Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24621 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 02/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 02/10/2019), n.24621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21890/2016 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SILVIA LUCANTONI, ARMANDO TURSI,

MARIALUCREZIA TURCO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 18/03/2016 R.G.N. 66/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Trento (sentenza del 18.3.2016), riformando la decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Trento, ha rigettato la domanda proposta in primo grado da F.L. volta a sentir accertare l’insussistenza dell’obbligo contributivo derivante a suo carico dalla pretesa dell’Inps di iscriverla alla Gestione esercenti attività commerciali in quanto “produttore intermediario di III e/o IV gruppo” presso una compagnia assicuratrice, pretesa a fronte della quale la lavoratrice aveva opposto di essersi limitata ad operare quale produttore occasionale di V gruppo nell’interesse della Compagnia e non già di una sua specifica Agenzia territoriale;

in effetti, il Tribunale di Trento aveva ritenuto che la ricorrente avesse svolto un’attività meramente occasionale e che, dovendo essere inquadrata nel V gruppo, non fosse iscrivibile alla gestione esercenti attività commerciali;

al contrario, la Corte d’appello, nel riformare tale sentenza, ha spiegato quanto segue: – Le definizioni dei produttori di III e IV gruppo di cui al contratto collettivo del 1939, cui la L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, rinviava per l’individuazione dei soggetti da assicurare, erano riferibili indistintamente ai produttori di agenzia assicurativa e ai produttori di compagnia assicurativa; la presenza di una lettera di autorizzazione rilasciata al produttore libero, per quanto non potesse di per sè essere significativa della certezza dell’inquadramento nel IV gruppo, costituiva, pur tuttavia, un indice assai rilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza della stabilità ed abitualità del rapporto che, nella fattispecie, risultava essere stato svolto continuativamente dal 2007 al 2009; infine, a fronte degli univoci indizi dimostrativi della stabilità ed abitualità del rapporto, la ricorrente non aveva portato elementi di segno contrario, non essendo lecito derivare dalla modestia delle provvigioni riscosse nel tempo l’occasionalità del rapporto in discussione;

per la cassazione della sentenza ricorre F.L. con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939, in combinato disposto con la L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2 e dell’art. 12 disp. gen., approvate preliminarmente al codice civile (preleggi), attesa la riferibilità delle definizioni di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo esclusivamente ai produttori di agenzie assicurative e non ai produttori diretti di compagnie assicurative. Secondo la ricorrente, il preteso obbligo contributivo che la Corte d’appello di Trento imputa erroneamente anche ai produttori liberi (sua qualifica) si basa sulla ritenuta applicabilità del contratto collettivo corporativo del 1939, cui la legge del 2003 rinvia, ai rapporti tra segnalatori/procacciatori e compagnie esercenti un’attività assicurativa (c.d. produttori diretti ex D.Lgs. n. 209 del 2005), laddove il predetto contratto è letteralmente riferito, fin dall’intitolazione, ai soli rapporti tra “agenti e produttori di assicurazione”, ossia a rapporti intercorrenti direttamente tra agenzie assicurative e i loro produttori. A conferma di ciò la ricorrente evidenzia che il contratto corporativo del 1939 si riferisce ai collaboratori delle agenzie di assicurazione e non a quelli delle compagnie assicurative. L’interpretazione suggerita, poi, sarebbe confermata dal contenuto dell’art. 109, comma 2, lett. c), del codice delle assicurazioni, che prevede l’obbligo di esclusiva solo per i produttori diretti, nonchè dai lavori preparatori della L. n. 326 del 2003;

2. col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 disp. gen., approvate preliminarmente al codice civile (preleggi), giacchè l’interpretazione estesa anche ai produttori liberi di compagnia assicurativa, avallata dalla sentenza impugnata, imporrebbe l’applicazione analogica, vietata, della disciplina del contratto collettivo corporativo;

3. col terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, sub-agenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., posto che i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al citato contratto collettivo del 1939, per quanto segnatamente riguarda l’attribuzione di una “zona o piazza” e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del “produttore di IV gruppo”, mentre l’Inps non ha dato prova della sussistenza di detti elementi;

4. i motivi sono fondati e vanno trattati congiuntamente in quanto, sebbene illustrino sotto diverse prospettive più errori interpretativi addebitati alla sentenza impugnata, poggiano sul presupposto comune della erronea interpretazione della portata soggettiva del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito nella L. n. 326 del 2003;

5. la questione va affrontata in una prospettiva sistematica più ampia di quella accolta dalla Corte territoriale, limitata alla mera constatazione di una affermata coincidenza tipologica dell’attività lavorativa, in sè considerata, delle diverse figure di produttore assicurativo di cui si discute. F.L., inoltre, è in modo incontestato un produttore libero di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;

6. il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 326 del 2003, individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei “produttori di 3 e 4 gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939”;

il contratto collettivo corporativo richiamato, definisce tali produttori nel seguente modo: “Art. I. – L’intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti gruppi: I. II…III.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia o sub-agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni; IV. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione”;

7. questa Corte di cassazione (Cass. n. 4988/2015) ha riconosciuto l’attuale vigenza del contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939 ed avente efficacia normativa erga omnes e pubblicità legale, in quanto adottato ex lege n. 741 del 1959), a norma del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, art. 43 (secondo cui: “Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui alla L. 3 aprile 1926, n. 563, artt. 10 e 13, alla L. 5 febbraio 1934, n. 163, artt. 8 e 11 e al D.L. n. 9 agosto 1943, n. 721, artt. 4 e 5”) e che tale contratto corporativo è stato recepito, per la disciplina d’interesse dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003;

8. la lettura testuale dell’art. 44 appena citato e del contratto corporativo richiamato rende evidente quanto segue: – il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio alla fonte contrattuale corporativa, elemento significativo utilizzato dal legislatore previdenziale per strutturare la disposizione con effetti di specifica selezione;

dunque, la concreta indagine relativa ai caratteri delle attività rispettivamente proprie dei produttori del terzo o del quarto gruppo va condotta considerando che le medesime attività divengono significative, ai fini dell’obbligo all’iscrizione alla gestione commercio, solo se rese in favore di agenzie e sub-agenzie (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 1768 del 24.1.2018);

inoltre, il contenuto delle due declaratorie non può essere disgiunto dal necessario riferimento alla controparte contrattuale dell’agenzia o della sub-agenzia poichè il richiamo alla contrattazione collettiva, per di più quella corporativa vigente ex lege n. 741 del 1959, esclude in radice la correttezza di interpretazioni analogiche ai sensi dell’art. 13 preleggi (Cass. n. 628/1972; 54/1987; 2599/1985;430/1985);

pertanto, non è corretto interpretare il contenuto dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti prescindendo dalla sussistenza del presupposto specifico che il produttore lavori in favore di agenzie o sub-agenzie, ritenendo sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione etc..;

9. nè una siffatta operazione interpretativa, contraddetta dal chiaro testo di legge, potrebbe trovare logica conferma nella realtà economica sul presupposto che, in concreto, si confonda la categoria dei produttori diretti con quella dei produttori di agenzia o di sub-agenzia. Al contrario, la distinzione tra produttori di agenzia e sub-agenzia e produttori diretti è reale, derivando in concreto dalla diversità che la pratica imprenditoriale del settore degli intermediari del sistema assicurativo consente di apprezzare e che il codice delle assicurazioni, D.Lgs. n. 209 del 2005, di recepimento della direttiva U.E. 92/2002, ha posto sul piano del diritto positivo nel titolo dedicato agli intermediari assicurativi (Titolo IX);

10. l’art. 109 del codice delle assicurazioni, in particolare, dispone che sono produttori diretti – da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell’impresa che se ne avvale – quei soggetti che “anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”;

11. la dottrina colloca tale figura di intermediario assicurativo tra quelle cosiddette di “primo livello” proprio per la relazione diretta con l’impresa assicuratrice, pur dividendosi tra chi la distingue da agenti e brokers per l’assenza, rispettivamente, di vincolo stabile di collaborazione con l’impresa o dell’attività di consulenza in favore del cliente e chi ritiene che il produttore diretto ed il broker sarebbero assimilabili in quanto l’attività precipua di entrambe le figure di intermediario consisterebbe nella “messa in contatto di due o più parti”, mentre non sarebbe determinante a fini definitori il fatto che il produttore non svolga attività di consulenza potendo ciò essere comune anche al broker senza snaturarne la tipica funzione;

12. gli intermediari iscritti alla sezione e) del Registro unico degli intermediari, invece, sono gli ” addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera”. L’iscrizione di tali soggetti nella sezione e) deve essere effettuata dall’intermediario di livello superiore che se ne avvale; qualora il soggetto da iscrivere fosse ausiliario di un agente, questi deve informare l’impresa preponente in ordine alla richiesta di iscrizione e contestualmente ad essa;

13. l’individuazione di tali operatori, dunque, riguarda come previsto dal testo di legge tanto i dipendenti di un intermediario principale, quanto i collaboratori professionali che svolgono attività che tendenzialmente riproduce, in via derivata, le caratteristiche proprie dei rapporti intercorrenti tra l’intermediario principale ed il soggetto per cui esso agisce. Così rientrano nella categoria in esame, oltre ai subagenti che differiscono dagli agenti solo perchè non hanno un rapporto diretto con un’impresa preponente ed agiscono per conto di un altro intermediario di livello superiore, anche i c.d. “produttori” che, ovviamente, non possono coincidere con i produttori diretti di cui alla sezione c). L’art. 109 c.a.p., vuole riferirsi, quindi, a quei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione senza aver assunto, nei confronti del preponente, vincoli di stabilità ed obblighi promozionali. Si tratta di figure che, di fatto, si sostituiscono alle funzioni di agenti e subagenti ed in ciò la dottrina di settore ha scorto anche intenti elusivi delle impegnative norme civilistiche relative al rapporto di agenzia (e di subagenzia), come ad esempio quelle relative alle indennità di fine rapporto previste dall’art. 1751 c.c., o più in generale di carattere previdenziale;

14. può, dunque, rilevarsi che dall’esame della figura di operatore in questione tracciata dall’Accordo Corporativo tra Agenti e Produttori di Assicurazioni del 25.5.1939, si trae il convincimento che il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d’affari che ha con l’impresa o l’intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente;

15. come conferma anche il contenuto della stessa lettera di nomina tipo per i produttori del quarto gruppo” allegata all’Accordo Corporativo del 1939, che esordisce con l’enunciazione dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia “a procurarci affari di assicurazione per i rami…”, il produttore di cui si parla è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell’agente (e dal subagente), che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell’art. 1742 c.c.. Anche la giurisprudenza di questa Corte di legittimità definisce tale figura come “colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale” (Cass. n. 18737/2003);

16. così ricostruiti i diversi contenuti economici delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti, risulta comprensibile e razionale la scelta del legislatore previdenziale del 2003 di istituire l’obbligo di iscrizione nella gestione commercianti di questi ultimi, lasciando che i primi ricadano senz’altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla cd. quarta gestione speciale dell’Inps (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26);

17. non si pone, per questa ragione, alcun dubbio di costituzionalità del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 3 Cost.. Occorre ricordare, infatti, che in materia previdenziale il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., va considerato in relazione necessaria e costante con i diversi contenuti dell’art. 38 Cost. e, conseguentemente, con il concreto atteggiarsi del sistema della previdenza sociale nell’ordinamento nazionale che risulta strutturato in enti diversi, secondo un principio pluralistico, ove accanto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria riferito ai lavoratori subordinati, esistono le gestioni speciali delle categorie dei lavoratori autonomi tutte affidate all’INPS, nonchè ulteriori regimi speciali, fondi autonomi, fondi sostitutivi che si caratterizzano per essere riservati a determinate categorie professionali.

