Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24622 del 05/10/2018
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24622
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15188/2017 proposto da:
SOCIETA’ TAGLIAVINITRE S.R.L., p.i. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. GRAMSCI n. 36, presso lo studio dell’avvocato GIULIO RAGAZZONI,
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente
all’avvocato STEFANO TAGLIAVINI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. in fallimento C.F. (OMISSIS), in persona del
curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE n. 13, presso lo studio dell’avvocato
CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RITA GARLASSI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2245/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. – Con sentenza del 6 dicembre 2016 la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da Tagliavinitre S.r.l. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro l’ordinanza resa tra le parti ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Reggio Emilia.
2. – Per la cassazione della sentenza Tagliavinitre S.r.l. ha proposto ricorso per sette motivi ed ha depositato memoria.
Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso e depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. – Il ricorso denuncia:
1) contraddittoria ed omessa motivazione in ordine a circostanze di fatto nonchè alla sottoscrizione e formazione di documenti (in particolare documento 11 del Fallimento). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2702-2704 c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., come modificato dalla L. n. 134 del 2012;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., in relazione all’art. 1269 c.c.;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c.;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.;
6) contraddittoria motivazione in ordine al supposto rimborso del finanziamento di Euro 3000,00 con assegno numero (OMISSIS) del 05.11.2011;
7) contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 2467 c.c., al rimborso in favore di Taglivinitre del 01.09.2011.
4. – Il Collegio ritiene di rimettere la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..
PQM
rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018