Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24625 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso Per conflitto di competenza, iscritto al n. 6504/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Avellino con ordinanza del

01/03/2018 nel procedimento vertente tra MINISTERO DELL’INTERNO, da

una parte, e D.N.G., dall’altra, ed iscritto al n.

2114/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale MISTRI Corrado, che conclude

chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. e

art. 47 c.p.c., comma 4, voglia dichiarare che il Tribunale di

Benevento giudice competente alla trattazione del procedimento di

appello.

Fatto

CONSIDERATO

il Tribunale di Avellino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza in conseguenza della dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli sull’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di D.N.G., sul presupposto che competente a giudicare sull’appello stesso debba essere il Tribunale di Benevento, al cui circondario appartiene la giurisdizione del Giudice di pace di Ariano Irpino (in relazione alla tabella della L. n. 274 del 1991, come aggiornata il 7 marzo 2014) che ha emesso la sentenza impugnata.

Diritto

RILEVATO

che non risulta dagli atti la prova della comunicazione alle parti dell’adottata ordinanza con la quale è stato richiesto il regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 c.p.c., u.c., ragion per cui si rende necessario che la Cancelleria di questa Corte richieda a quella del Tribunale di Avellino la prova di siffatto adempimento, demandando alla stessa cancelleria del medesimo Tribunale di Avellino, di provvedervi, in via sostitutiva, in caso di esito negativo, con il conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di richiedere alla Cancelleria del Tribunale di Avellino la prova della comunicazione alle parti dell’ordinanza con la quale è stato richiesto il regolamento di competenza d’ufficio, disponendo che, in caso di esito negativo, provveda la stessa Cancelleria del Tribunale di Avellino ad eseguire il relativo adempimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte di Cassazione, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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