Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24628 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 02/12/2016), n.24628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27999/2013 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.

Ernesto Esposito, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato INNOCENZO MILITERNI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA FARMAFACTORING SPA, (già FARMAFACTORIG SPA), in persona del

Dirigente, Vice President Operations responsabile del Dipartimento

Operations, Avv. Roberto Castiglioni, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ORVIETO N. 24 SCALA C INT. 6, presso lo studio

dell’avvocato ZAMPAGLIONE ASSUNTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONICA FAZIO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3241/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato INNOCENZO MILITERNI;

udito l’Avvocato PATRIZIA BISOGNO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – emesso dal Tribunale di Milano in favore della Farmafactoring s.p.a. per la somma di oltre 3 milioni di Euro – promosso dalla Asl Napoli (OMISSIS) dinanzi al medesimo Tribunale, il giudice adito revocò l’ingiunzione di pagamento, ritenendola emessa da organo giudiziario incompetente per territorio.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dalla società opposta, la accolse quanto alla (errata) dichiarazione di incompetenza territoriale (ff. 5-6 della sentenza impugnata), ritenendo poi, nel merito, che la circostanza (non contestata dall’appellata contumace) dell’avvenuto adempimento, nelle more del giudizio, di gran parte dell’obbligazione (con un debito residuo, in capo alla Asl, di circa 295 mila Euro) costituisse riconoscimento implicito quanto inequivoco del fondamento della pretesa creditoria con conseguente condanna della debitrice al pagamento di tale minor somma in favore della Farmafactoring.

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina la Asl ha proposto ricorso sulla base di 5 motivi di censura.

Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo, secondo e terzo motivo, si lamenta, sotto plurimi profili, l’erroneità della decisione impugnata sotto il profilo della ritenuta competenza del Tribunale di Milano.

Le censure sono del tutto prive di pregio, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento del materiale probatorio rilevante in parte qua del tutto scevro da vizi logico-giuridici (che questa Corte interamente condivide), uniformato la propria decisione (attesa, inoltre, la natura privatistica delle Asl) al costante insegnamento di questa Corte in subiecta materia (ex aliis, Cass. ss.uu. 22639, ord.; Cass. 16096/2006; Cass. 24903/2005).

Il quarto e quinto motivo, che lamentano pretesi vizi negoziali ed asseriti errori di diritto nel computo degli interessi, sono palesemente inammissibili, attesane la altrettanto palese novità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 12.200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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