Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24624 del 31/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24624 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA
sul ricorso 5541-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 31/10/2013

- ricorrenti contro
CANNAVACCIUOLO ANTONIETTA;

– intimata –

31.12.2010, depositata il 03/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

tic. 2012 n. 05541 sez. M3 – ud. 25-09-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1192/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.1192/11 del 3-2-2011, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Barra, che aveva accolto la domanda di Cannavacciuolo Antonietta, intesa ad ottenere il
risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento
delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel

L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è

deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339 c.c.,
di modo che l’azione di responsabilità per inadempimento contrattuale esercitata
dalla parte attrice risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola
contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel contratto di utenza.
La stessa decisione (lo si rileva per completezza), avuto riguardo al riferimento
della sentenza allora impugnata ad una integrazione per effetto della deliberazione
dell’A.E.E.G. anche ai sensi dell’art. 1374 c.c. ha ribadito che al riguardo valgono le
stesse considerazioni svolte a proposito della inidoneità a svolgere la funzione di cui
all’art. 1339 c.c., soggiungendo, altresì, che <> e che
<>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente debba
essere rigettata.

concluso che deve «escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della

§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi
opposti.
Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione . Cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello e rigetta la
domanda della parte initmata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte
intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di
cui duecento per spese, oltre accessori come per legge.
Roma 25-9-2013.
Il Cons. Est.

Il Preside

P. Q. M.

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