Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24626 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso 13556-2014 proposto da:

S.A., in proprio e nella qualità di genitore

esercente la patria potestà sul minore R.G.,

RO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B. VICO 40, presso

lo studio dell’avvocato ORONZO PANEBIANCO, rappresentati e difesi

dagli avvocati SALVATORE BONADIES, FAUSTO DONNO;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3497/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/10/2013 R.G.N. 1825/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA BOLLANI per delega Avvocato FAUSTO DONNO;

udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI per delega Avvocato LUCIANA ROMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito del decesso di R.M., avvenuto a causa di un’esplosione dovuta ad un’incauta operazione di smontaggio dell’impianto di GPL di un’auto di provenienza furtiva all’interno dell’officina di cui il medesimo era titolare, i suoi eredi chiesero ed ottennero dal giudice del lavoro del Tribunale di Trani la condanna dell’Inail al pagamento in loro favore della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario ai sensi del T.U. n. 1124 del 1965, art. 85.

A seguito di impugnazione dell’Inail la Corte d’appello di Bari (sentenza del 23.10.2013) ha accolto il gravame ed ha riformato la decisione del primo giudice dopo aver rilevato che dagli atti del procedimento penale era emerso che l’acquisita disponibilità dell’autovettura rubata e la finalità dell’intervento di manomissione della stessa rendevano sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte del R., presente all’operazione quale titolare dell’officina in cui fu eseguita l’incauta manipolazione dell’impianto di GPL, della provenienza delittuosa dell’autovettura, per cui la natura illecita dell’operazione compiuta faceva venir meno il nesso eziologico tra l’occasione di lavoro e l’infortunio mortale.

Per la cassazione della sentenza ricorrono S.A., R.G. e Ro.Gi., quali eredi di R.M., con due motivi, cui si oppone l’Inail con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 652 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti lamentano la mancata applicazione, da parte della Corte di merito, del principio dell’efficacia preclusiva, in sede civile, del giudicato penale dell’assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non l’ha commesso con riferimento all’intervenuta sentenza del giudice penale della Sezione distaccata di Andria del Tribunale di Trani. Quest’ultimo aveva assolto gli imputati C. e D.P., chiamati a rispondere in concorso con R.M. di identiche condotte delittuose (tra le quali quella di ricettazione dell’auto rubata sulla quale stava lavorando il R. prima che l’impianto di GPL esplodesse, causandone la morte), per cui gli effetti della sentenza di assoluzione (era stato accertato che non era stato commesso alcun reato di ricettazione) avrebbero dovuto essere estesi, secondo le ricorrenti, al coimputato R., con la conseguenza che non avrebbero potuto essere negate le indennità previste dalla legge in favore degli eredi legittimi del lavoratore deceduto nello svolgimento della propria attività lavorativa.

2. Il motivo è infondato.

Invero, premesso che la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli art. 651,653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti, se ne deve escludere l’operatività laddove tra il giudizio penale e quello civile non vi sia coincidenza soggettiva.

3. Infatti, il giudicato richiamato dalle ricorrenti riguarda la posizione dei due coimputati D.P.N. e C.C., sopravvissuti all’esplosione che registrò il decesso del R. e di M.V., per cui, stante l’autonoma ricostruzione dei fatti da parte della Corte d’appello di Bari ai fini dell’accertamento della responsabilità del R. e considerata la mancata produzione della citata sentenza penale assolutoria da parte delle ricorrenti interessate, non è dato sapere quale fu la reale connessione tra la posizione dei due soggetti assolti e quella degli altri due deceduti, cioè R. e M., al fine di poter stabilire se l’esito dell’accertamento operato nei confronti dei primi due poteva avere riflessi sulla sussistenza o meno di una responsabilità del dante causa delle odierne ricorrenti.

4. In effetti, la Corte territoriale ha tratto il proprio autonomo convincimento circa la consapevolezza da parte del R. della provenienza delittuosa della vettura, oggetto della maldestra operazione di manipolazione dell’impianto di GPL, proprio dagli atti del procedimento penale.

A tal riguardo la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, ha accertato che l’esplosione si verificò mentre il R., coadiuvato dal proprio dipendente C.C. ed assistito da M.V. e D.P.N. (questo ultimi due con precedenti penali specifici) a lui non legati da rapporti lavorativi o societari, stava smontando un’autovettura rubata a Di.Pi.Do. (l’autovettura era dotata di impianto di GPL funzionante e a norma, non bisognevole, quindi, di riparazioni di sorta) con il verosimile intento di alterare il mezzo, tanto che al momento dell’incidente era in atto lo svitamento della multivalvola del serbatoio, dopo che lo stesso era stato asportato dal suo alloggiamento. Quindi, secondo la Corte d’appello, l’acquisita disponibilità dell’autovettura Fiat Tipo, rubata in modi che non si palesavano affatto lineari e trasparenti (neanche era stato accertato chi l’avesse portata nell’officina del R.), nonchè la finalità dell’intervento di rettifica, rendevano sufficientemente dimostrata la consapevolezza, da parte del R., della provenienza delittuosa della stessa, per cui l’infortunio si era verificato mentre la stessa vittima stava compiendo un’attività illecita penalmente perseguibile, la qual cosa faceva venir meno il nesso eziologico tra il rischio assicurato e la natura dell’attività compiuta ai fini del riconoscimento del preteso diritto all’indennizzo.

5. Col secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in combinato disposto con gli artt. 132 e 156 c.p.c., si deducono i seguenti vizi: – Travisamento della prova e dei fatti decisivi; omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatti decisivi; nullità della sentenza impugnata.

In particolare si addebita alla Corte territoriale di essersi avvalsa di elementi delle indagini preliminari dell’azione penale non confutati all’esito del dibattimento, per supportare il proprio convincimento sulla finalità illecita di “taroccamento” dell’autovettura.

6. Il motivo è inammissibile.

Infatti, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi, nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Ma è evidente che nella specie la valutazione della natura illecita dell’attività compiuta dal R. in occasione dell’infortunio mortale occorsogli non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento, così come riassunti nella disamina del primo motivo.

7. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle ricorrenti e vanno liquidate come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti per la condanna delle medesime al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese nella misura di Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA