Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24625 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2020, (ud. 08/10/2020, dep. 04/11/2020), n.24625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10578-2019 proposto da:

SVILUPPO CENTRO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. GRAMSCI 54, presso

lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6603/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/10 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad imposta di registro per l’anno 2011 concernente un finanziamento soci avvenuto nel corso di una assemblea dei soci verbalizzato dal notaio con atto registrato;

la parte impugnata proponeva appello deducendo innanzitutto la mancanza di base dell’atto, che si tratterebbe di atto della società e non redatto da più parti e che il tributo sarebbe dovuto solo in caso di reso dell’atto, non configurabile nel caso di specie;

la Commissione Tributaria Regionale della Lazio respingeva l’appello della società contribuente, osservando che “il tema è stato perfettamente compreso fra le parti. Si tratta di una pluralità di atti e non di un unico atto. C’è identità perfetta tra le parti”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo affinchè il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di statuire sul primo motivo di ricorso in appello, nel quale la società contribuente contestava la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato in quanto non idoneo ad assolvere alla fondamentale funzione informativa imposta dalle norme tributarie;

considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, perchè la sentenza della CTR ha svolto una motivazione meramente apparente pur in presenza di specifiche contestazioni da parte della società contribuente;

considerato che, con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima allegata, art. 9, perchè la sentenza della CTR non ha tenuto in considerazione che il finanziamento soci infruttifero si è formato mediante corrispondenza;

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso;

considerato, quanto a tale secondo motivo, che, secondo questa Corte:

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23 luglio 2019, n. 19911; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 13248 del 2020; Cass. n. 19911 del 2019; Cass. n. 22598 del 2018);

considerato che nel caso di specie la CTR non ha raggiunto la soglia del “minimo costituzionale” di motivazione in quanto si è limitata ad affermare che “il tema è stato perfettamente compreso fra le parti. Si tratta di una pluralità di atti e non di un unico atto. C’è identità perfetta tra le parti”, in tal maniera svolgendo una motivazione sibillina e incomprensibile, comunque inidonea a consentire di cogliere il motivo o i motivi alla base del rigetto dell’appello e quindi di controllare l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio.

Ritenuto pertanto che, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione e assorbiti il primo e il terzo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione e conseguentemente, assorbiti il primo e il terzo, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

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