Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24622 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 05/10/2018), n.24622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15188/2017 proposto da:

SOCIETA’ TAGLIAVINITRE S.R.L., p.i. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. GRAMSCI n. 36, presso lo studio dell’avvocato GIULIO RAGAZZONI,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato STEFANO TAGLIAVINI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. in fallimento C.F. (OMISSIS), in persona del

curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE n. 13, presso lo studio dell’avvocato

CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RITA GARLASSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2245/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Con sentenza del 6 dicembre 2016 la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello proposto da Tagliavinitre S.r.l. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. contro l’ordinanza resa tra le parti ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale di Reggio Emilia.

2. – Per la cassazione della sentenza Tagliavinitre S.r.l. ha proposto ricorso per sette motivi ed ha depositato memoria.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il ricorso denuncia:

1) contraddittoria ed omessa motivazione in ordine a circostanze di fatto nonchè alla sottoscrizione e formazione di documenti (in particolare documento 11 del Fallimento). Violazione e falsa applicazione degli artt. 2702-2704 c.p.c.;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., come modificato dalla L. n. 134 del 2012;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., in relazione all’art. 1269 c.c.;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 1304 c.c.;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.;

6) contraddittoria motivazione in ordine al supposto rimborso del finanziamento di Euro 3000,00 con assegno numero (OMISSIS) del 05.11.2011;

7) contraddittoria e insufficiente motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 2467 c.c., al rimborso in favore di Taglivinitre del 01.09.2011.

4. – Il Collegio ritiene di rimettere la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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