Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24621 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato SERRA IGNAZIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FERRADINI GUIDO, PILLI ROMANO,

FERRADINI LANDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MGR MANAGEMENT & RETAIL S.R.L., in persona del legale

rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato BERNAVA ANDREA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARTUCCELLI SILVIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

25/05/2010 R.G.N. 445/09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione

visti l’art. 375 c.p.c., e l’art. 380 c.p.c., comma 1, riunita in

camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso per

regolamento di competenza indicato in premessa, conclusioni

confermate anche dal Dott. GIULIO ROMANO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società MGR Management & Retail srl ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 3.12.2007/3.2.2008, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento dalla stessa intimato a P.G..

Con ordinanza in data 25.5.2010 la Corte di appello di Firenze ha sospeso il giudizio e rimesso le parti innanzi al Tribunale di Firenze, avendo la società appellante avanzato querela di falso avverso l’attestazione, contenuta nell’avviso di ricevimento del piego raccomandato con il quale è stato notificato il ricorso di primo grado presso la sede della società (in (OMISSIS)), relativa alla consegna del plico al portiere dello stabile, a causa della mancanza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere la posta per la società.

Per l’annullamento di tale ordinanza propone ricorso ex artt. 42 e 295 c.p.c. P.G..

Hanno depositato memorie entrambe le parti.

1. Con due motivi, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, P.G. prospetta violazione di legge (art. 327 c.p.c., comma 2 in relazione agli artt. 145, 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 7; art. 221 c.p.c.) rilevando che la corte fiorentina aveva erroneamente ritenuto sussistere un vincolo di consequenzialità fra l’accertamento della denunciata falsità e la controversia principale (relativa all’ammissibilità dell’impugnazione tardiva in appello) e che, comunque, aveva ritenuto immotivatamente ammissibile il giudizio di falso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Ha già affermato questa Suprema Corte che la ratio della norma dell’art. 42, nuovo testo c.p.c. (che estende il rimedio del regolamento necessario di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.) va identificata nello sfavore manifestato dal legislatore per la collocazione di un procedimento in stato di quiescenza, ma che tale ratio non incide sulla natura, pur sempre eccezionale, della norma in parola, che consente l’impugnabilità di un atto meramente ordinatorio, con la conseguenza che l’ambito di esperibilità del rimedio in esame deve ritenersi circoscritto alle fattispecie di sospensione riconducibili alla previsione dell’art. 295 c.p.c., laddove, con riferimento alle ulteriori ipotesi di sospensione del giudizio di cognizione e di esecuzione contemplate dall’ordinamento processuale, l’ammissibilità del rimedio deve essere riconosciuta solo se sia individuabile, nella singola vicenda processuale, un rapporto di species a genus, sia, cioè, qualificabile la singola sospensione tipica come esemplificazione ed esplicitazione della sospensione necessaria delineata nell’art. 295 c.p.c.. Sulla base di tale principio, ha escluso la Corte che tale rapporto sia configurabile con riferimento alla sospensione disposta, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., dal giudice di appello per effetto della proposizione di una querela di falso incidentale, tenuto conto che la querela apre sol formalmente un separato giudizio innanzi al giudice di appello (in ragione della sua devoluzione alla cognizione di un altro giudice), ma, in realtà, integra una fase della causa nel corso della quale è stato prodotto il documento denunciato di falsità e non determina, pertanto, in senso proprio quella contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialità giuridica (così Cass. (ord) n. 14062/2002 e v.

anche, con riferimento a diverse fattispecie Cass. (ord.) n. 20320/2004; Cass. (ord.) n. 15487/2003 e da ultimo, ad es., Cass. (ord.) n. 2089/2007; Cass.(ord.) n. 18090/2010).

3. Tale principio merita di essere confermato, per come ben si avverte nelle conclusioni del Procuratore generale, per la parte in cui prospetta l’esigenza che, nell’ambito delle molteplici ipotesi di sospensione tipizzate dal legislatore, ed al di fuori, quindi, delle fattispecie atipiche (per dipendenza o pregiudizialità) richiamate dall’art. 295 c.p.c., il giudice valuti la compatibilità del regolamento di competenza con la specifica struttura e funzione della norma su cui tale istituto viene ad incidere, tenendo conto della caratteristica, pur sempre eccezionale, della disposizione, in quanto destinata ad incidere su provvedimenti meramente ordinatori. Tale criterio interpretativo va, nondimeno, coordinato con la regola per cui non esiste nel nostro ordinamento processuale la possibilità per il giudice di adottare provvedimenti di sospensione puramente discrezionali, e ciò a prescindere dalla configurabilità, nelle singole fattispecie, di un rapporto di dipendenza o di pregiudizialità (secondo lo schema tipico della sospensione c.d.

necessaria ex art. 295 c.p.c.), e che ciò implica “l’impugnabilità ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione del processo, quale ne sia la motivazione” e la “accoglibilità del ricorso ogni qual volta non si sia effettivamente in presenza di un caso di sospensione ex lege” (così SU (ord) n. 14670/2003).

