Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2462 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1827-2019 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso dall’avv. ENNIO CERIO, domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO depositato il

30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO Rita,

la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. ALBERTO GIUA, per parte controricorrente, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 30.11.2018 il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione proposta da R.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria formulata dal richiedente.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il R. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 27.9.2019, è stato rinviato in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 1830/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza assumere informazioni aggiornate sulla situazione interna del (OMISSIS), Paese di origine del richiedete, e senza tener conto del contesto di violenza generalizzata ed insicurezza ivi esistente.

La censura è fondata.

Il Tribunale di Campobasso non ha infatti condotto alcuna disamina circa la condizione esistente in (OMISSIS), nè ha indicato alcuna fonte consultata nell’esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria sancito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Il solo passaggio della motivazione relativo alla condizione del (OMISSIS) si trova all’inizio della seconda pagina del decreto impugnato, laddove il giudice di merito afferma che “… la situazione generale del paese, come rappresentata nel ricorso, non appare connessa con la situazione personale concreta del richiedente, che ha riferito di motivi specifici legati ai cattivi rapporti tra i propri suoceri e la comunità del villaggio”. Sulla base di tale sola considerazione, il giudice molisano ha escluso tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, per assenza di persecuzioni legate alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’opinione politica o all’appartenenza ad un qualsiasi gruppo, quanto l’esistenza di un danno grave derivante dal rientro in Patria, a fronte del fatto che “… non è certo che i fatti raccontati siano realmente avvenuti e che ad oggi vi sia il pericolo concreto di morte per via dei soggetti genericamente indicati nel ricorso”.

Il giudice di merito ha pertanto reso una motivazione embrionale soltanto in relazione al diniego della protezione sussidiaria per pericolo di vita o di danno grave, e quindi in riferimento alle sole ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) senza invece esaminare in alcun modo la terza ipotesi prevista dal legislatore nazionale, contemplata dalla lett. c) disposizione in esame.

Sul punto, va evidenziato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Nel caso di specie, il Tribunale di Campobasso ha violato tale disposizione, omettendo totalmente di esaminare le C.O.I. relative al Paese di provenienza della richiedente. Tale omissione si risolve in una violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. Merita, al riguardo, di essere ribadito il seguente principio, in linea con quanto ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

Ove dunque, in conclusione, nel provvedimento impugnato si riscontri l’assenza o la radicale insufficienza delle indicazioni relative alle fonti consultate dal giudice di merito non è necessario (come ritenuto da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22774 del 20/10/2020, non massimata) che il motivo di ricorso contenga l’indicazione delle fonti alternativamente prospettate dal ricorrente, essendo sufficiente evidenziare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, così come declinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone l’indicazione specifica delle fonti aggiornate al momento della decisione, non potendosi presumere, in assenza di tale indicazione, l’assolvimento dell’obbligo di legge.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con particolare riferimento al profilo dell’integrazione scolastica del figlio minore e del diritto di questi al completamento del percorso di studio intrapreso in Italia (tema, questo, affrontato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18188 del 01/09/2020, Rv. 659093 e Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22832 del 20/10/2020, Rv.659373).

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato, in relazione alla censura accolta, e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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