Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24624 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato BRIENZA

Luigi, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SAGRANTINO ITALY SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1229 Cron. del TRIBUNALE di 2280 FROSINONE del

27/07/2010, depositata il 28/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Brienza Luigi, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti e deposita copia dell’ordinanza n. 11885/11

della Cassazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – P.R. ricorre per la cassazione dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Frosinone, dep. il 28.7.10, con cui sono state dichiarate improcedibili – per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori – le opposizioni agli atti esecutivi da lui dispiegate, quale debitore esecutato, in data 14.12.09 e 27.4.10 nella procedura esecutiva n. 278/96 r.g.e., intentata dal Credito Industriale e Fondiario spa, poi riunita a quelle iscr. ai nn. 103/93 e 391/94 r.g.e..

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente sviluppa quattro motivi: con il primo, egli denuncia vizio di motivazione sull’affermato litisconsorzio necessario anche coi creditori delle altre procedure riunite, nonostante l’istanza di estinzione si riferisse ad una sola di quelle e il contraddittorio fosse stato ritualmente instaurato nei confronti del solo creditore presente in essa; col secondo, egli lamenta violati gli artt. 493, 617 e 618 cod. proc. civ., invocando limitarsi la verifica dell’integrità del contraddittorio a ciascuna delle procedure esecutive tra loro riunite, attesa anche la prosecuzione delle altre; col terzo, si duole della violazione dell’art. 567 cod. proc. civ., per l’illegittimità dell’ordinanza con cui è stata disposta la vendita in difetto di valida istanza del creditore procedente o di altro creditore legittimamente intervenuto; col quarto, per violazione dell’art. 624 cod. proc. civ., egli censura l’illegittimità della reiezione dell’istanza di sospensione della procedura esecutiva in quanto basata sulla mancata notifica ai creditori di altri e diversi procedimenti.

4. – L’impugnato provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza, deve ritenersi in via diretta impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, attesa la sua natura di sentenza in ordine alla definizione, sia pure in rito, di due cause di opposizione agli atti esecutivi (da ultimo, v. Cass. 22 febbraio 2010, n. 4190).

5. – Va, in primo luogo, osservato che l’ordinanza impugnata si limita a definire in rito le opposizioni per inottemperanza allo specifico ordine di integrazione del contraddittorio impartito con riferimento ai creditori delle altre procedure riunite: sicchè non sono pertinenti al decisum il terzo ed il quarto motivo di ricorso, riferiti – a tutto concedere e qualora fosse verificabile il contenuto dei ricorsi introduttivi – al merito delle opposizioni definite con il provvedimento.

6. – A prescindere dalla corretta qualificazione delle conseguenze di una tale inottemperanza, effettivamente il giudice dell’opposizione non può pronunciare nel merito dell’opposizione agli atti esecutivi quando non sia stata eseguita, nè prima nè dopo la scadenza del termine perentorio assegnato (ed a maggior ragione se reiterato, come accaduto nella fattispecie), l’integrazione del contraddittorio da lui disposta (per tutte, vedasi Cass. 16 gennaio 2009, n. 972).

7. – Ora, se è vero che la legittimità della pronuncia sugli effetti dell’inottemperanza all’ordine presuppone la legittimità di quest’ultimo (per i gradi di impugnazione, vedasi Cass. 26 marzo 2008, n. 7862), ai fini della verifica di questa è indispensabile la conoscenza del contenuto degli atti del processo in cui è stato impartito: e, quanto alle procedure esecutive, occorre verificare l’oggetto ed i soggetti di ciascuna, al fine di valutare se effettivamente la riunione, che di norma comporta l’equiparazione dei pignoramenti successivi e riuniti ad un intervento, abbia – nello specifico caso esaminato – invece mantenuto la totale autonomia tra le medesime: totale autonomia che sola avrebbe potuto fondare la tesi dell’insussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i creditori.

8. – Eppure, in violazione del principio di autosufficienza, non sono riportati nel ricorso per cassazione non solo gli atti introduttivi delle cause di opposizione definite in rito col provvedimento impugnato (ivi individuati come dep. il 14.12.09 e 27.4.10: così impedendosi a questa Corte la verifica del contenuto delle controversie), ma soprattutto le parti salienti dei pignoramenti introduttivi e degli atti di intervento ed il provvedimento di riunione, da cui desumere gli elementi indispensabili per verificare che, contrariamente a quanto normalmente accade, nel caso in esame la riunione abbia lasciato – per la diversità dei beni oggetto delle stesse e dei crediti azionati in ciascuna – sussistere un’autonomia tra tutte le procedure riunite tale da escludere la necessità del contraddittorio ove l’opposizione fosse realmente stata riferita ad una sola tra quelle. Pertanto, è impossibile il riscontro dei presupposti delle tesi del ricorrente.

6. – Si propone, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, ma il difensore del ricorrente è comparso in Camera di consiglio per essere sentito.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di non poter fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, per l’assorbente preliminare considerazione dell’inammissibilità di un ricorso diretto per cassazione avverso qualsivoglia provvedimento, anche in rito – come nella fattispecie – e quand’anche contenente pronuncia sulle spese, con cui il giudice dell’esecuzione concluda la fase cosiddetta sommaria delle opposizioni esecutive senza disporre per il prosieguo, potendo, dinanzi ad un tale provvedimento, qualunque interessato introdurre – o, nel caso di cui alla seconda parte dell’art. 616 cod. proc. civ., anche riassumere – il giudizio di merito (cfr., in argomento, per fattispecie analoghe: Cass. 23 maggio 2011, n. 11306;

Cass. 24 maggio 2011, n. 11470; Cass. 11 luglio 2011, n. 15227).

Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile, sia pure per la diversa ragione suddetta; nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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