Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24622 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 01/12/2016), n.24622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4392/2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO, 29,

presso lo studio dell’avvocato FELICE ASTORINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNELLA CANDREVA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 13/06/2014,

depositata il 25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. Relatore ANTONINO SCALISI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M., con atto di citazione del 22 ottobre 2004, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cosenza S.F. al fine di accertare e dichiarare che il rapporto di comodato del convenuto era cessato con l’acquisto dell’appezzamento di terreno da parte dell’attore e, conseguentemente, chiedeva che venisse ordinato, ai sensi degli artt. 948 e 949 c.c., al sig. S. l’immediata restituzione della piccola quota di terreno, su cui insisteva il parcheggio della motoape, ovvero, accertata l’inesistenza di diritti altrui sulla cosa, ordinare al resistente l’immediata dismissione della condotta antigiuridica lamentata dall’attore.

Si costituiva in giudizio S.F., chiedendo il rigetto della domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale.

La causa veniva istruita con prova per testi. L’iter procedurale era contrassegnato da numerosi rinvii.

Il Tribunale di Cosenza definiva il giudizio con la sentenza n. 75 del 2011.

Valutata la durata del processo eccedente il limite ragionevole e considerato che era stato violato il diritto alla tempestiva definizione della medesima lite giudiziaria, giusta art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, S.F. con ricorso del 10 settembre 2012, ricorreva alla Corte di Appello di Salerno per conseguire la liquidazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001 e chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo dei danni non patrimoniali subiti, da quantificare secondo le liquidazioni effettuate, in casi simili, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ovvero dalla Corte di Cassazione e, comunque, nella diversa somma ritenuta equa dalla Corte di Appello, oltre agli interessi legali dalla domanda e le spese giudiziali.

Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

La Corte di Appello di Salerno, con decreto rep. 540 del 2014, accoglieva la domanda di equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2.833,00, oltre interessi al tasso legale a far data dalla domanda al soddisfo, dichiarava interamente compensate le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, sussistevano valide ragioni per la compensazione delle spese del giudizio, posto che l’indennità in questione non poteva essere pagata se non ricorrendo al Giudice e che la parte resistente non aveva contrastato la pretesa azionata.

La cassazione di questo decreto è stata chiesta da S.F. con ricorso affidato ad un motivo. Il Ministero della Giustizia, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, in data 12 agosto 2015 ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso S.F. lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 19050 e ratificata con L. n. 848 del 1955, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la natura necessaria del procedimento ed il comportamento del Ministero della Giustizia, che a dire della Corte territoriale “non ha contrastato la pretesa azionatà non integrerebbero gli estremi di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.

1.1.- Il motivo è fondato e va accolto per le ragioni di cui si dirà.

Va qui premesso che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 c.p.c. e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che la compensazione delle spese processuali postula la necessità che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, indicando, ove non ricorra la reciproca soccombenza le gravi o eccezionali ragioni che comportano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese.

Ora nel caso in esame, le ragioni indicate dalla Corte di appello di Salerno non integrano gli estremi di ragioni gravi o eccezionali. Infatti, anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione adottata dalla Corte di appello, è, comunque, assorbente rilevare che la mancata opposizione alla domanda da parte della Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione allorchè, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto, e dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (vedi Cass. n. 23632 del 17/10/2013; n. 497 del 14/01/2010). Senza dire che la mancata opposizione alla domanda, così come la contumacia, non costituiscono valida ragione per la compensazione delle spese permanendo, comunque, una sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta, anche sotto il profilo della suddivisione del carico della spese.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del è presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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