18. la giurisprudenza costituzionale, cui occorre in primo luogo guardare e dalla quale devono trarsi gli spunti per verificare la correttezza di una tecnica interpretativa costituzionalmente orientata ha avuto modo di affermare in più occasioni che il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie è ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali ed è regolato dalla discrezionalità legislativa nella disciplina degli ordinamenti pensionistici (Corte Cost. nn. 527/1987; 198/2002). In particolare, la Corte costituzionale (n. 31/1986), proprio esaminando il sistema dal punto di vista “strutturale”, ha altresì affermato che l’art. 38 Cost., ipotizza due “modelli tipici” di intervento sociale, l’uno fondato unicamente sul principio di solidarietà (comma 1), l’altro suscettivo di essere storicamente realizzato anche nella fase successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, mediante gli strumenti mutualistico assicurativi (comma 2)”, e destinati, il primo, ai cittadini, il secondo, ai lavoratori, per fatti giuridici e con prestazioni rispettivamente differenziati; lo stesso articolo, peraltro – aggiunge la Corte -, non esclude che il legislatore ordinario, per la realizzazione dei medesimi fini, possa delineare modelli atipici, in ampia libertà;

19. secondo la Corte costituzionale (n. 173/1986), peraltro, “può ritenersi che il legislatore, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti anche in maniera differenziata per le diverse categorie rapportandoli al concreto momento storico ed economico; di determinare in concreto l’ammontare delle prestazioni e la variazione delle stesse sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilità finanziarie”, inoltre, i regimi previdenziali sono incomparabili tra loro (n. 203/1974; n. 236/1976; n. 12/1986; n. 173/1986; n. 457/1998). D’altro canto è stata ritenuta l’illegittimità di quelle discipline che senza ragione introducevano disparità di trattamento (n. 822/1988; n. 61/1999);

dunque, è riservato al legislatore previdenziale individuare discrezionalmente la categoria interessata da un obbligo di iscrizione presso una data gestione ed all’interprete spetta l’attività di riconduzione alla fattispecie legale della concreta fattispecie esaminata;

20. alla luce dei profili sollevati con l’ordinanza interlocutoria n. 19039 del 2018 dalla Sesta sezione di questa Corte di cassazione in relazione ai precedenti costituiti da Cass. n. 1768 del 2018 e n. 2279 del 2018, vanno, infine, fatte alcune precisazioni;

21. sostiene l’Inps, nella memoria depositata in occasione dell’adunanza dinanzi alla Sesta sezione di questa Corte di cassazione, che la soluzione cui è pervenuta questa Corte sarebbe impraticabile rispetto al sistema complessivo vigente. L’Istituto fa riferimento al contenuto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, laddove è prevista l’iscrizione nella apposita Gestione separata dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell’art. 49, comma 1 del T.U. dell’imposta sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 1986 e succ. modif. In particolare, poichè tale disposizione prevede che il reddito da lavoro autonomo si identifica con quello tratto dall’esercizio di arti o professioni diverse da quelle indicate al capo VI dell’art. 55 dello stesso D.P.R., che contiene la previsione dei redditi da impresa commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c., al cui interno si colloca anche l’attività ausiliaria assicurativa, per necessità strutturali del sistema previdenziale, anche il produttore assicurativo non dipendente da agenzia dovrebbe, per forza di cose, essere iscritto alla gestione commercianti e non potrebbe mai essere iscritto alla Gestione separata;

