Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24621 del 19/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16580-2016 proposto da:

ARTIGIANA D.R. ALLESTIMENTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MICHELE PRATELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2304/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Artigiana D.R. Allestimenti s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione della società avverso l’avviso di accertamento per IRES ed IVA con riguardo all’anno 2007;

che, mediante la decisione impugnata, la CTR ha rilevato come i contratti di subappalto in atti presentassero gravi anomalie, mancassero di data certa e contenessero una descrizione approssimativa dei lavori, fossero altresì carenti di qualsivoglia documentazione inerente gli stati di avanzamento dei lavori: in definitiva, a fronte di consistenti e pesanti elementi indiziari idonei a far sorgere il dubbio circa l’effettività dell’esecuzione delle opere, l’appellante non avrebbe fornito alcuna documentazione dotata di lineare e coerente efficacia probatoria contraria;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, la Artigiana D.R. Allestimenti assume la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la CTR fondato la presunzione di falsità oggettiva delle prestazioni di sub fornitura e manodopera, da parte della (OMISSIS), su elementi privi di gravità, precisione e concordanza, applicando falsamente l’art. 2727 c.c. e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d);

che, col secondo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia la consulenza tecnica di parte (senza neppure aver disposto quella d’ufficio), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che, col terzo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, costituito dai bilanci delle concorrenti della DR Allestimenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il primo motivo è infondato;

che l’accertamento analitico-contabile risulta essere conseguenza dell’applicazione di presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)) che la CTR ha coerentemente esposto, sottolineando le gravi irregolarità contabili della (OMISSIS), da cui erano scaturiti i controlli sulla odierna contribuente e le anomalie che erano conseguentemente state accertate, tanto più che l’accertamento induttivo è ormai possibile, a prescindere dalla gravità del divario tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore (Sez. 5, n. 26481 del 17/12/2014);

che, inoltre, nessun rilievo possono avere le due sentenze di assoluzione del legale rappresentante della D.R. Allestimenti, giacchè – a parte la giusta osservazione della CTR circa l’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale – in ogni caso la prima (Tribunale di Massa), pur essendo anteriore alla decisione di secondo grado, non è stata ivi prodotta, mentre la seconda (Tribunale di Pesaro) si riferisce ad anni successivi a quello oggetto di accertamento;

che anche il secondo ed il terzo motivo sono immeritevoli di accoglimento, posto che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, nel caso di specie, la CTR ha valutato la consulenza di parte – concludendo per la sua irrilevanza, pag. 5 – mentre i bilanci delle concorrenti della (OMISSIS) appaiono assolutamente marginali, a fronte dei riscontri verificati dalla CTR e puntualmente riprodotti nella sentenza impugnata;

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo – i unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 5.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA