Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24627 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17316/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 52/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del MOLISE, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva accolto l’appello di M.R. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della contribuente contro gli avvisi di accertamento riguardanti IRPEF e IVA, per l’anno 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato come il P.V.C. redatto in sede di verifica fosse stato notificato alla contribuente, ma poi ella non sarebbe stata posta nelle condizioni di comprendere appieno gli addebiti mossi, mancando l’iter logico giuridico in grado di giustificare le conclusioni raggiunte.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che col primo, si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata sarebbe nulla per l’insussistenza di una correlazione tra motivazione e dispositivo, tanto più che la CTR avrebbe disconosciuto la natura fidefacente del PVC, senza argomentare alcunchè in proposito;
che, col secondo, si assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè sarebbe legittima la motivazione di un atto di accertamento basato sulle conclusioni del PVC, senza necessità che il detto verbale debba essere allegato all’atto, in quanto già comunicato alla parte; in ogni caso, la percentuale di ricarico sarebbe stata determinata in contraddittorio con la M., che l’avrebbe sottoscritto;
che, col terzo, la ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 35 e 53: gli accertatori non sarebbero stati obbligati a prendere in considerazione il magazzino, non essendo lo stesso mai stato dichiarato e, comunque, anche a voler inventariare le merci ivi depositate, se ne sarebbe dovuta presumere la cessione, con effetti neutrali ai fini della determinazione del reddito;
che l’intimata non si è costituita;
che il primo motivo non è fondato;
che, infatti, la CTR ha enunciato le ragioni per le quali ha ritenuto che la contribuente non fosse stata posta in grado di comprendere gli addebiti, sicchè la motivazione non può ritenersi incongrua o apparente;
che il secondo motivo è fondato, posto che l’avviso di accertamento – che ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur – deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non è tenuta ad includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, nè di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Sez. 5, n. 407 del 14/01/2015; Sez. 5, n. 26527 del 17/12/2014); che il terzo motivo resta assorbito;
che, pertanto, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Molise, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017