22. l’annotazione critica non coglie alcun effettivo errore di inquadramento sistematico relativo all’interpretazione della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, adottata da questa Corte di legittimità. Essa sembra muovere dalla premessa implicita che con i citati precedenti si sia assegnato alla previsione di legge indicata la funzione di copertura assicurativa obbligatoria ad una categoria che ne era priva. Ciò, però, non risponde al vero dal momento che la questione interpretativa nella sostanza esaminata in tali sedi era limitata alla possibilità di procedere ad una interpretazione analogica, implicante l’estensione a soggetti non testualmente compresi, della norma scrutinata che è impositiva non dell’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti ordinariamente considerata, ma alle condizioni contributive peculiari ivi previste (mancata applicazione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, comma 3, ed applicazione, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, del sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1). Si è detto, invece, nei citati precedenti, che la norma scrutinata è selettiva ed ha individuato una determinata categoria all’interno dei produttori assicurativi, assegnandole anche una specifica regolamentazione contributiva diversa dalla ordinaria prevista per la gestione commercianti, mentre se l’impostazione adottata dall’Inps avesse reale fondamento non si comprenderebbe la ragione giustificatrice dell’introduzione nell’ordinamento della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, posto che, comunque, il produttore assicurativo sia o meno dipendente da agenzia dovrebbe essere iscritto alla gestione commercianti perchè produttore di solo reddito da impresa e, quindi, sarebbe già stato coperto dalla Gestione commercianti ordinaria. Peraltro, l’affermazione puramente incidentale, relativa alla astratta praticabilità dell’iscrizione alla Gestione separata, contenuta al punto 11 di Cass. n. 1768 del 2018, non può certo essere intesa come elemento essenziale dell’impianto motivazionale, nascendo dalla specifica circostanza che nella concreta vicenda non si era in alcun modo profilato l’esercizio di attività d’impresa da parte del produttore;

23. al di fuori di tale, limitato, oggetto d’indagine si trova il complesso sistema previdenziale richiamato dall’Istituto con la conseguenza che laddove il produttore assicurativo – non legato ad agenzia – svolga la propria attività di ausilio all’impresa assicuratrice, a propria volta, esercitando attività d’impresa sarà a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria, posto che la L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, prevede che siano iscritti alla Gestione speciale, tra gli altri, i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio, titolari degli istituti di informazione) e che, inoltre, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha, pure, sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione per i soggetti che risultano possedere la titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; che abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione ovvero che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

24. laddove, invece, l’attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia stata svolta dal produttore mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, vi sarà spazio per l’iscrizione presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26;

25. la valorizzazione delle concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore è, dunque, premessa necessaria per procedere alla individuazione dell’inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell’assicuratore possa essere svolto sia in forma di impresa, che in forma autonoma occasionale che in forma di collaborazione continuativa.

26. significativo valore sistematico assume, infatti, il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. in L. n. 326 del 2003, laddove prevede, oltre a quanto sin qui riferito, anche che “a decorrere dal 1 gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 19, sono iscritti alla gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività’ sia superiore ad Euro 5.000”.

27. dalla riportata disposizione, infatti, si deduce necessariamente che, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, debbano iscriversi alla gestione separata anche gli autonomi occasionali (che non sono impresa, proprio perchè carenti del requisito della “professionalità” di cui all’art. 2082 c.c., nè collaboratori coordinati e continuativi perchè occasionali) e, quindi i produttori liberi non di agenzia occasionali con reddito superiore a 5 mila Euro;

28. Il ricorso va, dunque, accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, essendo oggetto del ricorso proposto dalla ricorrente solo l’accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 44, comma 2, la causa va decisa con il riconoscimento dell’insussistenza di tale obbligo;

l’assoluta novità delle questioni trattate, unita alla complessità delle stesse, testimoniata dalla difformità delle soluzioni emerse nella giurisprudenza di merito, determina la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, dichiara la ricorrente non tenuta all’iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciale ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. nella L. n. 326 del 2003. Dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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