Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2462 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21366/2007 proposto da:

D.N.G., C.M.T., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato

PALMIERO CLEMENTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE NOTARIIS

Giovanni, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

PROVINCIA DI CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 112/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/03/2007 R.G.N. 333/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2003 al Tribunale di Campobasso C.M. T. esponeva di avere partecipato al concorso per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti della scuola elementare per gli anni 99/2000, 2000/2001 e 2001/2002 e di avere presentato istanza per la regolarizzazione della domanda di partecipazione, avendo a suo tempo omesso la dichiarazione del titolo di riserva in quanto orfana di madre caduta per lavoro; che sull’istanza non vi era stata risposta e che l’esclusione del suo diritto alla riserva era avvenuto sulla scorta di una errata interpretazione della norma che richiederebbe il mancato superamento del 21^ anno di età al momento del decesso del genitore, limite che però la legge non prevede; ciò premesso, la ricorrente citava il Ministero dell’Istruzione e la Provincia di Campobasso chiedendo l’accertamento del suo diritto alla riserva ed alla regolarizzazione della domanda di concorso, nonchè l’accertamento del suo diritto alla iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio. Il Giudice adito, accogliendo l’eccezione del Ministero, dichiarava il difetto di giurisdizione dell’AGO, trattandosi di procedura concorsuale. La C. impugnava la statuizione avanti alla Corte d’appello di Campobasso che, nel contraddittorio con il solo Ministero dell’Istruzione, dichiarava inammissibile l’impugnazione. La Corte territoriale – premesso che la C. aveva appellato solo parzialmente la statuizione di primo grado, chiedendone la riforma limitatamente alla parte relativa alla declaratoria di difetto di giurisdizione sul diritto alla iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio quale orfana rilevava che in appello era stata proposta una domanda nuova rispetto a quella diversa proposta in primo grado; colà infatti la ricorrente si doleva della sua mancata inclusione tra i riservatari, mentre la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio era solo strumentale alla reale pretesa. Nell’atto di appello la C. invece aveva attribuito autonomo rilievo alla qualità di orfana di caduto sul lavoro, chiedendone il riconoscimento, indipendentemente dalla successiva spendita del titolo ai fini della graduatoria del concorso. Inoltre l’appello non avrebbe mai potuto essere accolto perchè i soggetti chiamati in causa, ossia il Ministero dell’Istruzione e la Provincia, non erano legittimati passivi rispetto alla domanda di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, spettando in tal caso la legittimazione al Ministero del Lavoro. Avverso detta sentenza la C. ricorre con un motivo. Il Ministero e la Provincia di Campobasso sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 353 cod. proc. civ., perchè, dichiarando inammissibile il gravame, il giudice d’appello avrebbe implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione, il che avrebbe comportato il dovere di rimandare la causa al primo Giudice che se ne era spogliato, non potendo invece il potere di adottare alcuna statuizione di merito.

Il motivo non merita accoglimento.

Nella pronunzia di inammissibilità dell’appello infatti non è ravvisabile alcuna statuizione sulla giurisdizione.

La Corte d’appello infatti non ha trattato il merito della controversia, ma, secondo il corretto ordine delle questioni da esaminare, ha verificato preliminarmente la ammissibilità dell’impugnazione ed una volta giudicatala inammissibile, perchè contenente domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado, nulla più ha avuto da decidere. In altri termini, con la pronuncia di inammissibilità dell’appello la Corte adita, non ha certo riconosciuto la propria giurisdizione, così da rendere indispensabile la rimessione al giudice di primo grado, al contrario, ha ravvisato un preliminare ostacolo di natura processuale, consistente nel tenore dell’atto di appello, che gli precludeva integralmente l’esame del merito, ivi compresa la questione di giurisdizione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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