Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24625 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24625
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17235-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore
– Responsabile del Contenzioso esattoriale Regione Campania,
elettivamente domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARIA TERESA CAPRIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis
– resistente –
contro
L.V.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11971/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 29/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che Equitalia Sud propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di L.V. avverso l’avviso di intimazione per l’imposta di registro, per l’anno 1997;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come la prova della notifica alla contribuente della cartella prodromica all’intimazione non potesse essere acquisita in appello, in mancanza di caso fortuito o forza maggiore impeditivi di tale produzione in primo grado.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale Equitalia Sud assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omissione di un fatto storico costituente oggetto di discussione fra le parti ed avente carattere di decisività, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;
che le intimate non hanno resistito;
che il motivo è fondato;
che, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1,comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2 citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Sez. 6-5, n. 22776 del 06/11/2015; Sez. 5, n. 7714 del 27/03/2013);
che la CTR non si è adeguata ai predetti principi; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga ai principi sopra indicati, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017