Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24626 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 02/12/2016), n.24626
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10906/2013 proposto da:
B.R.T., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COMANO 95, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO CESARI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI SUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A., soggetta alla direzione ed al
coordinamento di Assicurazioni Generali SPA, congiuntamente
rappresentata dall’amministratore delegato Sig. N.G. e dal
direttore generale e legale rappresentante Sig. M.M.,
nella qualità di procuratrice delle società mandanti del Gruppo
Generali, tra cui INA ASSITALIA SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO
FEDELI, che la rappresenta e difende giusta procura notarile;
– controricorrente –
e contro
M.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1887/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato GIANMARCO CESARI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
I FATTI
L’odierno ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Roma M.E. e l’Assitalia s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente che, il (OMISSIS), lo aveva visto coinvolto allorchè, alla guida di un ciclomotore, con a bordo il passeggero B.A.M., era stato tamponato da un veicolo che si dava alla fuga, venendo peraltro identificato da testimoni presenti al fatto nella Lancia Y di proprietà del convenuto, che ne aveva denunciato il furto in data (OMISSIS).
Il giudice di primo grado respinse la domanda.
La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò, ritenendo, in conformità con il primo giudice, totalmente incerta l’identificazione del veicolo investitore, altrettanto incerte le modalità di verificazione del sinistro, del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dal trasportato e dal teste Balestrieri.
Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina B.R.T. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.
Resiste con controricorso illustrato da memoria la compagnia assicuratrice intimata.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Tutte le censure mosse alla sentenza oggi impugnata – che possono essere congiuntamente esaminate, attesane la intrinseca connessione logica – riproducono, nella loro più intima sostanza, doglianze già rappresentate in sede di appello (i.e. la contestazione sulla ritenuta incertezza circa l’identificazione del veicolo e sulla affermata inattendibilità delle persone escusse in sede testimoniale e la contestazione della mancata considerazione della documentazione prodotta), e attengono tout court al merito della lite, sostanziandosi in una critica in punto di fatto al convincimento motivatamente espresso dalla Corte territoriale con argomentazioni tanto esaustive quanto scevre da vizi logico-giuridici, che questa Corte interamente condivide.
Risulta ius receptum presso questa Corte regolatrice che tutti gli aspetti di merito di una vicenda processuale sono istituzionalmente sottratti alla conoscenza del giudice di legittimità.
L’inammissibilità del terzo motivo, che censura la decisione d’appello con riguardo ad un preteso malgoverno delle spese di lite, è conseguenza naturale della corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del giudice di merito.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3800, di cui Euro 200 per spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016