Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24620 del 01/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/12/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 01/12/2016), n.24620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13364/2014 proposto da:

E.E., nella qualità di titolare dello Studio di Consulenza

in bioedilizia Biocostruire, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLO STATUTO 32, presso lo studio dell’avvocato ANGELO DAMIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO QUIRINI giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 816/2013 del GIUDICI DI PACE di UDINE del

6/11/2013, depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I.F. conveniva in giudizio E.E. per ottenere il pagamento della somma dovuta per l’attività professionale svolta in favore di costui, in veste di consulente fiscale, aziendale e revisore contabile.

Il Giudice di Pace di Udine, con sentenza n. 816/2013, emessa in data 6.11.2013, accoglieva la domanda e condannava il convenuta al pagamento di Euro 484,00 in favore del Dott. I..

2) E.E. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, notificato il 16 maggio 2014.

Il resistente non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio.

Ha rilevato l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un provvedimento appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.

Secondo un indirizzo consolidato in giurisprudenza, a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente alla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, l’appello a motivi limitati, previsto dell’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (SU Cass. 27339/2008).

Tale principio, operativo con riferimento ai provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della novella del 2006, rileva nel caso di specie, dovendosi fare riferimento, per il regime di impugnabilità, alla data della sentenza, che è il 6.11.2013.

Pertanto, essendo il provvedimento impugnato una sentenza emessa dal Giudice di pace secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello davanti al Tribunale territorialmente competente, restando esclusa l’immediata ricorribilità per cassazione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Ratione temporis è applicabile il disposto di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,.

Va quindi dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2016

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