Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24625 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 02/12/2016), n.24625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9885/2013 proposto da:

D.C.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIO

GIULIO MONTELEONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dr. D.M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSAP SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 241/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;

udito l’Avvocato LUCIO GIULIO MONTELEONE;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

D.C.N. convenne dinanzi al Tribunale di Foggia la Consap e la Ras s.p.a., quale impresa designata, chiedendo il risarcimento dei gravissimi danni subiti a seguito di un incidente stradale.

Espose l’attore di essere stato investito, intorno alle 9.30 del (OMISSIS), mentre si trovava sul ciglio della strada, sul lato esterno di una curva a sinistra, al termine di una passeggiata nei boschi, da un’auto scura non identificata, le lettere iniziali della cui targa erano CH, condotta da una persona anziana, con a bordo due signore anch’esse anziane, sopraggiunta a velocità non prudenziale (anche in considerazione del ghiaccio presente sul fondo stradale).

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Bari, investita dell’impugnazione proposta dall’attore in prime cure, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte dauna D.C.N. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Allianz s.p.a..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di legge: artt. 2721 c.c. e segg., artt. 2727 c.c. e segg., e artt. 112, 116 c.p.c..

Con il secondo motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso.

I motivi devono essere esaminati congiuntamente, attesane la intrinseca connessione.

Essi devono esser accolti, nei limiti di cui si dirà.

Osserva in premessa il collegio come la Corte territoriale non mostri di aver fatto buongoverno dei principi posti a presidio della prova per presunzioni.

Il fatto noto, che costituisce l’elemento portante del sillogismo probatorio, è nella specie costituito dalla duplice, concorrente circostanza della presenza di un’autovettura ferma a circa 15 metri di distanza dal corpo riverso al suolo del ricorrente e della richiesta di aiuto proferita dal conducente dell’auto e dalle anziane signore trasportate nella vettura, tutti in preda al panico.

Il fatto ignoto, oggetto di indagine e di ricostruzione, e cioè la causa dell’incidente, non poteva pertanto prescindere dalla formulazione di un’ipotesi probabilistica, alla quale nessun conforto, in senso contrario a quello rappresentata dalla vittima, poteva ritenersi offerta dalle risultanze della CTU, che, nel premettere la “coerenza e la compatibilità storica dell’evento, sotto il profilo dinamico-ricostruttivo, con la prospettazione attorea”, aggiunge che “sul piano strettamente tecnico”, non esisteva alcun elemento idoneo “a confermare l’ipotesi dell’investimento. Analogamente, anche l’ipotesi dello scivolamento e della caduta al suolo di slancio risulta compatibile con gli elementi obbiettivi a disposizione”.

Trattasi di un elaborato che conduce a conclusioni sostanzialmente “neutre” rispetto all’evento di danno, e che contiene una personale quanto generica analisi critica dei fatti oggetto di valutazione.

Nè diversa valenza probatoria pare potersi attribuire alla circostanza per la quale nessuno dei testi aveva riferito di aver assistito all’investimento, poichè tale segmento di prova “negativo” costituisce la ragione stessa della necessità di ricorrere al ragionamento probatorio di tipo inferenziale.

La conclusione secondo la quale “le due possibili modalità di verificazione dell’incidente, ossia per investimento o per caduta auto provocata” troverebbero riscontro “in contrapposti elementi indiziari di apprezzabile serietà, da considerarsi di pari consistenza sul piano probatorio” (f. 8 della sentenza impugnata) sembra per altro verso smentita dalla successiva considerazione circa la valenza indiziaria della testimonianza R., “dalla cui deposizione si desume un susseguirsi di eventi concentrati nell’arco di secondi, in guisa tale da conferire verosimiglianza all’ipotesi che l’autovettura fosse rimasta coinvolta nell’incidente”, mentre “la non assoluta incompatibilità con la tesi opposta, non potendosi escludere in via assoluta l’eventualità che l’auto notata dal teste avesse proseguito contestualmente al verificarsi della caduta del pedone per cause autonome” appare considerazione incompatibile, essa si, con il principio causale (costantemente affermato da questa Corte regolatrice) della cd. “probabilità relativa”, ovvero del “più probabile che non”.

La pur predicata “compatibilità della presenza di un filare di macigni con la dinamica della caduta” non appare, inoltre, sufficientemente scrutinata, sul piano probabilistico, al fine di formulare in modo convincente una (peraltro poco ragionevole) ipotesi di salto improvviso della sequenza di pietre poste a margine della strada da parte del ricorrente, al termine di una faticosa passeggiata in montagna.

La stessa disamina del tipo di lesioni subite dal danneggiato, e il giudizio di inattendibilità dei testi che riferiscono di ematomi e lividi alla gamba sinistra, non appaiono sufficientemente sorretti da idonea motivazione, mentre la conclusione raggiunta al folio 12 della pronuncia oggi impugnata, secondo la quale “i pochi elementi di prova indiziaria desumibili dalla deposizione R.” sarebbero “bilanciati da elementi di segno contrario dotati di più consistente efficacia presuntiva, e tali comunque da non consentire un giudizio di certezza o di alta probabilità in ordine alla verificazione dell’investimento”, in mancanza “di prova rigorosa richiesta dalla disciplina di settore” confligge ancor più patentemente con i criteri probabilistici dianzi indicati, non avendo cittadinanza, in materia di responsabilità civile, la regola causale della certezza o dell’alta probabilità logica, riservata (Cass. ss.uu. 30328/2002) al sottosistema penalistico.

Il terzo motivo, relativo alla quantificazione del danno, deve ritenersi assorbito.

Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato alla Corte di appello di bari, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Bari in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA