Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2462 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. III, 04/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 04/02/2020), n.2462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23833/2017 R.G. proposto da:

C.M., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mattia Aprea e

Lia Simonetti, con domicilio eletto in Roma, via germanico, n. 109,

presso lo studio dell’Avv. Enrico Volpetti;

– ricorrente –

contro

HDI Global SE, (già HDI Gerling Industrie Versicherung AG e ancor

prima già Gerling Konzern Allgemeine AG), rappresentata e difesa

dall’Avv. Attilio Baiocchi, con domicilio eletto presso il suo

studio in Roma, via Luigi Settembrini, n. 28;

– controricorrente –

e contro

Groupama Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Piero

Nodaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via 20

settembre, n. 3;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina e F.E.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1611/2017 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 10/03/2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

uditi gli Avvocati Lia Simonetti e Mattia Aprea;

udito l’Avvocato Sara Giacobbe, per delega;

udito l’Avvocato Piero Nodaro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 28/6/2010 il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, in parziale accoglimento della domanda proposta da C.M., accertò la responsabilità professionale del radiologo F.E. per l’omessa diagnosi, nel 2000, di timoma maligno, e per l’effetto lo condannò, in solido con l’Ausl di Latina, al risarcimento dei danni dal primo subiti, liquidati in: Euro 426.705,62 per danno non patrimoniale da riduzione delle chances di sopravvivenza; Euro 192.114,0 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica; condannò altresì le compagnie assicuratrici chiamate in garanzia, a tenere indenni i convenuti.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami del C. e della Gerling Konzern Allgemeine e in parziale accoglimento degli stessi, la Corte d’appello di Roma, rigettata la domanda di risarcimento dei danni da perdita della capacità lavorativa specifica, ha rideterminato il risarcimento spettante per il danno non patrimoniale nell’importo di Euro 626.436,02, fermo l’obbligo di manleva delle società assicuratrici, rilevando che “il pregiudizio sofferto è omogeneo e riguarda il danno alla salute anche nella sua proiezione futura, in termini di possibilità di sopravvivenza”.

3. Avverso tale sentenza C.M. propone ricorso per cassazione con cinque mezzi, cui resistono HDI Global SE (già Gerling Konzern Allgemeine AG) e Groupama Assicurazioni S.p.A., depositando controricorsi.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Il ricorrente e la controricorrente HDI Global SE hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il C. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di legge in relazione all’art. 32 Cost., artt. 2043 e 2049 c.c.”.

Lamenta che la Corte d’appello “non ha tenuto conto della quantificazione del danno così come proposta nei motivi di gravame” sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica di parte, senza nemmeno motivare al riguardo, non spiegando in particolare le ragioni per cui ha preso a base del calcolo la percentuale di invalidità indicata dal c.t.u. nel 50% invece che quella del 90% indicata dal consulente di parte, e ciò nonostante il c.t.u. nulla avesse osservato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 116 e 345 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la documentazione prodotta dal consulente di parte attrice in allegato alle note critiche alla relazione, al fine di contestare la determinazione delle percentuali di invalidità permanente, non essendo stata questa fatta propria dal difensore per integrare la domanda di danni o specificare l’aggravamento delle condizioni di vita, neanche al momento della precisazione delle conclusioni davanti al tribunale e per avere ritenuto tale domanda inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c..

Deduce il ricorrente l’erroneità di tale valutazione poichè violerebbe il dettato normativo e la giurisprudenza formatasi sul valore di prova atipica della c.t.p., come tale valutabile ex art. 116 c.p.c., con prudente apprezzamento se adeguatamente e logicamente motivata.

Rileva inoltre che sulle produzioni del c.t.p. non era stata sollevata alcuna contestazione in rito e sostiene che pertanto nessuna preclusione si era verificata ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dal momento che – afferma – “il deposito da parte della c.t.p. di una consulenza e di una ulteriore allegazione per conto di una parte processuale che lo aveva ritualmente nominato entra legittimamente nel processo senza ulteriori attività”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di un danno risarcibile per “invalidità totale e parziale” (così testualmente in ricorso).

Sostiene che tali voci di danno “sono state provate nel corso del giudizio ed asseverate dalla c.t.u.” che, “di concerto con il c.t.p., aveva anche previsto la necessità di ulteriori interventi chirurgici poi resisi purtroppo necessari”.

4. Con il quarto motivo denuncia poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa generica.

Rileva in sintesi che, secondo principio affermato nella giurisprudenza di legittimità, pur mancando la dimostrazione di specifiche attitudini lavorative e produttive di reddito, l’elevata percentuale di invalidità permanente avrebbe dovuto far ritenere altamente probabile, se non addirittura certo, il danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno.

Soggiunge che peraltro la Gerling Konzern Allgemeine si era con l’appello incidentale doluta della presunta liquidazione di un danno da perdita della capacità di lavoro specifica, laddove però il tribunale aveva in realtà liquidato un danno da perdita della capacità lavorativa generica in base al principio sopra richiamato, sicchè, non essendo stato sul punto proposto specifico motivo di gravame, su quella statuizione doveva considerarsi formato il giudicato.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia infine, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1223 c.c., per la mancata attualizzazione del danno così come rideterminato in appello.

Lamenta che la Corte d’appello ha liquidato il danno in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano elaborate nell’anno 2009, omettendo di attualizzarle al 2017, anno della sentenza.

6. Il ricorso si espone a un primo rilievo di aspecificità, risultando del tutto mancante l’indicazione dei motivi posti a fondamento della sentenza impugnata, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c.; il ricorso li postula per implicito, ma non ne fa espressa menzione, così in sostanza inammissibilmente demandando a questa Corte di individuare quelli cui ogni motivo si riferisce.

7. Ulteriori rilievi di inammissibilità si prospettano con riferimento ai primi tre motivi, alcuni dei quali comuni, di tal che ne è opportuno l’esame congiunto.

7.1. E’ manifesta anzitutto l’inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, imposto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorrente si limita invero a richiamare la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte, nonchè non meglio precisati documenti allegati a quest’ultima, su cui poggia le proprie critiche (peraltro meramente assertive di una percentuale maggiore di invalidità permanente rispetto a quella ritenuta in sentenza sulla scorta della c.t.u.) senza debitamente riprodurne il contenuto nel ricorso – almeno per la parte che interessa in questa sede – e senza nemmeno puntualmente indicare in quale sede processuale risultino prodotti, laddove è come noto al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. 16/03/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass. 09/04/2013, n. 8569; 06/11/2012, n. 19157; 16/03/2012, n. 4220; 23/03/2010, n. 6937; ma v. già, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, Cass. 25/05/2007, n. 12239), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass. Sez. U 19/04/2016, n. 7701).

7.2. Rimane peraltro palesemente eccentrica e non spiegata la dedotta violazione di legge.

Con i motivi in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 26/03/2010, n. 7394; Cass. 30/12/2015, n. 26110); neppure coinvolge, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il C. nella prospettazione di una diversa valutazione degli esiti invalidanti, rispetto a quella recepita dal giudice a quo.

7.3. Sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., è poi appena il caso di rammentare come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione di detta norma processuale (la quale sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo nell’ipotesi – certamente non ravvisabile nella specie – in cui il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598; Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238).

7.4. Pur leggendo la censura, in una prospettiva sostanzialistica (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), come diretta a sollecitare un sindacato sulla motivazione, ne risulta comunque palese la lontananza dal paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Varrà in proposito rammentare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/204, nn. 8053 e 8054).

Nella specie, le censure mancano di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di “fatto storico” (principale o secondario) la “consulenza tecnica di parte” in quanto tale.

Giova, infatti, precisare che il “fatto storico” di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328).

E’, pertanto, evidente che, non avendo il ricorrente evidenziato quale “fatto storico”, decisivo, egli abbia omesso di esaminare, la doglianza che lamenta una omessa e/o insufficiente motivazione si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7.5. Mette conto peraltro ancora rimarcare che, come rilevato dallo stesso ricorrente, la valutazione della Corte recepisce sul punto una valutazione del c.t.u. (ciò che com’è noto esaurisce i compiti motivazionali del giudice del merito salvo che non siano contro la stessa proposte tempestive e specifiche critiche, non meramente oppositive, nella specie nemmeno dedotte: v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815); a fronte di tale dato il ricorrente si limita a richiamare il diverso opinamento del c.t.p., omettendo però di indicare se lo stesso sia stato effettivamente e immotivatamente negletto dal c.t.u. per il che avrebbe dovuto essere trascritta almeno la parte della relazione di consulenza tecnica d’ufficio a tale aspetto dedicata.

Anche dunque con riferimento al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avrebbe potuto configurarsi un vizio di motivazione sindacabile in cassazione.

Secondo incontrastato indirizzo, infatti, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815).

7.6. Di difficile comprensione è infine la doglianza di cui al terzo motivo, circa il mancato riconoscimento di un danno da “invalidità totale e parziale” (così testualmente in ricorso).

