Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24623 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 05/10/2018), n.24623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14643/2017 proposto da:

G.S., nella qualità di legale rappresentante pro tempore

dello STUDIO GROSSI URBANI & ASSOCIATI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELL’UMANESIMO 69, presso lo studio

dell’avvocato CARMELA DEL PRETE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7461/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Dottor G.S., in qualità di rappresentante legale dello Studio Grossi Urbani & Associati, ricorre sulla scorta di un solo motivo avverso la sentenza della corte d’appello di Roma che, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, rigettava la domanda proposta dallo Studio Grossi Urbani nei confronti del signor C.F., avente ad oggetto la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 10.167,99, oltre interessi di mora, quale corrispettivo dell’incarico di consulenza e di assistenza in merito alla risoluzione di un contenzioso con la Banca Monte dei Paschi di Siena. La corte ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dello Studio Grossi Urbani rilevando, sulla base della documentazione prodotta, che l’incarico di consulenza era stato conferito al solo Dott. G.S. e non indistintamente allo Studio associato.

Il signor C.F. non ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 26 giugno 2018 per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., art. 18 Cost. e art. 36 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando la legittimazione attiva dello Studio. Il ricorrente richiama il precedente di questa Corte (sent. n. 15694/11) alla cui stregua deve riconoscersi all’associazione di professionisti la legittimazione ad agire per la tutela del credito di cui sia titolare uno degli associati, senza la necessità che il mandato professionale sia stato conferito indistintamente all’associazione.

Il Collegio, rilevato che nel presente procedimento non ricorrono i presupposti di evidenza decisoria di cui dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ritiene necessaria la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte, dispone la trattazione in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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