Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24622 del 04/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 04/11/2020), n.24622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28514/2016 R.G. proposto da:

B.R. e B.J., elettivamente domiciliati in Roma,

via Panama 77, presso l’avv. Gianluca Barneschi, rappresentati e

difesi dall’avv. Stefano Bracci, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana

(Firenze), Sez. 13, n. 1181/13/16 del 25 maggio 2016, depositata il

30 giugno 2016, notificata il 25 ottobre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2020

dal Consigliere Botta Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio provvedeva alla rettifica dei valori di alcuni immobili presenti nella dichiarazione di successione presentata dai contribuenti quali eredi della sig.ra T.A.M., immobili rispetto ai quali veniva disconosciuta la presenza dei requisiti di ruralità in quanto “fin dall’origine censiti al catasto fabbricati”;

2. Il ricorso denunciava la parziale illegittimità dell’atto impositivo, in particolare per gli immobili indicati nell’atto con i nn. 1, 12, 13 e 14, per i quali si insisteva per il requisito di ruralità, trattandosi di immobili asserviti ai terreni coltivati, risultando irrilevante la classificazione catastale: alle argomentazioni dei ricorrenti aderiva l’Ufficio relativamente all’immobile indicato con il n. 1, con il risultato che la controversia rimaneva circoscritta agli immobili indicati con i nn. 12, 13 e 14 e il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso dei contribuenti.

2.1. La decisione era tuttavia riformata in appello con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i contribuenti propongono ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste l’Ufficio con controricorso.

3. La parte ricorrente ha depositato memoria, mentre l’amministrazione non ha depositato memorie. Il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

4. Con il primo motivo di ricorso, che ha valore assorbente rispetto ai restanti, i contribuenti denunciano, sotto il profilo della violazione di legge (violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), nullità della sentenza impugnata e del procedimento per aver il giudice d’appello accolto la domanda nuova presentata dall’Ufficio che tendeva a spostare il diniego di ruralità degli immobili dalla iscrizione nel catasto fabbricati al possesso di caratteristiche di lusso.

5. Il motivo è fondato sulla base della giurisprudenza di questa Corte che: “ha reiteratamente chiarito che nel processo tributario di appello l’Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento (cfr. Cass. sent. n. 25909/2008). Si è ulteriormente affermato che il divieto di domande nuove previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo. Diversamente sarebbe lesa la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali vanno necessariamente rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (9810/2014; da ultimo 12467/2019)” (Cass. n. 5760 del 2020). Ed è quanto accaduto nel caso di specie come il ricorso spiega riportando in ossequio al principio di autosufficienza sia la motivazione dell’atto impositivo, sia il contenuto specifico dell’atto d’appello sul punto.

6. Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svoltasi con modalità da remoto ai sensi dei decreti del Primo Presidente 11 maggio 2020, n. 76, e 30 giugno 2020, n. 97, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2020

 

 

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