Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24627 del 04/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24627
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12858-2019 proposto da:
SOCIETA’ AZZURRA SAS di P.G., in persona del legale
rappresentante pro tempore P.G. in proprio quale socio,
S.V., in proprio quale socia, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20, presso lo studio dell’avvocato
DECIO NICOLA MATTEI, rappresentati e difesi dall’avvocato ERMANNO
BOCCHINI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8834/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad Irpef, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2005; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate (oltre che quello incidentale della parte contribuente) ritenendo in particolare che: ai fini dell’accertamento induttivo è irrilevante la formale regolarità della contabilità; significative della sovrafatturazione sono il rinvenimento di più fatture da più soggetti in relazione ai medesimi lavori; il processo verbale di constatazione indica l’identità dei soggetti che hanno dichiarato che gli acquisti in nero erano imputati a finanziamenti infruttiferi dei soci cosicchè va presunta la veridicità sostanziale delle relative dichiarazioni;
la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, nonchè dell’art. 2729 c.c. per avere la CTR fatto ricorso all’accertamento induttivo al di fuori dei casi previsti dalla legge, senza congruità logica e senza addossare sull’Agenzia l’onere della prova come avrebbe dovuto fare trattandosi di contabilità tenuta regolarmente;
considerato che, secondo questa Corte:
sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi che di accertamento ai fini IVA, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento dei contribuente (Cass. n. 4312 del 2015; Cass. n. 26036 del 2015; Cass. n. 8143 del 2019). In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette (Cass. n. 7871 del 2012; Cass. n. 4312 del 2015; Cass. n. 14932 del 2018; Cass. n. 8143 del 2019);
in tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell’accertamento (Cass. n. 32129 del 2018);
in tema di accertamento, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purchè preciso e grave, quale l’abnormità della percentuale di ricarico (Cass. n. 27552 del 2018);
considerato che la CTR si è attenuta ai suddetti principi laddove non si è limitata ad affermare che ai fini dell’accertamento induttivo è irrilevante la formale regolarità della contabilità ma ha altresì spiegato che circostanze significative della sovrafatturazione sono il rinvenimento di più fatture da più soggetti in relazione ai medesimi lavori – che costituisce grave e preciso indizio dell’antieconomicità del comportamento del contribuente – e che il processo verbale di constatazione indica l’identità dei soggetti che hanno dichiarato che gli acquisti in nero erano imputati a finanziamenti infruttiferi dei soci cosicchè va presunta la veridicità sostanziale delle relative dichiarazioni, in tal modo dando adeguatamente e ragionevolmente conto della sussistenza di elementi presuntivi che dimostrano che la contabilità può considerarsi nel suo complesso intrinsecamente e sostanzialmente inattendibile;
ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020