre 2016, accadimenti relativi al procedimento R.G. 3319/2016 avanti alla Corte di Appello di Napoli, sì che la prima dichiarazione di contumacia non può, in ogni caso, avere prodotto nessun tipo di pregiudizio in concreto (per questo profilo v. Cass., 17 novembre 2015, n. 23519).

Neppure da quest’angolo visuale, di conseguenza, può ritenersi che sussista un interesse all’impugnazione del provvedimento dell’11 novembre 2016.

10.- Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 6.100,00 (di cui Euro 100 per esborsi).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in ragione dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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