Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2462 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2462 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 14265-2008 proposto da:
LA PETRONIANA S.R.L., (già La Petroniana s.n.c. di
Santucci e Guastafierro), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio
dell’avvocato BEVILACQUA CLAUDIO, che la rappresenta
2013
3454

e difende unitamente all’avvocato LEONE ALBERTO,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 04/02/2014

SOCIALE

C.F.

in

80078750587

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
05870001004,

elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA N.

29,

presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, LUIGI
CALIULO, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

527/2007 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 02/11/2007 R.G.N. 179/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BEVILACQUA CLAUDIO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

C.F.

Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Bologna, la Petroniana s.n. c. di Santucci
& Guastafierro ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo che
venisse accertata l’illegittimità e, comunque, l’infondatezza della
pretesa, fatta valere dall’Istituto con lettera del 14 dicembre
1998, per differenze contributive da oscillazioni di tasso

periodo marzo 1989-dicembre 1996 o, in via subordinata, nel
periodo gennaio 1994-dicembre 1996.
A sostegno della domanda, la società ricorrente, esercente
attività di servizi ed operante nel settore della manutenzione di
pulizie, allegava di essere stata inquadrati ai fini contributivi, sin
dal 1981, nel settore industria; che con lettera del 12 maggio
1992, aveva richiesto all’INPS la riclassificazione dell’attività di
impresa, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/89, con
inquadramento nel settore terziario; che l’INPS, con
prowedimento del 1° giugno 1992, in accoglimento dell’istanza,
aveva disposto la riclassificazione della posizione assicurativa nel
settore terziario con decorrenza dal periodo di paga in corso
all’entrata in vigore della legge di riforma ) e cioè dal 10 marzo
1989, così determinando per effetto dell’applicazione di un minor
tasso di premio per contributi previdenziali dal marzo 1989 al
gennaio 1992 un credito a favore dell’impresa ammontante a L.
86.290. 000, la cui restituzione, richiesta con missiva del 17 luglio
1992, era stata pure autorizzata; che tuttavia l’INPS, con le
successive note del 18 febbraio 1993 e dell’8 gennaio 1994,
aveva revocato il provvedimento di riclassificazione del 10 marzo
1992, e confermato l’originario inquadramento dell’impresa nel
settore industriale ed intimato il pagamento delle maggiori
differenze contributive oltre alle sanzioni di legge; che con lettera
del 18 giugno 1997, l’INPS aveva poi comunicato, a seguito
dell’entrata in vigore dell’alt 1, comma 234, della legge n.

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conseguenti a variazioni d’inquadramento intervenute nel

662/96, il definitivo inquadramento dell’impresa nel settore
terziario a far tempo dal

r gennaio 1997.

Lamentava che la pretesa creditoria dell’Istituto previdenziale,
ammontante a L 314.343.000, era però infondata ed illegittima,
sostanzialmente perché il prowedimento di classificazione
adottato dall’INPS in data 1.6.92 aveva efficacia costitutiva e non

ingenerato nell’azienda il legittimo affidamento in ordine alla
regolarità dell’inquadramento cosi disposto.
Radicatosi

il

l’INPS

contraddittorio,

chiedeva

in

via

riconvenzionale la condanna della società al pagamento di L.
314.343.000 per contributi e sanzioni di legge. Il Tribunale di
Bologna, con sentenza del 4 marzo 2002, richiamata la
giurisprudenza nonché l’evoluzione normativa della complessa
materia, rigettava la domanda principale, condannando la società
ricorrente al pagamento di E.162.344,60 per l’omissione
contributiva, dichiarando la nullità, per indeterminatezza, del
capo della domanda riconvenzionale relativa alle sanzioni
accessorie.
Avverso tale decisione, La petroniana s.r.I., già La petroniana
S.n.c. di Santucci & Guastafierro, proponeva appello, cui
resisteva l’INPS che proponeva inoltre appello incidentale con cui
chiedeva la condanna della società al pagamento anche delle
somme aggiuntive ex art. 1, comma 217, L. n. 626\96, calcolate
_sia.

sulla sorte capitaleWsaldo.
Con sentenza depositata il 2 novembre 2007, la Corte d’appello di
Bologna in accoglimento dell’appello incidentale dichiarava tenuta
ed in conseguenza condannava La petroniana s.r.l. a
corrispondere all’INPS, oltre alle somme dovute per differenze
contributive maturate nel complessivo periodo marzo 1989dicembre 1996, anche le somme aggiuntive di legge ex art. 7,
comma 217, L. n. 662/96, calcolate sulla sorte capitale fino

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era più successivamente modificabile, anche perché aveva

all’effettivo saldo. Rigettava l’appello principale e condannava La
Petroniana s.r.l. al rimborso delle spese del grado.
Per la cassazione propone ricorso La Petroniana s.r.I., affidato a
quattro motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. n.
335\95 e dell’art. 443 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta in particolare che la Corte bolognese, in contrasto con i
principi enunciati da questa Corte (Cass. sez.un. n.16875 del
2005), ritenne che i prowedimenti dell’I.N.P.S. di classificazione
delle imprese anche successivi alla L. n. 88 del 1989, avessero
carattere meramente ricognitivo e non costitutivo, con la
conseguente legittimità (ed efficacia retroattiva) del (successivo)
provvedimento 8 gennaio 1994 (col quale la società era stata
ricollocata nel settore industria).
Lamenta inoltre che nella specie non poteva ritenersi che fosse
pendente controversia giudiziale alla data di entrata in vigore
della L. n. 335\95, ai fini di cui all’ultimo periodo dell’art. 3,
comma 8, L. cit.
Ad illustrazione dei motivi formula il prescritto quesito di diritto.
2.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 Cost., in relazione alle leggi n. 88\89 e n.
335\95 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).
Lamenta che il prowedimento INPS di riclassificazione nel settore
terziario del 1°giugno 1992, aveva ingenerato il legittimo
affidamento dell’impresa circa il proprio inquadramento, che non
poteva essere leso da comportamenti totalmente discrezionali (ed
a suo awiso illegittimi) dell’Istituto previdenziale.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente
esaminarsi, sono fondati,

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1.-Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia la

Identica questione è stata già decisa, in senso favorevole alla
società ricorrente, da questa Corte con sentenza 20 luglio 2011
n. 15938, che il Collegio ritiene di dover confermare.
Deve innanzitutto chiarirsi che la sentenza 18 maggio 1994 n.
4837 delle sezioni unite di questa Corte, richiamata nella
sentenza impugnata, non ha effettivamente ritenuto l’illegittimità

adottati sulla base della L. n. 88 del 1989.
In tale occasione la Corte ha piuttosto osservato che “i
prowedimenti di classificazione adottati dall’I.N.P.S. in base ai
criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma della citata
disposizione (art. 49 L. n. 88 del 1989) hanno efficacia generale
nell’intero ordinamento previdenziale e assistenziale, così da
risultare vincolanti… anche ai fini della previdenza dei dirigenti
industriali gestita dall’I.N.P.D.A.I.”.
La S.C. ha poi affermato, e l’orientamento risulta confermato
dalla successiva giurisprudenza di legittimità, che i prowedimenti
dell’INPS intervenuti nel quadro normativo anteriore all’art. 49
della legge n. 88 del 1989, avevano (con l’eccezione dei decreti
ministeriali cosiddetti di aggregazione emanati ai sensi dell’art. 34
del T.U. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari) natura
meramente ricognitiva, mentre quelli adottati successivamente
all’entrata in vigore di tale legge avevano natura costitutiva
(Cass. 7 settembre 2000 n. 11809, Cass. 4 maggio 2002 n. 6403,
Cass. 19 marzo 2004 n. 5592).
Il principio è stato espressamente chiarito da Cass. 8 aprile
2011 n. 8068, secondo cui in tema di classificazione delle
imprese ai fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo
anteriore all’entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, è la
natura della attività di impresa, ai sensi dell’art. 2195 cod. civ., a
determinarne l’inquadramento, non potendosi attribuire rilevanza
agli “atti” di inquadramento emanati dall’INPS, aventi carattere
meramente ricognitivo. Con riguardo al periodo successivo –

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giuridica dei prowedimenti di riclassificazione dell’I.N.P.S.

soggetto alla disciplina della predetta legge n. 88 del 1989 e
dopo a quella di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335- l’atto di
variazione dell’Istituto (peraltro riferito, come stabilisce il terzo
periodo dell’ottavo comma dell’art. 3 L. n. 335 del 1995, a “le
variazioni di inquadramento adottate con prowedimenti aventi
efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro”)

prowedimento di nuova classificazione dell’impresa (specificando
peraltro che siffatta irretroattività non opera allorché l’iniziale
inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del
datore di lavoro).
Risulta pertanto erronea la considerazione della Corte di merito
secondo cui nella specie non era applicabile l’art. 3, comma 8, L.
n. 335\95 in quanto l’appellante non aveva dimostrato di avere
mutato natura ed attività dopo l’entrata in vigore della L. n. 88
del 1989″, per cui continuava a trovare applicazione, nei suoi
confronti, la disposizione transitoria di cui all’art.49, comma 3,
della legge n. 88 del 1989 (“Restano comunque validi gli
inquadramenti già in atto nei settori dell’industria, commercio ed
agricoltura”, in base alla quale l’INPS, in sede di autotutela,
aveva revocato l’inquadramento 1°.6.92), owero perché alla data
di entrata in vigore della legge n.335\95 (17 agosto 1995)
pendeva controversia tra le parti (ai fini di cui all’art. 3, comma 8,
L. n. 335\95, che estende a tale ipotesi il carattere costitutivo del
prowedimento INPS), iniziata invece, come riferito nella sentenza
impugnata (pag.17) successivamente, e cioè il 30 marzo 1999.
Deve dunque ritenersi che il prowedimento 1°giugno 1992
(successivo all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989), con cui
era stato disposto dall’I.N.P.S. l’inquadramento nel settore
terziario della società ricorrente dal 1.3.89, non avrebbe potuto
essere successivamente mutato, così come fatto dall’Istituto, ai
sensi dell’art. 49, comma 3, essendovi stato altro successivo
inquadramento ad opera dell’INPS nel vigore della L. n. 88\89.

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acquista rilievo costitutivo, con efficacia dalla notificazione del

Va infatti evidenziato che l’art. 49, al comma 1, conferisce (e
dunque certamente non vieta) all’Istituto il potere di prowedere
ai nuovi inquadramenti in base ai criteri previsti dalle lettere da
a) a e) del medesimo comma, sicché la clausola di salvezza dei
precedenti inquadramenti (art. 49, terzo comma), vale sin
quando l’Istituto non proweda ai nuovi (cfr. al riguardo Cass. 16

cui a decorrere dall’entrata in vigore della legge n.88 del 1989 la
classificazione dei datori di lavoro operata dall’INPS sulla scorta
dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i
fini previdenziali ed assistenziali, ad eccezione della materia degli
sgravi).
Come chiarito da Cass. 23 settembre 2010 n. 20144, (solo) il
quadro normativo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 88
del 1989 è rimasto applicabile alle imprese già esistenti alla data
del 28 marzo 1989 in virtù del disposto di cui all’art. 49, terzo
comma, della legge medesima (fino alla data del 31 dicembre
1996 così come indicato dall’art. 2, comma 215 della L. n. 662
del 1996).
Ne consegue che l’I.N.P.S. non avrebbe potuto, ai sensi del citato
terzo comma dell’art. 49, modificare l’inquadramento disposto in
data 1°giugno 1992 nel vigore della L. n. 88 del 1989, riferendosi
la norma in questione alla persistente efficacia (o ultrattività)
degli inquadramenti disposti prima dell’entrata in vigore della L.
n. 88 del 1989.
Circa l’interpretazione dell’art. 3, comma ottavo, della legge 8
agosto 1995 n. 335, le sezioni unite di questa Corte (sent. 12
agosto 2005 n. 16875), seguita dalla successiva giurisprudenza
(Cass. 20 luglio 2007 n. 16149; Cass. 26 aprile 2006 n. 9554),
hanno ritenuto che la norma -nella parte in cui (primo e secondo
periodo) stabilisce che i prowedimenti di variazione della
classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali (riguardanti,
a differenza del caso di specie, intere categorie di datori di