Pur ammettendo che ci si intenda riferire al danno da invalidità temporanea, totale e parziale, la postulazione – oltre a esporsi ai rilievi già sopra svolti – risulta del tutto generica e tale da impingere in inammissibilità per difetto di specificità alla stregua del consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, seguito da numerose conformi e avallato da Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017 (“Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo”).

8. Il quarto motivo di ricorso è in parte infondato, in altra parte inammissibile.

8.1. Il ricorrente invoca il principio, in effetti più volte affermato da questa Corte, secondo cui in tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 12/06/2015, n. 12211; principio di recente ribadito anche da Cass. 14/11/2017, n. 26850 e Cass. 31/01/2018, n. 2348).

Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23/08/2011, n. 17514; 07/11/2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorchè possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio (Cass. 14/11/2013, n. 25634).

Nel caso di specie, però, tale principio non può condurre all’esito preteso dal ricorrente, dal momento che, al di là dell’elevata percentuale di invalidità permanente accertata (50%), manca qualsiasi altro elemento sul quale poter poggiare un tale giudizio prognostico presuntivo.

In tal senso, anzi, è espressamente evidenziato in sentenza che “il C., che, all’epoca dei fatti, aveva 27 anni, non ha allegato nè il tipo di attività lavorativa svolta nè le sue propensioni per attitudini o formazione personale, anche per il tipo di studi intrapresi ed il conseguimento di titoli professionali”; viene anche rimarcato che non maggiori lumi possono trarsi dalle valutazioni del c.t.u., recepite dal primo giudice, atteso che detto ausiliario, pur affermando la certa incidenza degli effetti negativi della omessa diagnosi oncologica sulla “capacità lavorativa impiegata nelle attività confacenti alle attitudini del C.” e l’impossibilità di accedere alle “attività lavorative manuali che richiedono un maggior dispendio energetico”, non ha tuttavia offerto alcuna indicazione su quali fossero tali attitudini, finendo anzi con il postulare comunque l’esistenza di possibili attività ad esse confacenti nel momento in cui raccomanda che “al periziato non venga preclusa una collocazione lavorativa – per un buon equilibrio psicologico compatibile con le sue condizioni di salute”.

Sicchè, in definitiva, corretta in diritto, poichè coerente con il principio sopra richiamato, appare la conclusione rassegnata in sentenza secondo cui “un quadro probatorio cosi carente non avrebbe dovuto consentire la liquidazione del danno patrimoniale, in mancanza di qualsiasi allegazione della parte istante sia riguardo all’attività lavorativa effettivamente svolta sia riguardo alle potenzialità del danneggiato, per propensioni, professionalità o conoscenze specifiche” (nelle stesso senso, in un caso analogo, Cass. 04/07/2019, n. 17931).

8.2. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui sembra invocare l’esistenza di un giudicato interno sul riconoscimento di un danno da incapacità lavorativa generica.

Omette invero il ricorrente di riportare, nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6, la motivazione della sentenza di primo grado e i motivi dell’appello di controparte.

Omissione tanto più rilevante a fronte della motivazione sul punto resa dai giudici d’appello, la quale postula che il danno riconosciuto in primo grado fosse stato quello da perdita della capacità lavorativa specifica e che, comunque, quella statuizione era specificamente attinta dal motivo d’appello della Gerling Konzern.

9. Il quinto motivo è inammissibile.

La doglianza secondo cui la Corte d’appello avrebbe omesso di “attualizzare” l’importo liquidato facendo applicazione delle Tabelle di Milano del 2009 si appalesa infatti del tutto generica (nei sensi e agli effetti descritti dalla già citata Cass. Sez. U. n. 7074 del 2017), in assenza di alcuna indicazione delle ragioni aritmetiche per le quali una corretta rivalutazione di quell’importo fino alla data della sentenza e dei criteri dettati da questa Corte per il riconoscimento anche degli interessi compensativi, avrebbe condotto ad un ammontare del risarcimento maggiore di quello in fine liquidato in sentenza, di Euro 626.436,02.

Precisazione tanto più necessaria a fronte di una motivazione che esplicitamente evidenzia che l’importo posto a base del calcolo (operato bensì in applicazione dei valori base indicati dalle tabelle milanesi del 2009) è quello nettamente inferiore di Euro 471.038,00 e che, sia pure in termini non perspicui, precisa poi che su tale base dovrà pervenirsi alla liquidazione finale “in applicazione dei principi espressi dalla S.C., a sezioni unite, sent. n. 1712/1995”.

10. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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