Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24622 del 22/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20156/2007 proposto da:
B.M.M., U.N., nella qualità di eredi
di M.J. elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che le
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3831/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/07/2006, r.g.n. 3722/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
27/10/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato LUIGI CALIULO per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio 2006 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 3 giugno 2003 con la quale è stata dichiarata la nullità del ricorso proposto da B. M.M. e N.U. e con il quale chiedevano la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento in loro favore della somma di L. 1.442.049 a titolo di interessi e rivalutazione sulla pensione VOS erogata in favore del loro dante causa a decorrere dal 1980 e corrisposta solo nel 1992. La Corte territoriale ha considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non è specificata la motivazione della riliquidazione del trattamento pensionistico, nè è allegata la domanda amministrativa in base alla quale è stata operata tale riliquidazione.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione la M. e la U. articolato su unico motivo.
Resiste con controricorso l’I.N.P.S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., della L. n. 140 del 1985, art. 6, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. In particolare si deduce che sarebbe stata indicata la data della domanda amministrativa e quella della liquidazione, e sarebbe stata prodotta la documentazione a sostegno della domanda e sulla quale il giudice avrebbe potuto correttamente valutare e decidere sulla domanda in questione.
Questa Corte ha più volte ribadito che nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancanza di determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, ravvisabile solo quando attraverso l’esame complessivo dell’atto sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa, implica una interpretazione dell’atto introduttivo della lite riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione, il che comporta l’esame non del ricorso introdutttivo ma delle ragioni esposte nella sentenza impugnata per affermare che il ricorso stesso sia o meno affetto dal vizio denunciato (cfr. ex plurimis in tali sensi: Cass. 27 agosto 2004 n. 17076; Cass. 6 febbraio 2004 n. 2304;
Cass. 7 maggio 2002 n. 6501; Cass. 7 marzo 2000 n. 2572).
Nella fattispecie in esame le ragioni con le quali la Corte territoriale ha – a seguito della interpretazione dell’atto introduttivo della presente controversia – confermato la statuizione del primo giudice di nullità del ricorso di primo grado, supportando tali conclusioni con argomentazioni che, risultando congrue e corrette sul versante logico e giuridico, non possono essere oggetto di alcuna censura in questa sede. In particolare l’omessa indicazione del motivo della riliquidazione della pensione costituisce omissione che investe un requisito del ricorso e, specificamente, di quello indicato all’art. 414 cod. proc. civ., n. 4. A nulla rileva che dalla documentazione in atti sarebbe ricavabile la motivazione della riliquidazione essendo prodotta ritualmente anche copia della relativa domanda amministrativa, in quanto il ricorso deve consentire alla controparte di rendersi pienamente conto dei motivi della domanda svolta nei suoi confronti per consentirgli l’approntamento delle proprie difese indipendentemente dalla documentazione che rileva ai fini della prova.
Nulla si dispone sulle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011