Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24626 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23530/2010 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

ARMANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCIO Biagio giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI 110, presso lo studio dell’avvocato CATALISANO Settimio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LA GATTA

RAFFAELE giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ SPA, SARA ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 345/2010 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

09/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – P.C. ricorre per la cassazione della sentenza n. 345 del Tribunale di Nola, pubbl. il 9.2.10, con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello da lei dispiegato avverso la sentenza del giudice di pace di Pomigliano d’Arco n. 858/04, resa nei confronti suoi e di C.C., Allianz spa e SARA ass.ni spa. Il C. resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La gravata sentenza fonda la declaratoria di inammissibilità per tardività sulla ritenuta attivazione del termine breve per impugnare a seguito della notifica di una copia della sentenza, che la ricorrente deduce inesistente per l’informità della copia stessa.

Al riguardo, la P. deduce tre motivi di ricorso: un primo, di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice del gravame considerato la difesa di essa ricorrente, in sede di appello, consistente nella dedotta inesistenza della notificazione di una sentenza di primo grado in copia informe; un secondo, di violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18 (e dell’art. 2714 cod. civ., artt. 743 e 744 cod. proc. civ.), per la scorretta svalutazione del ruolo del cancelliere nel rilascio delle copie autentiche; un terzo, evidenziando un indirizzo non univoco della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità dell’attestazione di conformità all’originale da parte del cancelliere, tanto da sottolineare l’opportunità di una rimessione della questione alle sezioni unite.

4. – In violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente nemmeno deduce e riproduce in quest’ultimo quando – e cioè in quale atto anteriore alla precisazione delle conclusioni, non rilevando (per scolastica nozione) gli argomenti sviluppati per la prima volta in comparsa conclusionale o in memoria di replica e con quale tenore testuale ella abbia sottoposto la questione dell’inesistenza della notifica della copia informe della gravata sentenza al secondo giudice, questione sulla quale lamenta perfino l’omessa pronuncia (primo motivo). Invero, il giudice del gravame si riferisce sic et simpliciter alla notificazione della sentenza di primo grado presso il procuratore costituito e la medesima ricorrente, discorrendo dell’appello (pag. 3 del ricorso), lo descrive come incentrato evidentemente soltanto sulla doglianza di erronea valutazione delle risultanze istruttorie.

5. – Ne deriva l’impossibilità di esaminare come correttamente formulata nei gradi precedenti la questione posta a base del presente ricorso per cassazione, cui si riferiscono i tre motivi qui dispiegati: e tanto esime dal rilevare che comunque, in difetto di valida e tempestiva dichiarazione di non conformità della copia in concreto notificata al suo originale, comunque anche la prima avrebbe idoneamente dato corso al termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ. (Cass., ord. 19 agosto 2004, n. 16317).

6. – Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ed il controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, sebbene i loro difensori non siano comparsi per essere ascoltati in Camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare sostanzialmente proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, atteso che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima. A prescindere invero dalle considerazioni in punto di autosufficienza del ricorso, carattere assorbente va dato al rilievo di cui alla parte finale del punto 5 di quella: sicchè va ribadito che, in difetto di valida e tempestiva dichiarazione di non conformità della copia in concreto notificata al suo originale, comunque anche la prima avrebbe idoneamente dato corso al termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 326 cod. proc. civ. (Cass., ord. 19 agosto 2004, n. 16317): e, nel caso di specie, la doglianza della P. è di carattere formale, appuntandosi sulla pretesa inesistenza della notificazione della sentenza in copia non autentica, piuttosto che sulla specifica questione della non conformità del documento ricevuto al suo originale. Nè si ravvisano gli estremi per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., a giudizio del Collegio il ricorso va rigettato nel merito; e le spese, in favore del solo intimato che ha depositato controricorso e con la chiesta attribuzione solidale ai suoi difensori che la hanno richiesta, conseguono alla soccombenza della ricorrente; mentre non vi è luogo a provvedere nei rapporti tra questa e gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna P.C. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di C. C., liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e con attribuzione agli avv. Raffaele La Gatta e Settimio Catalisano, tra loro in solido.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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