Ne deriva che, anche con riferimento alle ipotesi di sospensione legale, deve ritenersi consentito alla parte di far verificare l’effettiva corrispondenza dello specifico provvedimento sospensivo alla fattispecie legale, utilizzando a tal fine l’unico rimedio – l’art. 42 c.p.c. – previsto dall’ordinamento per contrastare un ingiustificato, ed altrimenti non rimediabile, arresto dell’iter processuale, dal momento che , ove la sospensione fosse disposta al di fuori dei limiti legali, si verserebbe in una ipotesi di sospensione puramente discrezionale, come tale non consentita dall’ordinamento. Il che, tuttavia, non implica che, al di fuori di tali limiti, si determini alcuna preclusione rispetto alla necessaria valutazione di compatibilità fra l’istituto del regolamento di competenza e la norma che, attraverso tale regolamento, si intende sindacare; dal momento che, sotto tale aspetto, viene in rilievo il distinto problema della compatibilità delle molteplici ipotesi di sospensione legale con gli specifici presupposti della norma dell’art. 42.

E da questo punto di vista, assai sintomatica appare la fattispecie decisa da Cass. n. 11010/2005, che ha escluso la sottrazione dei provvedimenti di sospensione del processo ex art. 52 c.p.c. alla ricorribilità con lo strumento del regolamento di competenza, ma in presenza di una ipotesi di sospensione del processo ( disposta nonostante il rigetto dell’istanza di ricusazione del giudice ed in presenza di un irrituale ricorso straordinario ex art. 111 Cost.) non prevista in alcun modo dalla legge, e, quindi, effetto di un provvedimento puramente discrezionale (in quanto sostanzialmente abnorme).

Deve, quindi, conclusivamente ritenersi che, fermo restando l’impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni provvedimento di sospensione legale adottato al di fuori dei presupposti identificativi previsti dalla legge, e, quindi, per ragioni sostanzialmente discrezionali, il giudice è tenuto a valutare la compatibilità del regolamento di competenza, secondo lo schema-tipo di riferimento dell’art. 295 c.p.c., con la specifica struttura e funzione della norma sulla sospensione su cui tale istituto viene ad incidere, tenendo conto della caratteristica, pur sempre eccezionale, della disposizione, in quanto destinata ad incidere su provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessità di evitare stasi ingiustificate del processo, in contraddizione con i principi del giusto processo.

4. Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, ribadirsi che il provvedimento che ammette la proposizione dell’incidente di falso, ai sensi dell’art. 355 c.p.c., e di cui la sospensione del processo costituisce un effetto legale, è assimilabile a tutte quelle decisioni interlocutorie ed incidentali prive dei caratteri della decisività, che, proprio perchè prive di natura decisoria, sono solo preordinate all’ulteriore svolgimento del processo.

Il che implica che la querela di falso apre sol formalmente un separato giudizio innanzi al giudice di appello (in ragione della sua devoluzione alla cognizione di un altro giudice, al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione), ma, in realtà, integra una fase della causa nel corso della quale è stato prodotto il documento denunciato di falsità e non determina, pertanto, in senso proprio quella contemporanea pendenza di separate controversie legate da un rapporto di pregiudizialità o dipendenza giuridica, che rende ammissibile il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Nè, comunque, nel caso è constatabile una deviazione del provvedimento ammissivo della querela (in quanto causa dell’effetto sospensivo) dallo schema legale di riferimento (o, in altri termini, una sua “utilizzazione abusiva”, per come si esprime Cass. n. 18090/2010 cit.), non essendo dubitabile che il documento denunciato di falsità (relata di notifica) sia suscettibile di impugnazione con tale mezzo e che l’accoglimento dell’incidente ha fatto seguito alla necessaria preventiva delibazione della ritualità e rilevanza dell’impugnazione di falso stessa.

Accertata la conformità causale del provvedimento impugnato alla fattispecie legale di riferimento, appare, invece, del tutto irrilevante scrutinare il merito delle valutazioni adottate dal giudice a quo (se si tratti di notifica nulla o inesistente, quali siano le opzioni interpretative preferibili in punto di onere probatorio dell’impugnante tardivo e così via), non essendo possibile sindacare, in sede di legittimità, il merito di provvedimenti- quale quello ammissivo della querela- che assumono carattere ordinatorio del processo, in coerenza con la connotazione strumentale e probatoria sottesa all’incidente di falso, sia esso incidente su un documento influente sul diritto controverso o su un documento rilevante sul piano probatorio.

Salvo ad ammettere un anticipato sindacato di legittimità, del tutto irrituale a fronte di provvedimenti meramente incidentali, suscettibili di riesame da parte del giudice del merito, oltre che di controllo sulla base del prescritto ordine delle impugnazioni.

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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