Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24627 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23626/2010 proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BAFILE 5, presso lo studio dell’avvocato FIORMONTE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE STASIO Giovanni giusta

procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), quale società incorporante

della Compagnia Assicuratrice UNIPOL Spa, già Aurora Spa, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato TASSONI

Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TALINI MARCO giusta procura nella seconda pagina del ricorso;

– controricorrente –

R.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 692/2010 del TRIBUNALE di LIVORNO del

15/06/2010, depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – B.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 692 del Tribunale di Livorno, pubbl. il 16.6.10, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da lui dispiegato avverso la sentenza del giudice di pace di Livorno n. 1749/08, resa nei confronti suoi e di R.F.M. e della Aurora assicurazioni spa. La UGF Assicurazioni spa, quale avente causa della Aurora spa, resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La gravata sentenza fonda la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse sul fatto che il B. aveva visto rigettare la domanda di risarcimento danni nei suoi confronti avanzata dal R., non rilevando che tanto dipendesse dall’avvenuto pagamento, da parte dell’assicuratrice RcA, di quanto riconosciuto dovuto. Dal canto suo, il B. dispiega due motivi a sostegno del suo ricorso: con un primo, di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ., egli lamenta che il suo interesse ad impugnare comunque sussisteva, in ragione della presupposta pronuncia di sua corresponsabilità nella causazione dell’evento dannoso; con un secondo, invocando la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, per la non necessità di nuovi accertamenti di fatto.

4. – E’ ben vero che l’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (tra le più recenti, v. Cass. 25 giugno 2010, n. 15353).

5. – Tuttavia, nel caso di specie è evidente che la sentenza di primo grado contiene due pronunce, pur avendone esplicitato soltanto una: una prima, di accertamento della concorrente responsabilità del convenuto B.; ed una seconda, relativa alla domanda di condanna al risarcimento del danno, rigettata soltanto per il fatto, successivo a quello generatore della responsabilità, dell’intervenuto pagamento integrale di quanto riconosciuto dovuto, ad opera dell’assicuratrice RcA. 6. – Pertanto, la soccombenza parziale del convenuto originario lo abilitava pienamente all’appello per far valere le sue ragioni tese ad escludere qualunque sua propria responsabilità e quindi il rigetto dell’avversa domanda anche in ordine all’an debeatur: donde la non correttezza della pronuncia del giudice del gravame, che ha negato un interesse all’impugnazione.

7. – Una volta ciò riconosciuto, non può però procedersi alla decisione del merito, occorrendo la piena rivalutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, secondo le doglianze dell’odierno ricorrente: le quali non sono state esaminate dal giudice dell’appello per la – malamente ritenuta inammissibilità di quest’ultimo.

8. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso con rinvio al medesimo Tribunale di Livorno, ma in diversa composizione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, il ricorrente e la controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, pur non essendo i loro difensori comparsi in camera di consiglio per essere ascoltati.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla controricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. In particolare, non ha pregio il rilievo della carenza di soccombenza in capo al B. per non avere questi dispiegato domanda: configurandosi la soccombenza non già solo allorquando sia rigettata una domanda dispiegata da chi pretende di impugnare la pronuncia, ma anche quando sia accolta una domanda dispiegata contro l’impugnante. Pertanto, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e art. 385 cod. proc. civ., in definitiva conferma delle considerazioni della suddetta relazione, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza gravata, il processo va rimesso al Tribunale di Livorno, ma in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la qui gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Livorno, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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