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maggio 2007 n. 11267, Cass. 17 marzo 2006 n. 5942, secondo

lavoro, terzo periodo del comma 8), adottati dall’INPS di ufficio o
su richiesta dell’azienda producono effetti dal periodo di paga in
corso alla data di notifica del prowedimento o della richiesta
dell’interessato- ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad
ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata
dall’Istituto previdenziale (ma solo) dopo la data di entrata in
ricorrente nella specie, in cui la modifica formi oggetto di
controversia in corso a quella stessa data), indipendentemente
dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di
inquadramento introdotti dai primi due commi dell’art. 49 della
legge n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la
normativa previgente, in base ad una lettura sistematica e
costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il
trattamento di imprese di identica natura ed attività ma
disomogenee nella classificazione (cfr. C. Cost. n. 378\94).
L’art. 3, comma 8, della L. n. 335 del 1995 non ha quindi
efficacia retroattiva (cfr. altresì Cass. 19 marzo 2004 n. 5592),
come del resto espressamente chiarito dalla norma, né, nella
specie, risulta instaurata alcuna controversia giudiziaria al
momento della sua entrata in vigore, risultando essa proposta
con ricorso del 30 marzo 1999.
Resta perciò che l’I.N.P.S. non avrebbe potuto, con
prowedimento del 18 febbraio 1993 (ribadito 1’8.1.94), annullare
il proprio prowedimento 1°giugno 1992 di inquadramento nel
settore terziario, tanto meno in base al terzo comma dell’art. 49
L. n. 88 del 1989, che dettava unicamente una disciplina
transitoria, facendo salvi (sino al 31 dicembre 1996, in base
all’art. 2, comma 215, L. n. 662 del 1996 ed in assenza di
prowedimenti adottati in base alla disciplina classificatoria di cui
all’art. 49, comma 1) gli inquadramenti in atto prima dell’entrata
in vigore della legge n. 88 del 1989, essendo stato il

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vigore della predetta legge (o anche prima, nel caso, non

prowedimento di inquadramento nel settore terziario adottato
dall’I.N.P.S. nel vigore della L. n. 88 del 1989.
Come visto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cui adde,
Cass. 8 maggio 2009 n. 10623) solo ai sensi dell’art. 3, comma 8,
della L. n. 335 del 1995 i prowedimenti di variazione —per
categorie- della classificazione dei datori di lavoro a fini
previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta

ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata
dall’Istituto previdenziale.
Ad ulteriore conforto della soluzione adottata milita anche il
successivo inquadramento nel settore terziario, adottato
dall’I.N.P.S. il 18 giugno 1997 (pag. 8 sentenza impugnata) ex
art. 2, comma 215, L.23 dicembre 1996 n.662, secondo il quale
“Con decorrenza 1°gennaio 1997 cessa di avere efficacia la
disciplina (transitoria) prevista dall’art. 49, comma 3, L. n. 88 del
1989 (secondo la quale restavano validi i pregressi inquadramenti
in atto e dunque precedenti all’entrata in vigore della L. n. 88 del
1989). A far tempo da tale data la classificazione dei datori di
lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri
di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49”.
Ne consegue che, anche ai fini di omogeneità di trattamento di
imprese di identica natura ed attività (Cass. sez.un. 12 agosto
2005 n. 16875; C. Cost. n. 378\94), non solo avendo l’I.N.P.S.
inquadrato, con prowedimento del 1°giugno 1992, la società La
Petroniana, in base ai criteri di cui all’art. 49, comma 1, nel
settore terziario, tale inquadramento non poteva poi essere
modificato (se non, eventualmente con prowedimento adottato
nel vigore della L n. 335 del 1995), ma che la correttezza di tale
inquadramento è stata confermata, proprio alla luce dei criteri di
cui al menzionato art. 49, comma 1, dall’Istituto con
prowedimento del 18 giugno 1997 ai sensi dell’art. 2, comma
215, L. n. 662 del 1996.

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dell’azienda, hanno valenza generale e risultano applicabili ad

Il ricorso va pertanto accolto restando così assorbito il quarto
motivo, con cui la società lamenta la ritualità della richiesta delle
somme aggiuntive da parte dell’INPS.
La sentenza impugnata va dunque cassata, e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito
direttamente da questa Corte, come da dispositivo.

giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle
spese dei due giudizi di merito, mentre vanno poste a carico
dell’INPS, in considerazione dei successivi sviluppi della
giurisprudenza di legittimità, quelle del presente giudizio, come
da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara la legittimità dell’inquadramento
della società ricorrente nel settore terziario di cui all’art. 49
comma 1, lett.d) della L. n. 88 del 1989, a far data dal 1°marzo
1989, con il relativo conseguente regime contributivo.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei due giudizi di
merito e condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in E.100,00 per esborsi,
E.5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre
2013

La complessità della questione e degli orientamenti

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