Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24623 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21779/2010 proposto da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 20, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO LAURO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati DE PASCALE ALFONSO, GIOVANNI SEVERINO, giusta mandato a

margine del ricorso (nuova nomina difensori);

– ricorrente –

CONTRO

G.B.A., UGF ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 388/2010 del GIUDICE DI PACE di SARNO del

20.2.2010, depositata il 15/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 jbis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – A.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 388/10 del giudice di pace di Sarno, pubbl. il 15.5.10, con cui sono state rigettate sia la domanda da lei dispiegata nei confronti di B.A.G. e dell’Aurora Assicurazioni spa per il risarcimento dei danni patiti alla sua bicicletta – quantificati in Euro 200,00 – a seguito della collisione con la vettura del primo, sia la domanda riconvenzionale del B.. Nessuno degli intimati deposita controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360 bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a)) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – La ricorrente sviluppa un unitario motivo, di “errata valutazione e/o interpretazione della prova per testi”, dolendosi della ricostruzione dell’accaduto operata dal giudice di pace.

4. – Peraltro, per giurisprudenza oramai consolidata (Cass., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27339), le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dell’art. 339 cod. proc. civ., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile; e la conclusione non muta a voler considerare la riconvenzionale dispiegata nel caso di specie, in quanto, ove la si volesse considerare eccedente il limite di valore per la giurisdizione equitativa necessaria, ne risulterebbe comunque l’attrazione dell’intera controversia nell’area di ordinaria appellabilità (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26518).

5. – Tanto esime dal rilevare che l’unico motivo di gravame investe la ricostruzione del fatto come operata dal giudice del merito, pretendendo in modo inammissibile da questa Corte di privilegiare la diversa lettura che del materiale probatorio opera la ricorrente:

mentre, qualora potesse – in estrema analisi – nella specie ravvisarsi un travisamento del fatto, il rimedio impugnatorio sarebbe diverso.

6. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuno ha presentato memoria o ha chiesto di essere ascoltato in camera di consiglio.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascrìtta relazione: pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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